CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 7 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 11 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di legittimazione della persona offesa a sporgere denuncia-querela, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, correttamente richiamato dalla corte di appello a pagina 4 della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382); osservato che anche il secondo motivo di ricorso con cui, peraltro in termini del tutto generici (si veda Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276511), si deduce la nullità della sentenza per omessa valutazione della memoria difensiva depositata in primo grado, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha evidenziato (pagina 4) come il Tribunale avesse considerato ogni censura mossa con la memoria presentata, disattendendola puntualmente, senza alcun pregio neppure per la doglianza in ordine al riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., congruamente esclusa sotto il profilo oggettivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]