CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 1969
Cassazione n. 23549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta semplice documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", fallita il 28 maggio 2018; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è inammissibile, in quanto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che il motivo si presenta inammissibile, anche sotto il profilo della presunta mancata assunzione di una prova decisiva, atteso che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722); che, in ogni caso, la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logica, i motivi per cui non riteneva di dover accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (cfr. pagine 4 e 5 della motivazione della sentenza); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che lo stesso ricorrente afferma che il termine di prescrizione risulta decorso solo dopo la sentenza di secondo grado; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, atteso che essa non ha offerto alcun particolare contributo, essendosi, sostanzialmente, limitata a chiedere la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese (Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, Sacchettino). P.Q.M