Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 44070/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con l'unico motivo di ricorso, svolge in sede di legittimità una censura (relativa alla asserita genericità della prescrizione, collegata alla misura di prevenzione applicata, di non detenere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente) che non risulta avere avanzato nella competente sede di merito e si palesa, per ciò solo, inammissibile; ritenuta, comunque, la censura del tutto infondata, in quanto la prescrizione di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente rientra tra i molteplici divieti limitativi della libertà personale che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.

Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il giudice della prevenzione può ravvisare più confacenti a tutelare la collettività dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con l'unico motivo di ricorso, svolge in sede di legittimità una censura (relativa alla asserita genericità della prescrizione, collegata alla misura di prevenzione applicata, di non detenere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente) che non risulta avere avanzato nella competente sede di merito e si palesa, per ciò solo, inammissibile; ritenuta, comunque, la censura del tutto infondata, in quanto la prescrizione di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente rientra tra i molteplici divieti limitativi della libertà personale che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, d. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il giudice della prevenzione può ravvisare più confacenti a tutelare la collettività dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44070/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris