CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23738/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24691-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - nonché contro E211 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 4753/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata d ell'll /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24691 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg. 24691/2020 Agenzia delle entrate c/ E21 Energie speciali [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per la rideterminazione di rendita catastale, a seguito di DOCFA, di una pala eolica situata nel comune di Melissa (Crotone), ne ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado, di accoglimento del ricorso della contribuente. La CTR ha ritenuto che l'obbligo di motivare adeguatamente l'avviso di accertamento - per maggiore rendita catastale di un aero generatore parte del parco eolico della società- non è stato correttamente adempiuto dall'Ufficio, che ha proceduto ad una "generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento della rettifica in questione". La società E211 Energie speciali Srl è rimasta intimata. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990, in quanto l'obbligo di motivazione è stato correttamente assolto, ponendo il contribuente in condizione di conoscere nei suoi elementi essenziali la pretesa tributaria. 2.11 motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. L'Agenzia deduce, senza tuttavia allegare o riportare i passi decisivi degli atti relativi (in primis l'avviso di accertamento), che la vicenda di cui è causa ha avuto origine dalla dichiarazione DOCFA della contribuente (equivocamente indicando l'originario accatastamento della pala eolica in D/1, opifici, e poi in E03: v. pag. 2 del ricorso), e che era stato accolto il ricorso della contribuente in primo grado per difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla stima del COStO di costruzione e ai criteri della retrodatazione al biennio catastale 88/89, oltre cha all'omessa applicazione di altri criteri di abbattimento. A fronte di tale ricostruzione, il motivo col quale si deduce la violazione di legge sulla motivazione dell'avviso di accertamento, è inammissibile. Va sul punto ribadito che, in base al principio di aul:osufficienza del rico-so per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio su :l congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di letto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso; pertanto la mancata trescrizione dell'atto preclude al giudice di legittimità ogni valutazione. 5 -, Ordinanza n. 28570 del 06/11/2019; Cass. Sez. 5 -, Ori nanza n. 16147 del 28/06/2017; Sez. 5, Sentenza n. 2928 del 13/02/2015). :3. A la stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione deil intimata. Risultando soccombente una parte ammessa alla pre.notazione a debito del contributo unificato per essere aniministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. R