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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 12532/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22176/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.BRESCIAn. 1591/2018 depositata i l 10/04/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.la [OSCURATO:SOCIETA], non impugnato l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 2012 per omessa denuncia e omesso pagamento della TARSU degli anni dal 2006 al 2011 su area esterna, impugnava la successiva ingiunzione di pagamento notificatale il 3 dicembre 2014, comprensiva di sanzioni, interessi e “costi di gestione”, deducendo (per quanto ancora rileva) che il Comune era decaduto dal diritto di procedere alla riscossione del tributo.

La CTP di Brescia accoglieva il ricorso limitatamente all’anno 2006, lo rigettava nel resto e disponeva che il Comune procedesse al ricalcolo delle sanzioni.

La società appellava la decisione.

La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello;

2. la società ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe;

3. il Comune resiste con controricorso;

4. il Comune ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la “violazione di legge- errata applicazione delle norme sul processo tributario d.lgs.546/92 in relazione all’art.72 d.lgs.507/93”.

Deduce la ricorrente che l’ingiunzione impugnata conteneva la distinta indicazione, per ciascun anno, dei tributi e delle sanzioni, e invece una indicazione degli interessi nell’importo totale, senza specificazione del rapporto con le pretese annuali, nonché una voce “costi fissi di gestione” anch’essa unitaria.

Sostiene che la CTP ha errato nel non annullare totalmente l’ingiunzione rimettendo poi al Comune di rinnovarla con il calcolo esatto delle somme dovute per tributi, sanzioni, interessi e spese; 2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta “travisamento del fatto -violazione dell’art.72 d.lgs.507/93”.

Deduce la ricorrente che il Comune avrebbe potuto procedere “direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo senza necessità di adottare un avviso di accertamento” dato che disponeva di tutti gli elementi per farlo; che, quindi, il termine di decadenza aveva preso a “decorrere da quando il tributo era dovuto e non dal suo successivo e tardivo accertamento”; la CTR avrebbe errato nell’avallare l’operato del Comune finendo per “procrastinare la decadenza sulla scorta di un avviso di accertamento e di una successiva ingiunzione notificati ad hoc solo per recuperare le pregresse annualità non più esigibili”;

3. sono incontroversi i seguenti dati: il 17 febbraio 2012, il Comune mediante avviso di accertamento, ha recuperato a tassazione superfici non dichiarate per gli anni 2006-2011; l’avviso non è stato impugnato ed è divenuto definitivo; il 16 dicembre 2014, il Comune ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] l’ingiunzione di pagamento per la riscossione delle somme per tributi e sanzioni portate nell’avviso, oltre interessi e spese di gestione; la pretesa oggi è limitata agli anni 2007-2011, alle sanzioni ridotte in proporzione all’annullamento della pretesa impositiva dell’anno 2006, agli interessi e alle spese di gestione;

4. il secondo motivo di ricorso è logicamente preordinato al primo perché involgente in radice l’intera pretesa impositiva.

Esso è infondato.

4.1. Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, l’ente impositore può procedere all'emissione di un avviso di accertamento quando il contribuente non abbia presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppure nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (v.

Cass. 16 dicembre 2003, n. 19255; Cass. 23 settembre 2004, n.19181; Cass. 1 ottobre 2007, n.20646).

Qualora invece la denuncia sia stata presentata e l'ente ritenga di non contestarla, il primo comma dell'art. 72 del medesimo d.lgs. consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento.

Secondo quanto già ritenuto da questa Corte, "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento" (Cass. 28 settembre 2016, n.19120).

4.2. Nell'ipotesi in cui il Comune -come nella specie- proceda ad un accertamento trova applicazione l'art.1, comma 161, della l. 27 dicembre 2006, n.296, secondo cui “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni”.

Questo termine quinquennale amplia e sostituisce il termine triennale già previsto per l’accertamento d’ufficio o in rettifica dall’art. 71, comma 1, del d.lgs. 507/93, abrogato dall'art. 1, comma 172, della

I. 296/2006, con decorrenza 1 luglio 2007.

4.4. Il termine decadenziale di cui sopra si riferisce al potere di accertamento in rettifica o d’ufficio.

4.5. Il comma 163 dell’art. 1 della l.296/2006 dispone: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.

4.6. Il termine si riferisce alla riscossione conseguente all’accertamento inrettifica o d’ufficio.

4.7. Resta ferma la disposizione dell’art. 72 del d.lgs. 507 del 1993 che riguarda invece, come evidenziato, il caso in cui il comune, senza provvedere all'emissione di avviso di accertamento, procede invece direttamente alla liquidazione dell'imposta ed alla notifica della cartella esattoriale (Cass. 23 maggio 2019, n. 14043: “In tema di TARSU, ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, opera in via generale il termine di decadenza annuale di cui all'art.72 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché tale sistema non ha subito modifiche per effetto della l. n. 296 del 2006 che ha riguardato esclusivamente le ipotesi in cui il Comune eserciti la propria potestà accertativa a fronte di un'omessa, infedele o incompleta dichiarazione del contribuente”;

4.5. in base alle disposizioni citate, quindi, il Comune, avendo notificato l’avviso di accertamento il 17 febbraio 2012, doveva procedere alla riscossione entro il 31 dicembre 2015.

La notifica dell’ingiunzione è avvenuta il 16 dicembre 2014;

5. il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato;

6. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

6.1. Nel corpo del motivo la ricorrente fa riferimento alla decisione di primo grado.

Deduce che la CTP, in solo parziale accoglimento del ricorso originario, aveva annullato la pretesa relativa alla annualità di imposta 2006, ordinato al Comune di ricalcolare le sanzioni senza tuttavia intervenire direttamente su queste, sugli interessi e sulle spese di gestione, liquidati, gli uni e queste ultime, nell’avviso, in importi unitari riferiti a tutte le annualità (2006- 2012).

6.2. La ricorrente non precisa se e (eventualmente) sotto quale profilo essa abbia censurato in appello la decisione di primo grado né, al di là della generica rubrica del motivo in esame (“violazione di legge - errata applicazione delle norme sul processo tributario d.lgs.546/92 in relazione all’art.72 d.lgs.507/93”), precisa il contenuto della censura che ha inteso veicolare contro la sentenza impugnata.

6.3. Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, primo comma c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa.

6.4. Va inoltre richiamato il principio per cui “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1°, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1 ° , n . 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez.U. 28 ottobre 2020, n.23745) ;

7. il ricorso deve dunque essere rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad op

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22176/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.BRESCIAn. 1591/2018 depositata i l 10/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la [OSCURATO:SOCIETA], non impugnato l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 2012 per omessa denuncia e omesso pagamento della TARSU degli anni dal 2006 al 2011 su area esterna, impugnava la successiva ingiunzione di pagamento notificatale il 3 dicembre 2014, comprensiva di sanzioni, interessi e “costi di gestione”, deducendo (per quanto ancora rileva) che il Comune era decaduto dal diritto di procedere alla riscossione del tributo. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso limitatamente all’anno 2006, lo rigettava nel resto e disponeva che il Comune procedesse al ricalcolo delle sanzioni. La società appellava la decisione. La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello; 2. la società ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe; 3. il Comune resiste con controricorso; 4. il Comune ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la “violazione di legge- errata applicazione delle norme sul processo tributario d.lgs.546/92 in relazione all’art.72 d.lgs.507/93”. Deduce la ricorrente che l’ingiunzione impugnata conteneva la distinta indicazione, per ciascun anno, dei tributi e delle sanzioni, e invece una indicazione degli interessi nell’importo totale, senza specificazione del rapporto con le pretese annuali, nonché una voce “costi fissi di gestione” anch’essa unitaria. Sostiene che la CTP ha errato nel non annullare totalmente l’ingiunzione rimettendo poi al Comune di rinnovarla con il calcolo esatto delle somme dovute per tributi, sanzioni, interessi e spese; 2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta “travisamento del fatto -violazione dell’art.72 d.lgs.507/93”. Deduce la ricorrente che il Comune avrebbe potuto procedere “direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo senza necessità di adottare un avviso di accertamento” dato che disponeva di tutti gli elementi per farlo; che, quindi, il termine di decadenza aveva preso a “decorrere da quando il tributo era dovuto e non dal suo successivo e tardivo accertamento”; la CTR avrebbe errato nell’avallare l’operato del Comune finendo per “procrastinare la decadenza sulla scorta di un avviso di accertamento e di una successiva ingiunzione notificati ad hoc solo per recuperare le pregresse annualità non più esigibili”; 3. sono incontroversi i seguenti dati: il 17 febbraio 2012, il Comune mediante avviso di accertamento, ha recuperato a tassazione superfici non dichiarate per gli anni 2006-2011; l’avviso non è stato impugnato ed è divenuto definitivo; il 16 dicembre 2014, il Comune ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] l’ingiunzione di pagamento per la riscossione delle somme per tributi e sanzioni portate nell’avviso, oltre interessi e spese di gestione; la pretesa oggi è limitata agli anni 2007-2011, alle sanzioni ridotte in proporzione all’annullamento della pretesa impositiva dell’anno 2006, agli interessi e alle spese di gestione; 4. il secondo motivo di ricorso è logicamente preordinato al primo perché involgente in radice l’intera pretesa impositiva. Esso è infondato. 4.1. Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, l’ente impositore può procedere all'emissione di un avviso di accertamento quando il contribuente non abbia presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppure nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (v. Cass. 16 dicembre 2003, n. 19255; Cass. 23 settembre 2004, n.19181; Cass. 1 ottobre 2007, n.20646). Qualora invece la denuncia sia stata presentata e l'ente ritenga di non contestarla, il primo comma dell'art. 72 del medesimo d.lgs. consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento. Secondo quanto già ritenuto da questa Corte, "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento" (Cass. 28 settembre 2016, n.19120). 4.2. Nell'ipotesi in cui il Comune -come nella specie- proceda ad un accertamento trova applicazione l'art.1, comma 161, della l. 27 dicembre 2006, n.296, secondo cui “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni”. Questo termine quinquennale amplia e sostituisce il termine triennale già previsto per l’accertamento d’ufficio o in rettifica dall’art. 71, comma 1, del d.lgs. 507/93, abrogato dall'art. 1, comma 172, della I. 296/2006, con decorrenza 1 luglio 2007. 4.4. Il termine decadenziale di cui sopra si riferisce al potere di accertamento in rettifica o d’ufficio. 4.5. Il comma 163 dell’art. 1 della l.296/2006 dispone: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. 4.6. Il termine si riferisce alla riscossione conseguente all’accertamento inrettifica o d’ufficio. 4.7. Resta ferma la disposizione dell’art. 72 del d.lgs. 507 del 1993 che riguarda invece, come evidenziato, il caso in cui il comune, senza provvedere all'emissione di avviso di accertamento, procede invece direttamente alla liquidazione dell'imposta ed alla notifica della cartella esattoriale (Cass. 23 maggio 2019, n. 14043: “In tema di TARSU, ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, opera in via generale il termine di decadenza annuale di cui all'art.72 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché tale sistema non ha subito modifiche per effetto della l. n. 296 del 2006 che ha riguardato esclusivamente le ipotesi in cui il Comune eserciti la propria potestà accertativa a fronte di un'omessa, infedele o incompleta dichiarazione del contribuente”; 4.5. in base alle disposizioni citate, quindi, il Comune, avendo notificato l’avviso di accertamento il 17 febbraio 2012, doveva procedere alla riscossione entro il 31 dicembre 2015. La notifica dell’ingiunzione è avvenuta il 16 dicembre 2014; 5. il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato; 6. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. 6.1. Nel corpo del motivo la ricorrente fa riferimento alla decisione di primo grado. Deduce che la CTP, in solo parziale accoglimento del ricorso originario, aveva annullato la pretesa relativa alla annualità di imposta 2006, ordinato al Comune di ricalcolare le sanzioni senza tuttavia intervenire direttamente su queste, sugli interessi e sulle spese di gestione, liquidati, gli uni e queste ultime, nell’avviso, in importi unitari riferiti a tutte le annualità (2006- 2012). 6.2. La ricorrente non precisa se e (eventualmente) sotto quale profilo essa abbia censurato in appello la decisione di primo grado né, al di là della generica rubrica del motivo in esame (“violazione di legge - errata applicazione delle norme sul processo tributario d.lgs.546/92 in relazione all’art.72 d.lgs.507/93”), precisa il contenuto della censura che ha inteso veicolare contro la sentenza impugnata. 6.3. Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, primo comma c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. 6.4. Va inoltre richiamato il principio per cui “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1°, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1 ° , n . 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez.U. 28 ottobre 2020, n.23745) ; 7. il ricorso deve dunque essere rigettato; 8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad op
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