CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44163/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'applicare la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponeva la confisca della somma di euro 27.950; rilevato che la difesa deduce il difetto di motivazione per non esservi stata valutazione della documentazione prodotta per comprovare la legittimità del possesso del denaro; letta la requisitoria del procuratore generale che considera che, avendo il Tribunale disposto la "confisca e distruzione" senza alcuna ulteriore precisazione, evidentemente non ha inteso confiscare il denaro per il quale, quindi, si dovrà procedere in sede esecutiva; ritenuto che il provvedimento, nel disporre la confisca di quanto in sequestro, non può che essere riferito anche al denaro oggetto della misura cautelare reale; ritenuto, quindi, fondato l'unico motivo int„ quanto, anche a ritenere il provvedimento disposto obbligatoriamente ex art. 240-bis cod. pen., era comunque necessario consentire alla parte di offrire giustificazione del possesso lecito e/o affermare la certezza della provenienza illecita, lì dove la motivazione della confisca è del tutto assente. PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca nel denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ro così eciso il 20 settembre 2021 g er estensore il Presidente D' tefa