CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13713/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si deducono, quanto al delitto di evasione, la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituiscono mera riproduzione di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato, quanto al primo motivo, che le ragioni dell'allontanamento, anche a voler apprezzare la dedotta breve durata, dessero conto della non scarsa offensività della condotta, quanto al secondo, che non fossero valorizzabili elementi favorevoli alla luce tentativo fuga da parte dello Spataro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0