CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], cittadino gambiano, condannato per il reato di cui all'art. 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, con sentenza del Tribunale di Ragusa del 15/10/2019, non appellata. Il processo si era svolto con rito ordinario, nell'assenza dell'imputato, e la notifica del decreto di citazione era stata fatta al difensore d'ufficio nominato per l'udienza di convalida del fermo, presso il quale risultava che lo Jallow aveva eletto domicilio. Detto difensore di ufficio, a sua volta, non era stato presente al processo perché sostituito da un altro difensore. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'istanza di rescissione presentata personalmente dal condannato detenuto ex art. 123 cod. proc. pen. con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario: invero, detta disposizione ha carattere generale e non è derogata dall'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.; né essa è assimilabile all'ordinario ricorso per cassazione che richiede la sottoscrizione di un avvocato abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori. 2.1. Con ulteriore motivo di ricorso si censura per violazione di legge processuale e vizio di motivazione la ritenuta conoscenza del processo da parte del condannato, evidenziando che lo Jallow non aveva più avuto alcun contatto con il difensore d'ufficio nominato per l'udienza di convalida del fermo, il quale non aveva nemmeno presenziato al processo. Il ricorrente era stato messo in libertà subito dopo l'udienza di convalida e non aveva avuto alcuna notizia della citazione per il processo, disposta con giudizio immediato. Si cita al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg c/Ismail, Rv. 279420, che ha affermato che «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).2.2. Con memoria trasmessa digitalmente in data 26/11/2021, la difesa del condannato aveva chiesto che il ricorso - originariamente assegnato alla settima sezione penale - fosse restituito alla sezione competente in via ordinaria, ai sensi dell'art. 610, primo comma ultimo periodo, cod. proc. pen., non ravvisandosi alcuna causa di inammissibilità. Al riguardo, sono state ribadite le argomentazioni esposte nel ricorso, aggiungendosi che non è stata affatto considerata la questione linguistica, che pure era stata sollevata nell'istanza di rescissione del giudicato. 2.3. Con ordinanza del 2/12/2021, emessa dalla Settima sezione penale di questa Corte, il ricorso è stato restituito alla Prima sezione penale, competente secondo i criteri tabellari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei seguenti termini. 1.1. In ordine alla questione della inammissibilità dell'istanza di rescissione - ritenuta nell'impugnata sentenza, in quanto presentata dal condannato detenuto non nella cancelleria della Corte di appello, ma con dichiarazione diretta all'ufficio matricola del carcere e quindi inviata da tale ufficio a mezzo PEC - si rileva che il secondo comma dell'art. 629 bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata personalmente dall'interessato, o in alternativa dal difensore munito di procura speciale, alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Tale disposizione deve essere armonizzata con l'art. 123 cod. proc. pen., che attribuisce al condannato detenuto la facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal Direttore: tali richieste - iscritte in apposito registro - sono immediatamente comunicate all'autorità competente e «hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria». Deve pertanto ritenersi rituale la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato così effettuata dallo Jallow, come del resto si era affermato già con riferimento all'abrogato art. 625 ter, che comunque aveva, quanto alle modalità di presentazione, un testo identico all'attuale secondo comma dell'art. 629 bis cod. proc. pen.: «L'istanza di rescissione del giudicato può essere presentata dal detenuto, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., al direttore dell'istituto penitenziario presso cui si trova recluso» (Sez. 3, n. 21984 del 28/04/2016, Perpepaj, Rv. 267031). 1.2. Giungendo dunque a vagliare il nucleo fondante dell'impugnazione, ritiene questo Collegio che sia da ponderare l'affermazione della Corte territoriale che ha ritenuto effettivamente instaurato il rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato nell'udienza di convalida dell'arresto, traendo tale convinzione dal dato che il difensore esperì regolarmente il suo mandato difensivo alla presenza dello Jallow. L'indagato, dunque, avrebbe dovuto preoccuparsi degli sviluppi processuali, mantenendo contatti con il difensore, da lui conosciuto, incombendogli oneri informativi che non poteva eludere, tanto più che per sua ammissione era rimasto in Italia. L'esegesi di legittimità ha, però, indicato che «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dei:). 2020, Pg c/Ismail, Rv. 279420: principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). Nel caso di specie, tra gli elementi di valutazione che il giudice avrebbe dovuto considerare, vi era anche il fatto che il difensore d'ufficio non si presentò al processo, essendo stato sostituito da altro difensore, inducendo tale indizio qualche dubbio in ordine all'effettiva instaurazione del rapporto di assistenza difensiva (anche in questo caso precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4 bis, cod. proc. pen., in quanto lo Jallow fu arrestato in data 10 maggio 2017 e scarcerato il 3 maggio). Di contro, dovrà considerarsi l'eventuale presenza di altri elementi indicativi della conoscenza del procedimento, tali da ritenere raggiunta la certezza richiesta per la celebrazione del processo in absentía. Risulta dunque necessaria una più approfondita valutazione dei presupposti per la dichiarata assenza dell'imputato nel processo di cognizione, alla luce di tutti gli elementi della fattispecie concreta e tenendo presente il criterio di effettività della conoscenza del processo che questa Corte - nella sua massima espressione nomofilattica - ha indicato. 2. Dalle considerazioni che precedono consegue l'annullamento dell'impu- gnata ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Catania per le necessarie verifiche in ordine alla corretta instaurazione del rapporto processuale. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania