CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 gennaio 2025
Cassazione n. 01946/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13255/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 632/2024 depositata il 29/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20/11/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che a tanto non osta la comunicazione del difensore del ricorrente, depositata il 03/01/2025, con cui si prospetta il venire meno dell’interesse alla decisione: poiché essa non è sorretta da alcuna procura a rinunciare e, comunque, poiché è successiva allo spirare del termine per reagire alla proposta di definizione accelerata (a seguito del quale, in difetto di istanze di decisione, la norma non prevede altro che il decreto di estinzione in dipendenza di tale condotta); Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che, peraltro, in virtù del documento appena descritto, nel quale le parti concordemente dichiarano di volersi reciprocamente compensare le spese del presente giudizio di legittimità, possono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per un’integrale loro compensazione; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensate tra le parti le relative spese. Così deciso i