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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 02844/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2023 dalla Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rimettendo alla valutazione della Corte l'eventuale rinvio della decisione a data successiva a quella dell'udienza dinanzi alle Sezioni Unite fissata per il 12 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Seconda sezione n. 6010 del 5/12/2023, depositata il 12/2/2024, deducendo l'errore di fatto relativo alla omessa dichiarazione della prescrizione del reato di cui all'art.707 cod. pen., commesso il 23/8/2018, maturata il 23/8/2023.

Ciò in ragione del fatto che il ricorso proposto dal ricorrente non è stato dichiarato inammissibile, ma rigettato e della espressa abrogazione, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021 della disciplina più sfavorevole relativa ai reati commessi dal 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, contenuta al secondo comma dell'art. 159 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo non consentito, censurando, nella sostanza, la soluzione giuridica adottata dalla Corte di cassazione allorché ha escluso la prescrizione del reato.

2. Va, infatti, ribadito che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei ali'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 1/6/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troíse, Rv. 268953).

Sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori percettívi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, in motivazione), 2.1 Ciò premesso, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame la Corte non è incorsa in alcun errore di fatto, nell'accezione sopra specificata.

La questione della prescrizione del reato è, stata, infatti, esaminata e rigettata, non in conseguenza di una svista, peraltro non dedotta neanche dal ricorrente, bensì in applicazione della disciplina prevista dall'art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Sebbene la questione sia stata oggetto di un contrasto interpretativo rimesso alla decisione delle Sezioni Unite, ritiene il Collegio che non merita accoglimento la richiesta di rinvio formulata dal ricorrente con le sue conclusioni in quanto, a prescindere dalla soluzione che sarà adottata dal [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, per le ragioni già esposte, non è ravvisabile alcun errore di fatto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2023 dalla Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rimettendo alla valutazione della Corte l'eventuale rinvio della decisione a data successiva a quella dell'udienza dinanzi alle Sezioni Unite fissata per il 12 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Seconda sezione n. 6010 del 5/12/2023, depositata il 12/2/2024, deducendo l'errore di fatto relativo alla omessa dichiarazione della prescrizione del reato di cui all'art.707 cod. pen., commesso il 23/8/2018, maturata il 23/8/2023. Ciò in ragione del fatto che il ricorso proposto dal ricorrente non è stato dichiarato inammissibile, ma rigettato e della espressa abrogazione, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021 della disciplina più sfavorevole relativa ai reati commessi dal 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, contenuta al secondo comma dell'art. 159 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo non consentito, censurando, nella sostanza, la soluzione giuridica adottata dalla Corte di cassazione allorché ha escluso la prescrizione del reato. 2. Va, infatti, ribadito che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei ali'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 1/6/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troíse, Rv. 268953). Sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori percettívi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, in motivazione), 2.1 Ciò premesso, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame la Corte non è incorsa in alcun errore di fatto, nell'accezione sopra specificata. La questione della prescrizione del reato è, stata, infatti, esaminata e rigettata, non in conseguenza di una svista, peraltro non dedotta neanche dal ricorrente, bensì in applicazione della disciplina prevista dall'art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Sebbene la questione sia stata oggetto di un contrasto interpretativo rimesso alla decisione delle Sezioni Unite, ritiene il Collegio che non merita accoglimento la richiesta di rinvio formulata dal ricorrente con le sue conclusioni in quanto, a prescindere dalla soluzione che sarà adottata dal [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, per le ragioni già esposte, non è ravvisabile alcun errore di fatto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2
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