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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1977

Cassazione n. 32249/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1977 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a sollecitare una non consentita alternativa ricostruzione della vicenda, esaminata dalla Corte territoriale con motivazione immune da censure, logicamente correlata alle risultanze probatorie che non appaiono frutto di alcun travisamento (Si vedano le pagine da 3 a 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato in quanto si limita a censurare la parte della motivazione in cui la Corte si riferisce ad una modalità violenta della condotta omettendo, tuttavia, di confrontarsi criticamente con l'ulteriore ragione fondante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ovvero l'assenza di elementi di segno positivo che possano giustificarne la concessione, elementi che anche il motivo di ricorso omette di allegare; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è generico ed attiene ad un profilo di censura introdotto per la prima volta in questa Sede, avendo il ricorrente chiesto con il corrispondente motivo di appello la sola riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; in ogni caso la censura è manifestamente infondata in quanto, stante la determinazione del trattamento sanzionatorio in misura di poco superiore al minimo edittale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice di merito, come nel caso in esame, dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa", essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1977 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a sollecitare una non consentita alternativa ricostruzione della vicenda, esaminata dalla Corte territoriale con motivazione immune da censure, logicamente correlata alle risultanze probatorie che non appaiono frutto di alcun travisamento (Si vedano le pagine da 3 a 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato in quanto si limita a censurare la parte della motivazione in cui la Corte si riferisce ad una modalità violenta della condotta omettendo, tuttavia, di confrontarsi criticamente con l'ulteriore ragione fondante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ovvero l'assenza di elementi di segno positivo che possano giustificarne la concessione, elementi che anche il motivo di ricorso omette di allegare; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è generico ed attiene ad un profilo di censura introdotto per la prima volta in questa Sede, avendo il ricorrente chiesto con il corrispondente motivo di appello la sola riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; in ogni caso la censura è manifestamente infondata in quanto, stante la determinazione del trattamento sanzionatorio in misura di poco superiore al minimo edittale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice di merito, come nel caso in esame, dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa", essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 32249/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris