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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 38009/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ser.kte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ristretto in carcere, avverso il decreto emesso in data 8/9/2021, con cui era rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata allegazione di copia di un valido documento d'identità.

Nella ordinanza si legge che il Privitera non era mai stato identificato attraverso un documento d'identità neppure all'atto dell'ingresso in carcere.

La mancanza del documento, si assume, rende incerte le generalità del richiedente ("effettivamente l'imputato non ha allegato all'istanza copia di alcun documento di riconoscimento e sono rimaste sconosciute le sue esatte generalità anche all'esito dei rilievi foto dattiloscopici; compulsato il fascicolo del dibattimento del processo n. 5755/20 R.G.

DIB. dai cui atti non risulta che il PRIVITERA sia stato identificato a mezzo di un documento di identità ma solo mediante rilievi fotografici e dattiloscopici con attribuzione, all'esito, del [OSCURATO:PERSONA] 04YHYRO; letta la copia della scheda di identificazione di PRIVITERA Davide formata in data 16.7.2021 all'atto dell'ingresso in carcere ed effettuata unicamente attraverso il predetto C. UI.; ritenuto che la certezza dell'identità fisica dell'imputato, assicurata dai rilievi fotografici e dattiloscopici, necessaria e sufficiente ai fini della pronuncia di un'ordinanza o di una sentenza e della loro esecuzione, sia diversa dalla certezza dell'identità anagrafica postulata dalla disciplina dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato: ritenuto, in particolare, che un istante sedicente, in quanto privo di documenti di identità, non possa essere identificato in alcuno dei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e non possano pertanto essere svolti nei suoi confronti né dal Giudice, né dall'[OSCURATO:PERSONA] le verifiche e le valutazioni necessarie a stabilire se si tratti effettivamente di un soggetto non abbiente").

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di cui sopra, lamentando violazione dell'art. 93 TU spese giustizia.

Nel ricorso evidenzia come l'accertamento circa l'identità dell'istante avvenga ad opera del Direttore dell'istituto di pena all'atto dell'ingresso in carcere.

La finalità della produzione del documento d'identità è quella di verificare che l'istanza sia stata presentata proprio dal soggetto interessato.

Quando taluno è detenuto in carcere la sua identità è verificata dal Direttore dell'istituto: è indubbio che il detenuto risponda al nome di [OSCURATO:PERSONA], come generalizzato nell'istanza, altrimenti il Direttore non avrebbe trasmesso la richiesta.

Circa il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio spese dello Stato, la Corte di Cassazione ha così stabilito: "In tema di gratuito patrocinio, la sottoscrizione apposta dal richiedente il beneficio in calce all'autocertificazione attestante le proprie condizioni reddituali e patrimoniali non deve essere autenticata né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, in quanto gli artt. 79 del d.

P.R. n. 115 del 2002 e 46 del d.

P.R. n. 445 del 2000, dal primo richiamato, richiedono esclusivamente che l'atto sia sottoscritto dall'interessato" (Sez. 4, Sentenza n. 34192 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253506 - 01).

In motivazione si precisa che «l'art. 47 riguarda solo le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni oggetto dell'art. 46, il quale, come già detto, non indica modalità di redazione della dichiarazione diverse e ulteriori rispetto alla semplice sottoscrizione, ed al quale soltanto espressamente rimanda il D.P.R. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c, che qualifica la dichiarazione in oggetto quale sostitutiva di certificazioni, non di atti di notorietà».

Il giudice, pertanto, sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La questione involge il problema delle esatte generalità del richiedente e non quello della provenienza della richiesta dalla sua persona. il combinato disposto dagli artt. 123 cod. proc. pen. e 93 TU spese giustizia comporta che la dichiarazione proveniente dal detenuto si abbia per immediatamente comunicata all'A.G. senza necessità di autentica da parte del difensore, essendo il Direttore del carcere certo della identità di colui il quale propone la richiesta o avanza la dichiarazione.

Cosa diversa sono le generalità del richiedente, le quali, nel caso in esame non possono dirsi certe, come rimarcato dal giudice di merito.

Il ricorrente, infatti, non è mai stato identificato a mezzo di un documento d'identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, in seguito ai quali gli è stato attribuito un numero CUI.

Si attaglia dunque al caso in esame il condivisibile orientamento di questa Corte, in base al quale: «È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (Fattispecie in cui l'incertezza era stata riferita ai precedenti dattiloscopici dell'istante, dai quali emergevano diverse generalità, e al fatto che il medesimo aveva fornito false dichiarazioni in ordine al suo domicilio)» così Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Rv. 243204).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ser.kte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ristretto in carcere, avverso il decreto emesso in data 8/9/2021, con cui era rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata allegazione di copia di un valido documento d'identità. Nella ordinanza si legge che il Privitera non era mai stato identificato attraverso un documento d'identità neppure all'atto dell'ingresso in carcere. La mancanza del documento, si assume, rende incerte le generalità del richiedente ("effettivamente l'imputato non ha allegato all'istanza copia di alcun documento di riconoscimento e sono rimaste sconosciute le sue esatte generalità anche all'esito dei rilievi foto dattiloscopici; compulsato il fascicolo del dibattimento del processo n. 5755/20 R.G. DIB. dai cui atti non risulta che il PRIVITERA sia stato identificato a mezzo di un documento di identità ma solo mediante rilievi fotografici e dattiloscopici con attribuzione, all'esito, del [OSCURATO:PERSONA] 04YHYRO; letta la copia della scheda di identificazione di PRIVITERA Davide formata in data 16.7.2021 all'atto dell'ingresso in carcere ed effettuata unicamente attraverso il predetto C. UI.; ritenuto che la certezza dell'identità fisica dell'imputato, assicurata dai rilievi fotografici e dattiloscopici, necessaria e sufficiente ai fini della pronuncia di un'ordinanza o di una sentenza e della loro esecuzione, sia diversa dalla certezza dell'identità anagrafica postulata dalla disciplina dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato: ritenuto, in particolare, che un istante sedicente, in quanto privo di documenti di identità, non possa essere identificato in alcuno dei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e non possano pertanto essere svolti nei suoi confronti né dal Giudice, né dall'[OSCURATO:PERSONA] le verifiche e le valutazioni necessarie a stabilire se si tratti effettivamente di un soggetto non abbiente"). 2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di cui sopra, lamentando violazione dell'art. 93 TU spese giustizia. Nel ricorso evidenzia come l'accertamento circa l'identità dell'istante avvenga ad opera del Direttore dell'istituto di pena all'atto dell'ingresso in carcere. La finalità della produzione del documento d'identità è quella di verificare che l'istanza sia stata presentata proprio dal soggetto interessato. Quando taluno è detenuto in carcere la sua identità è verificata dal Direttore dell'istituto: è indubbio che il detenuto risponda al nome di [OSCURATO:PERSONA], come generalizzato nell'istanza, altrimenti il Direttore non avrebbe trasmesso la richiesta. Circa il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio spese dello Stato, la Corte di Cassazione ha così stabilito: "In tema di gratuito patrocinio, la sottoscrizione apposta dal richiedente il beneficio in calce all'autocertificazione attestante le proprie condizioni reddituali e patrimoniali non deve essere autenticata né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, in quanto gli artt. 79 del d. P.R. n. 115 del 2002 e 46 del d. P.R. n. 445 del 2000, dal primo richiamato, richiedono esclusivamente che l'atto sia sottoscritto dall'interessato" (Sez. 4, Sentenza n. 34192 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253506 - 01). In motivazione si precisa che «l'art. 47 riguarda solo le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni oggetto dell'art. 46, il quale, come già detto, non indica modalità di redazione della dichiarazione diverse e ulteriori rispetto alla semplice sottoscrizione, ed al quale soltanto espressamente rimanda il D.P.R. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c, che qualifica la dichiarazione in oggetto quale sostitutiva di certificazioni, non di atti di notorietà». Il giudice, pertanto, sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La questione involge il problema delle esatte generalità del richiedente e non quello della provenienza della richiesta dalla sua persona. il combinato disposto dagli artt. 123 cod. proc. pen. e 93 TU spese giustizia comporta che la dichiarazione proveniente dal detenuto si abbia per immediatamente comunicata all'A.G. senza necessità di autentica da parte del difensore, essendo il Direttore del carcere certo della identità di colui il quale propone la richiesta o avanza la dichiarazione. Cosa diversa sono le generalità del richiedente, le quali, nel caso in esame non possono dirsi certe, come rimarcato dal giudice di merito. Il ricorrente, infatti, non è mai stato identificato a mezzo di un documento d'identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, in seguito ai quali gli è stato attribuito un numero CUI. Si attaglia dunque al caso in esame il condivisibile orientamento di questa Corte, in base al quale: «È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (Fattispecie in cui l'incertezza era stata riferita ai precedenti dattiloscopici dell'istante, dai quali emergevano diverse generalità, e al fatto che il medesimo aveva fornito false dichiarazioni in ordine al suo domicilio)» così Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Rv. 243204). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA],
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