CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 20113/2025
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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 27360/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti contro [OSCURATO:PERSONA] - DIP. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 (milleduecentocinque//00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 08.07.2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 27360/2024 Numero sezionale 797/2025 Numero di raccolta generale 20113/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 Numero registro generale 27360/2024 Numero sezionale 797/2025 Numero di raccolta generale 20113/2025 Data pubblicazione 18/07/2025