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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15499/2026

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1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam-pania, sez. staccata di Salerno, n. 540/5/2020 pubblicata il 17.1.2020e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campa-nia, sez. staccata di Salerno, n. 540/5/2020, veniva accolto l’appelloproposto da S.i.di.gas ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. avversola sentenza n. 48/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] diAvellino che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contri-buente contro il provvedimento con il quale l’Amministrazione finan-ziaria aveva denegato l’istanza di rottamazione ex art. 6 del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, delcarico portato dalla sottostante cartella di pagamento relativo a san-zione tributaria del 30% comminate ai sensi dell'art. 13, comma 1,d.lgs. n. 471/1997, per ritardato pagamento di accisa sul gas naturale.2.

Si legge in parte nella sentenza e in atti che l’Agenzia con il provve-dimento impugnato, negava la richiesta di definizione agevolata delcarico sulla base di una duplice motivazione: da un lato perché eraescluso dall'ambito applicativo di tale definizione ai sensi dell'art. 6,comma 10, lettera a), del D.L. n. 193/2016, secondo il quale non sonoNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026definibili le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'IVA ri-scossa all'importazione.

Dall’altro, non era stata rispettata la condi-zione prevista dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 193/2016, in quantotale carico era compreso in un piano rateale in essere alla data del 24ottobre 2016 e non risultavano integralmente effettuati i relativi ver-samenti.3.

La società ricorreva al giudice lamentando che il carico tributario dicui aveva chiesto la rottamazione non era escluso dalla definizione age-volata, essendo detto carico costituito non dal tributo - cui soltantofaceva riferimento l'art.6 comma 10 lett.a) d.l.n.193/16 -, bensì solodalle sanzioni per irregolare o tardivo versamento dell’imposta, pro-spettazione accolta dal giudice di prime cure.4.

Il giudice d’appello riformava tale sentenza stabilendo che l’accisaera da considerarsi risorsa propria dell’Unione, come pure la sanzionecui accedeva: in quanto connessa a tributo di cui lo stato nazionale nonpoteva disporre e non poteva a sua volta costituire oggetto di defini-zione.5.

Contro la sentenza d’appello la contribuente presenta ricorso affidatoa due motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.e in cui il difensore si dichiara antistatario, cui resistono l’agente dellariscossione e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con due distinticontroricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 6,comma 10, lett. a), D.L. 193/2016 da parte della sentenza impugnatanel ritenere le sanzioni amministrative, relative ad omessi versamentiNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell'accisa sul gas naturale, oggetto di carico, quali risorse proprie tra-dizionali dell'UE e, in quanto tali, obbligazioni non definibili ai sensidella richiamata normativa.2.

Il motivo è fondato.Il giudice ha espresso una complessiva ratio decidendi a sostegno dellasentenza impugnata affermando che il tributo non è ricompreso traquelli definibili in quanto risorsa propria dell’Unione europea e, cometale, non può essere oggetto di rottamazione, come pure la sanzionerelativa, suo accessorio.

Si legge in sentenza che la sanzione, in quantoconnessa ad un tributo di cui lo stato nazionale non può disporre, nonpuò a sua volta costituire oggetto di definizione se non previo adempi-mento del tributo cui essa accede.3.

La complessiva ratio espressa dalla sentenza impugnata è errata indiritto, per le ragioni che seguono.3.1.

Devono essere innanzitutto richiamati in proposito gli articoli 2,paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE iquali recitano: «Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio gene-rale dell’Unione europea le entrate provenienti: a) da prelievi, premi,importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare daparte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazidoganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trat-tato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone edell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’orga-nizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero»; «Costitui-scono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate prove-nienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi,importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare daNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi do-ganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato,ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone edell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'orga-nizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero».Tra le risorse proprie non sono menzionate le accise che, quindi, vannoritenute astrattamente suscettibili di definizione agevolata ex d.l.n.193/16.3.2.

L’interpretazione qui proposta è rispettosa dell'obbligo degli Statimembri, rammentato più volte dalla Corte di Giustizia UE (es.

CGUE11 aprile 2024, C-770/22, [OSCURATO:SOCIETA].; CGUE 11 luglio 2019, C-304/18, Commissione/Italia), di agire tempestivamente al fine di ga-rantire le risorse proprie dell'Unione quali sono le imposte doganali, nelquadro normativo applicabile, non ricomprese tra le risorse propriedell’Unione.3.3.

Del resto, a conferma che l’accisa è definibile in via agevolata, vaqui richiamato l’art. 5-bis del d.l. n.193 del 2016, rubricato “Definizionedelle controversie in materia di accise e di IVA”, specifico per la materiadei tributi armonizzati quali sono le accise e in vigore dal 03/12/2016.Il testo normativo, modificato dalla legge del 01/12/2016 n. 225, di-spone: «Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente inmateria di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'ac-cisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti con-dizioni:a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisianteriormente al 1º aprile 2010;Numero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesatributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessantagiorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno parial 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiuntoper cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora esanzioni.(…) È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il paga-mento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali,non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delledogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenzaprevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gliinteressi nella misura stabilita dall’articolo 1284 del codice civile mag-giorata di 2 punti.

Resta fermo il recupero delle imposte nei confrontidel responsabile del reato.(…) I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiestadel soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al me-desimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni delpresente articolo.

Il pagamento di quanto previsto determina l'estin-zione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado digiudizio.(…) Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora siastato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per imedesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia statapronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui siariconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.».3.4.

Dunque, se il tributo non è risorsa propria unionale ed è suscetti-bile di definizione agevolata sulla base della richiamata previsione dilegge, a maggior ragione non lo è la sanzione che accede all’accisa, laNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026quale è perciò astrattamente condonabile, ai fini e per gli effetti del d.l.n.193/16.4.

Ciò chiarito in diritto, va ora considerata la ratio decidendi espressadalla sentenza impugnata, ove afferma: «è del tutto evidente che l'im-posta sul gas metano è un dazio relativo a prodotto che l'Italia importada paesi extra UE (prevalentemente Russia e Libia) ed è dovuto proprioa fronte dell'immissione del prodotto nel territorio doganale europeonella misura fissata dalla legislazione unionale.

Ne consegue che l'im-posta, in quanto "risorsa propria" dell'UE, non può costituire oggetto didefinizione agevolata ex d.l.n.193/16, in quanto esclusa ai sensi diquanto previsto dall'art.6 comma 10 letta) d.l.n.193/16. (…) Ciò posto,ritiene la Commissione che deve essere esclusa dalla definizione age-volata anche la sanzione per omesso o ritardato pagamento dell'impo-sta.

E ciò non solo e non tanto per la ragione che se il tributo non èricompreso tra quelli definibili, non può essere oggetto di rottamazioneneppure il carico relativo ai suoi elementi accessori; quanto piuttostoper la preminente ragione che la sanzione (in quanto connessa a tri-buto di cui lo stato nazionale non può disporre) non può a sua voltacostituire oggetto di definizione se non previo adempimento del tributocui essa accede».La motivazione del giudice sopra riportata contrasta con la ricostru-zione in diritto che precede, sia con riferimento all’accisa, che è erro-neamente considerata dal giudice un dazio e una risorsa propriadell’Unione, sia quanto alla sanzione annessa al tributo, la quale è ilprofilo oggetto della controversia.5.

Alla luce di quanto precede, va rigettata anche l’eccezione di difettodi legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Mo-nopoli in quanto, se è vero che il rigetto dell’istanza di definizione age-volata è stato comunicato alla società da diverso soggetto, ossiaNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026l’agente della riscossione, la legittimità o meno del rigetto è stretta-mente collegata al tributo cui accede il profilo sanzionatorio, astratta-mente definibili ai sensi del d.l.n.193/16 alle condizioni previste dallalegge a differenza di quanto ritenuto dal giudice.6.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se-condo, dedotto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., circa la nullità della sentenza per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, poichél’Agenzia delle Dogane stessa ha reso noto che, con nota/parere prot.n. 2017-8332 RU del 09 ottobre 2017, e ha informato l'Agenzia delleEntrate-Riscossione, che le sanzioni amministrative relative ad omessiversamenti dell'accisa sul gas naturale non rientrano tra le risorse pro-prie tradizionali dell'UE previste dai regolamenti comunitari.7.

La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spesedi lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esamedel profilo e per il regolamento delle spese di lite.Roma, Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam-pania, sez. staccata di Salerno, n. 540/5/2020 pubblicata il 17.1.2020e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campa-nia, sez. staccata di Salerno, n. 540/5/2020, veniva accolto l’appelloproposto da S.i.di.gas ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. avversola sentenza n. 48/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] diAvellino che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contri-buente contro il provvedimento con il quale l’Amministrazione finan-ziaria aveva denegato l’istanza di rottamazione ex art. 6 del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, delcarico portato dalla sottostante cartella di pagamento relativo a san-zione tributaria del 30% comminate ai sensi dell'art. 13, comma 1,d.lgs. n. 471/1997, per ritardato pagamento di accisa sul gas naturale.2. Si legge in parte nella sentenza e in atti che l’Agenzia con il provve-dimento impugnato, negava la richiesta di definizione agevolata delcarico sulla base di una duplice motivazione: da un lato perché eraescluso dall'ambito applicativo di tale definizione ai sensi dell'art. 6,comma 10, lettera a), del D.L. n. 193/2016, secondo il quale non sonoNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026definibili le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'IVA ri-scossa all'importazione. Dall’altro, non era stata rispettata la condi-zione prevista dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 193/2016, in quantotale carico era compreso in un piano rateale in essere alla data del 24ottobre 2016 e non risultavano integralmente effettuati i relativi ver-samenti.3. La società ricorreva al giudice lamentando che il carico tributario dicui aveva chiesto la rottamazione non era escluso dalla definizione age-volata, essendo detto carico costituito non dal tributo - cui soltantofaceva riferimento l'art.6 comma 10 lett.a) d.l.n.193/16 -, bensì solodalle sanzioni per irregolare o tardivo versamento dell’imposta, pro-spettazione accolta dal giudice di prime cure.4. Il giudice d’appello riformava tale sentenza stabilendo che l’accisaera da considerarsi risorsa propria dell’Unione, come pure la sanzionecui accedeva: in quanto connessa a tributo di cui lo stato nazionale nonpoteva disporre e non poteva a sua volta costituire oggetto di defini-zione.5. Contro la sentenza d’appello la contribuente presenta ricorso affidatoa due motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.e in cui il difensore si dichiara antistatario, cui resistono l’agente dellariscossione e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con due distinticontroricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 6,comma 10, lett. a), D.L. 193/2016 da parte della sentenza impugnatanel ritenere le sanzioni amministrative, relative ad omessi versamentiNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell'accisa sul gas naturale, oggetto di carico, quali risorse proprie tra-dizionali dell'UE e, in quanto tali, obbligazioni non definibili ai sensidella richiamata normativa.2. Il motivo è fondato.Il giudice ha espresso una complessiva ratio decidendi a sostegno dellasentenza impugnata affermando che il tributo non è ricompreso traquelli definibili in quanto risorsa propria dell’Unione europea e, cometale, non può essere oggetto di rottamazione, come pure la sanzionerelativa, suo accessorio. Si legge in sentenza che la sanzione, in quantoconnessa ad un tributo di cui lo stato nazionale non può disporre, nonpuò a sua volta costituire oggetto di definizione se non previo adempi-mento del tributo cui essa accede.3. La complessiva ratio espressa dalla sentenza impugnata è errata indiritto, per le ragioni che seguono.3.1. Devono essere innanzitutto richiamati in proposito gli articoli 2,paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE iquali recitano: «Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio gene-rale dell’Unione europea le entrate provenienti: a) da prelievi, premi,importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare daparte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazidoganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trat-tato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone edell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’orga-nizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero»; «Costitui-scono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate prove-nienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi,importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare daNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi do-ganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato,ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone edell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'orga-nizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero».Tra le risorse proprie non sono menzionate le accise che, quindi, vannoritenute astrattamente suscettibili di definizione agevolata ex d.l.n.193/16.3.2. L’interpretazione qui proposta è rispettosa dell'obbligo degli Statimembri, rammentato più volte dalla Corte di Giustizia UE (es. CGUE11 aprile 2024, C-770/22, [OSCURATO:SOCIETA].; CGUE 11 luglio 2019, C-304/18, Commissione/Italia), di agire tempestivamente al fine di ga-rantire le risorse proprie dell'Unione quali sono le imposte doganali, nelquadro normativo applicabile, non ricomprese tra le risorse propriedell’Unione.3.3. Del resto, a conferma che l’accisa è definibile in via agevolata, vaqui richiamato l’art. 5-bis del d.l. n.193 del 2016, rubricato “Definizionedelle controversie in materia di accise e di IVA”, specifico per la materiadei tributi armonizzati quali sono le accise e in vigore dal 03/12/2016.Il testo normativo, modificato dalla legge del 01/12/2016 n. 225, di-spone: «Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente inmateria di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'ac-cisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti con-dizioni:a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisianteriormente al 1º aprile 2010;Numero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesatributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessantagiorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno parial 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiuntoper cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora esanzioni.(…) È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il paga-mento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali,non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delledogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenzaprevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gliinteressi nella misura stabilita dall’articolo 1284 del codice civile mag-giorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confrontidel responsabile del reato.(…) I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiestadel soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al me-desimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni delpresente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estin-zione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado digiudizio.(…) Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora siastato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per imedesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia statapronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui siariconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.».3.4. Dunque, se il tributo non è risorsa propria unionale ed è suscetti-bile di definizione agevolata sulla base della richiamata previsione dilegge, a maggior ragione non lo è la sanzione che accede all’accisa, laNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026quale è perciò astrattamente condonabile, ai fini e per gli effetti del d.l.n.193/16.4. Ciò chiarito in diritto, va ora considerata la ratio decidendi espressadalla sentenza impugnata, ove afferma: «è del tutto evidente che l'im-posta sul gas metano è un dazio relativo a prodotto che l'Italia importada paesi extra UE (prevalentemente Russia e Libia) ed è dovuto proprioa fronte dell'immissione del prodotto nel territorio doganale europeonella misura fissata dalla legislazione unionale. Ne consegue che l'im-posta, in quanto "risorsa propria" dell'UE, non può costituire oggetto didefinizione agevolata ex d.l.n.193/16, in quanto esclusa ai sensi diquanto previsto dall'art.6 comma 10 letta) d.l.n.193/16. (…) Ciò posto,ritiene la Commissione che deve essere esclusa dalla definizione age-volata anche la sanzione per omesso o ritardato pagamento dell'impo-sta. E ciò non solo e non tanto per la ragione che se il tributo non èricompreso tra quelli definibili, non può essere oggetto di rottamazioneneppure il carico relativo ai suoi elementi accessori; quanto piuttostoper la preminente ragione che la sanzione (in quanto connessa a tri-buto di cui lo stato nazionale non può disporre) non può a sua voltacostituire oggetto di definizione se non previo adempimento del tributocui essa accede».La motivazione del giudice sopra riportata contrasta con la ricostru-zione in diritto che precede, sia con riferimento all’accisa, che è erro-neamente considerata dal giudice un dazio e una risorsa propriadell’Unione, sia quanto alla sanzione annessa al tributo, la quale è ilprofilo oggetto della controversia.5. Alla luce di quanto precede, va rigettata anche l’eccezione di difettodi legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Mo-nopoli in quanto, se è vero che il rigetto dell’istanza di definizione age-volata è stato comunicato alla società da diverso soggetto, ossiaNumero registro generale 24371/2020Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 15499/2026Data pubblicazione 21/05/2026l’agente della riscossione, la legittimità o meno del rigetto è stretta-mente collegata al tributo cui accede il profilo sanzionatorio, astratta-mente definibili ai sensi del d.l.n.193/16 alle condizioni previste dallalegge a differenza di quanto ritenuto dal giudice.6. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se-condo, dedotto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., circa la nullità della sentenza per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, poichél’Agenzia delle Dogane stessa ha reso noto che, con nota/parere prot.n. 2017-8332 RU del 09 ottobre 2017, e ha informato l'Agenzia delleEntrate-Riscossione, che le sanzioni amministrative relative ad omessiversamenti dell'accisa sul gas naturale non rientrano tra le risorse pro-prie tradizionali dell'UE previste dai regolamenti comunitari.7. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spesedi lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esamedel profilo e per il regolamento delle spese di lite.Roma, Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak
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