CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 36302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno desunto la sussistenza del dolo eventuale in considerazione delle modalità del fatto e della natura del bene ricettato), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648, comma quarto, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione è manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell'istanza difensiva sul valore significativo dell'importo riportato negli assegni ricettati dal ricorrente (vedi pag. 6 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 se