CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22379-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 754/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/12/2019 R.G.N. 747/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.-Il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro aveva accolto parzialmente la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N.22379/2020 Cron. Rep. Ud.05/11/2025 con ricorso in data 26 luglio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto al risarcimento del danno per tardiva comunicazione all'Inps della cessazione del rapporto di lavoro ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali poste a tutela della disoccupazione involontaria. Il tribunale aveva ritenuto perfezionato l'inadempimento del datore di lavoro (tardiva comunicazione della cessazione del rapporto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) a causa del rigetto da parte dell'Inps della domanda di prestazione presentata dal dipendente licenziato. 2.- La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha invece respinto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado ed in accoglimento di quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa ha respinto l'azionatadomanda con riforma integrale della sentenza. 3.-A fondamento della decisione la Corte d'appello ha respinto il motivo di appello principale del lavoratore che aveva censurato la decisione del primo giudice per avergli liquidato a titolo di risarcimento del danno a carico del datore di lavoro una somma pari all'indennità miniAspi e non quella maggiore liquidabile a titolo di ASPI ed ha rilevato in proposito che il ricorrente non aveva in realtà neppure allegato, né tantomeno provato il possesso da parte sua dei requisiti necessari per ottenere dall'Inps la liquidazione della cosiddetta miniASPI; del pari in appello non aveva allegato di avere gli specifici requisiti necessari per ottenere la diversa e maggiore prestazione ASPI. Lo stesso contenuto del ricorso in cui si faceva riferimento all'ASPI ovvero alla miniASPI conteneva un elemento di vaga alternatività non connessa oggettivamente al possesso dei diversi requisiti previsti ex l.n. 92/2012 per l'uno o per l'altra prestazione. 4.-Inoltre, in ogni caso, il motivo di appello era infondato anche nel merito, perché la parte non poteva pretendere dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno una somma maggiore di quella richiesta all'Inps, al quale come risultava dalla nota versata in atti dal ricorrente il lavoratore aveva presentato domanda di liquidazione della mini ASPi in data 8 maggio 2015. 5.-Secondo la Corte andava invece accolto l’appello incidentale della società posto che il lavoratore assicurato, consapevole del possesso dei requisiti per l'ottenimento quantomeno della mini ASpi (come risulta dalla risposta alla sua domanda amministrativa), avrebbe dovuto ricorrere avverso il diniego di prestazione motivato dall'Inps sul rilievo che alla data dell’8 maggio 2015 il rapporto di lavoro risultava “non cessato", laddove nella comunicazione obbligatoria Unilav il datore di lavoro in data 12 maggio 2015 faceva specifico riferimento ad una già avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Ed invero, nelle note si legge "trattasi di licenziamento comminato a seguito tentativo di conciliazione esperito ai sensi dell'art. n. 92/2012 art.1 comma 40 avente decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]", di talché, non solo il possibile errore nella trasmissione della comunicazione - 5 giorni dalla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro 17/23 aprile 2015 -da parte del datore di lavoro era facilmente riconoscibile dall'Inps, quanto era irrilevante poiché il rapporto di lavoro risultava cessato non alla data del 12 maggio, ma alla data del 1 aprile 2015. In definitiva l'Inps aveva respinto la domanda di prestazione non per tardiva comunicazione datoriale ma per ritenuta mancata cessazione del rapporto di lavoro al di' 8 maggio 2015, laddove una più attenta lettura della comunicazione datoriale in data 12 maggio 2015, avrebbe consentito all'Ente di rilevare che il recesso era già avvenuto con decorrenza 1 aprile 2015 e comunicato, dopo l'esperimento della procedura ex legge n. 92/2012, con nota 17 aprile 2015, ricevuta dal dipendente in data 7 maggio 2015. L'Assicurato aveva l'onere di attivarsi contro il rigetto con ricorso amministrativo e giurisdizionale; pertanto non sussisteva l'inadempimento datoriale nella misura in cui non era stato il ritardo nella comunicazione la causa del diniego da parte dell'Inps ma l’erronea lettura degli atti da parte dell'Ente, avverso cui il creditore non aveva apprestato i mezzi che l'ordinamento gli riconosceva. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione de [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito la lucente S.p.A. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, laddove la Corte ha sostenuto erroneamente, così come il primo giudice, che la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] avesse notificato la risoluzione contrattuale il 7 maggio 2015, piuttosto che, come effettivamente avvenuto, il 5 maggio 2015, come risultava dalla ricevuta di ritorno della raccomandata che reca la data di consegna e sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] del 5 maggio 2015, e non come erroneamente è stata individuata in prime cure ed in fase di gravame il 7 maggio. La Corte d'appello ha sostenuto che il licenziamento irrogato con nota del 17 aprile 2015 erastata ricevuta dal dipendente in data 7 maggio 2015. La nota alla p.a. (all'ufficio per l'impiego) sarebbe avvenuta il 12 maggio; e quindi entro cinque giorni dalla comunicazione della cessazione. E tuttavia essendo stato il licenziamento comunicato non il 7 maggio ma il 5 maggio, la nota del 12 maggio non era avvenuta nei termini, cioè entro cinque giorni. La nota Inps in data 21 agosto 2015 era del seguente tenore: "le comunichiamo che la sua domanda di indennità di disoccupazione mini Aspi presentata in data 8 maggio 2015 è stata respinta per i seguenti motivi: la SV non ha cessato il rapporto di lavoro". La Corte d'appello ha errato nella lettura della documentazione afferente il punto nodale della vicenda, cioè quella circa il dies a quo da cui era sorto l'obbligo della datrice di lavoro di comunicare il licenziamento al Centro per l'impiego; ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impugnare in giudizio il provvedimento di diniego dell'Inps di erogare il beneficio dell'ASPI; ed ha sostenuto che l'Inps con una lettura frettolosa avrebbe errato a motivare il diniego. Mentre l'Inps ha correttamente rilevato che alla data dell'8 maggio il [OSCURATO:PERSONA] non risultava licenziato. 2.-Con il secondo motivo di ricorso ex articolo 360, n. 5 c.p.c. si deduce la motivazione omessa, assente e irriducibilmente contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte d'appello giudicato sul motivo di appello che riguardava il riconoscimento dell'ASPI in luogo della miniASPI, che il primo giudice aveva inteso riconoscere. 3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. per aver accolto l'appello incidentale in mancanza dei presupposti di legge, atteso che il termine dei cinque giorni entro cui il datore di lavoro doveva comunicare la risoluzione/cessazione del rapporto di lavoro decorre dalla data in cui il lavoratore viene posto a conoscenza del licenziamento, e poiché nel caso di specie il lavoratore aveva ricevuto la notifica il 5/5/2012, il predetto termine non è stato rispettato essendo stata comunicato all'Ufficio per l'impiego la risoluzione del rapporto in data 12 maggio 2015. 4. Il primo ed il terzo motivo possono essere valutati unitariamente per la connessione delle censure. Essi sono inammissibili perché denunciano una sorta di travisamento della prova per non essersi la Corte avveduta oper aver letto male la data di comunicazione del licenziamento che sarebbe avvenuta il 5 maggio 2015 e non il 7 maggio (come erroneamente affermato in prime cure ed in fase di gravame). Senza però considerare che la Corte di appello ha pure sostenuto che il ricorrente non avevaallegato, a monte, il possesso dei requisiti per ottenere né la ASPI né la miniASPI, possesso che era ovviamente elemento costitutivo della stessa domanda di risarcimento, avanzato appunto per non aver potuto godere della prestazione cui il lavoratore avrebbe asseritamente avuto diritto. Esiste in altri termini una ratio assorbente nella decisione della Corte di appello, che attiene alla mancata sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione, non attinta dalle censure; a fronte della quale non può che discendere l’inammissibilità dei due motivi di gravame, posto che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( Cass. n. 5102 del 26/02/2024). 5. Il secondo motivo denuncia un insussistente vizio di motivazione posto che nel giudicare l’ammissibilità dell’appello, la Corte di appello aveva motivato anche sul punto, avendo rilevato che il ricorrente non aveva mai chiesto l’ASPI e di cui comunque mancava la prova dei requisiti (“Lo stesso contenuto del ricorso in cui si faceva riferimento all'ASPI ovvero alla miniASPI introduceva un elemento di vaga alternatività non connessa oggettivamente al possesso dei diversi requisiti previsti ex l.n. 92/2012 per l'uno o per l'altra prestazione”). 6.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato. 7.- Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 8.- Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore