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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 29283/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17936/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca; - resistente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 55/2017 del 16 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo che: aveva stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero nel comparto scuola pubblica; sui contratti il cui termine coincideva con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) non era stata indicata per iscritto la specifica ragione giustificatrice dell'apposizione del termine; i contratti erano stati conclusi in successione ed il lavoro era stato prestato per un periodo superiore a tre anni.

La ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato.

Il Tribunale di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 81 del 2010, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittima l'apposizione del termine ai contratti, con condanna di parte resistente a risarcire i danni. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto appello incidentale.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 55/2017, ha accolto il solo appello incidentale, rigettando l'originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della sua decisione, la corte territoriale ha posto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato assunta a tempo indeterminato con immissione nei ruoli del MIUR, così ottenendo il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio, e che la medesima Margutti nulla aveva allegato circa l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha solo depositato un atto di costituzione per l'eventuale partecipazione all'udienza die discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia prima della celebrazione dell'udienza che, però, non risulta sia stato notificato alla controparte o comunicato al suo difensore.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019).

In ragione della condotta processuale della P.A., non deve essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.

Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 in quanto, secondo il prevalente orientamento di questa S.C., condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014).

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza ( d'interesse; - nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17936/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca; - resistente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 55/2017 del 16 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo che: aveva stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero nel comparto scuola pubblica; sui contratti il cui termine coincideva con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) non era stata indicata per iscritto la specifica ragione giustificatrice dell'apposizione del termine; i contratti erano stati conclusi in successione ed il lavoro era stato prestato per un periodo superiore a tre anni. La ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato. Il Tribunale di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 81 del 2010, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittima l'apposizione del termine ai contratti, con condanna di parte resistente a risarcire i danni. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto appello incidentale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 55/2017, ha accolto il solo appello incidentale, rigettando l'originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della sua decisione, la corte territoriale ha posto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato assunta a tempo indeterminato con immissione nei ruoli del MIUR, così ottenendo il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio, e che la medesima Margutti nulla aveva allegato circa l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha solo depositato un atto di costituzione per l'eventuale partecipazione all'udienza die discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia prima della celebrazione dell'udienza che, però, non risulta sia stato notificato alla controparte o comunicato al suo difensore. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019). In ragione della condotta processuale della P.A., non deve essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 in quanto, secondo il prevalente orientamento di questa S.C., condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014). P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza ( d'interesse; - nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella c
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