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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 39970/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore VINCENZO SENATOREche ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli , con sentenza in data 7 febbraio 2025 , in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 29 - 1 1 - 2023 , dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. loro contestato , ritenuta la remissione tacita di querela, e per l’effetto riduceva la pena loro inflittain ordine alle rimanenti ipotesi di reato rispettivamente ascritte di cui agli artt. 615-quatere 640-ter cod. pen. in mesi 10, giorni 15 di reclusione ed € 900,00 di multa ciascuno. 2.Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore de gli imputati, Avv.Padula, deducendo, con distinti motivi qui riassunti exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell’art. 606 lett. b ) cod. proc. pen. con riguardo al la omessa declaratoria di estinzione del reatodi cui all’art. 640-ter cod. pen. posto che errata doveva ritenersi la decisione di appello che aveva ritenuto contestata in fatto l’aggravantedel comma secondo della predetta norma di avere commesso il fatto mediante il furto o l’utilizzo indebito dell’identità digitale; invero, detta aggravante non risultava ritualmente contestata né poteva ricavarsi da alcuna espressione contenuta nella imputazione; -violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione della diminuzione massima di pena per le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è fondato e deve , pertanto , essere accolto.

Ed invero,in tema di contestazione in fatto di circostanza aggravante , l a giurisprudenza di legittimità, con una serie di pronunce , ha sostanzialmente ammesso la contestazione in fatto delle aggravanti solo nei casi in cui dalla stessa descrizione del fatto la stessa pur non essendo esplicitata nel suo richiamo normativo risulti autoevidente; in questo senso si è affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione. (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Pg, Rv. 287615 -01); an cora si è stabilito che i n tema di circostanze aggravanti, non possono considerarsi legittimamente contestate in fatto e ritenute in sentenza le circostanze necessariamente caratterizzate da profili valutativi, ove questi ultimi non siano esplicitati nell'imputazione(Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, dep. 2022, Mezzina, Rv. 282982 -01). 1.1 Orbene proprio l’applicazione dei sopra esposti principi alcaso in esame comporta affermare la fondatezza del motivo posto che,innanzi tutto, l’operazione effettuata dal giudice di appello collide con la valutazione espressamente effettuata dal giudice di primo grado che, consacrando il fatto contestato, nella determinazione della pena fissava quale sanzione base quella di mesi 9 di reclusione così espressamente ritenendo di avere fatto riferimento proprio al commaprimo dell’art. 640-ter cod. pen. e non anche al successivo secondo comma che prevede quale pena base quella dianno uno di reclusione.

Ed a fronte di tale conclusione del tutto irrituale in assenza di qualsiasi appello della parte pubblica appare il ragionamento della Corte di appello di riqualificazione del fatto in termini aggravati. 1.2 In ogni caso sussis tono ulteriori ragioni per ritenere errata la qualificazione giuridicadi fatto aggravato ex secondo comma dell ’ art. 640 - ter cod. pen. procedibile di ufficio operata dal giudice di secondo grado; ed invero l’imputazionedei capi B) e D) elevata a carico degli imputati a titolo di violazione dell’art. 640-tercod. pen.: -contiene il chiaro ed esplicito riferimento all’art. 640-ter comma 1 cod. pen.; -non fa alcun riferimento alla nozione di “furto o indebito utilizzo di identità digitale”; - richiama addirittura , nella parte finale di entrambe le lettere B) e D) il compimentodi “atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale“pur in presenza di un reato contestato in forma consumata e non tentata;così che la presenza di plurime indicazioni , alcune chiaramente frutto di errore,ha certamente impedito agli imputati di difendersi in ordine alla ipotesi di reato poi ritenuta in appelloai fini della procedibilità di ufficio.

2. Deve poi precisarsi che,in ogni caso, il contenuto della aggravante che si assume contestata in fatto non può ricavarsi dalla condotta contestata a titolo di art. 615-quater cod. pen. ai capi A) e C) agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la giurisprudenza di legittimità che ha ammesso la possibilità di ritenere contestata in fatto circostanze aggravanti , ha sempre richiesto che la descrizione dell’ipotesi sia ricavabile dallo stesso capo di imputazione oggetto di accertamento e non da altro reato pure contestato nel medesimo procedimento, altrimenti verificandosi una evidente violazione del diritto di difesa soprattutto a fronte di imputazionicomplesse aventi ad oggetto molteplici condotte e fatti illeciti.

In particolare nella sentenza delle Sezioni Unite Sorge si è affermato che in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma(Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 -01).

Successivamente è stato affermato come i n tema di contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni oggetto di sottrazione, ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno(Sez. 5, n. 13236 del 10/12/2019, dep. 2020, Miari, Rv. 278948 -01).

Orbene, l’applicazione dei sopra esposti principi , porta ad escludere che l’aggravante del commaterzo dell’art. 640-tercod. pen. possa ritenersi contestata in relazione alla elevazione nei confronti di un imputato nel corso dello stesso procedimento anche di altra contestazione afferente i reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quatercod. pen. ove alcun richiamo espresso al furto od all’utilizzo indebito dell’identità digitalesia contenuto nello specifico capo di imputazione. 2.1 Ne consegue che deve ritenersi anche per tali delitti integrata l’ipotesi di remissione tacita della querela non potendo valutarsi alcuna aggravante contestata in fattoche determina la procedibilità di ufficio.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la Corte di appello ha escluso la possibilità di concedere la massima diminuzione per le generiche sulla base di plurimi argomenti adeguatamente esposti a pagina 5 della motivazione e non censurabili nella presente sede.

4. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l’impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui all’art. 640-tercod. pen. contestati ai capi B e D ) della rubrica ad entrambi gli imputati e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente alla determinazione della pena per il solo re siduo reato di cui all’art. 615 - quater contestatoai capi A) e C) della rubrica.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnatalimitatamente al reat o di cui a ll ’art. 640-tercod. pen. come ascritto ad entrambi gli imputati, perché il reato è estinto per remissione di querela e condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali in favore del querelante.Dichiara inammissibili nel resto i ricors i e rinvia ad altra sezione della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore VINCENZO SENATOREche ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli , con sentenza in data 7 febbraio 2025 , in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 29 - 1 1 - 2023 , dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. loro contestato , ritenuta la remissione tacita di querela, e per l’effetto riduceva la pena loro inflittain ordine alle rimanenti ipotesi di reato rispettivamente ascritte di cui agli artt. 615-quatere 640-ter cod. pen. in mesi 10, giorni 15 di reclusione ed € 900,00 di multa ciascuno. 2.Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore de gli imputati, Avv.Padula, deducendo, con distinti motivi qui riassunti exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell’art. 606 lett. b ) cod. proc. pen. con riguardo al la omessa declaratoria di estinzione del reatodi cui all’art. 640-ter cod. pen. posto che errata doveva ritenersi la decisione di appello che aveva ritenuto contestata in fatto l’aggravantedel comma secondo della predetta norma di avere commesso il fatto mediante il furto o l’utilizzo indebito dell’identità digitale; invero, detta aggravante non risultava ritualmente contestata né poteva ricavarsi da alcuna espressione contenuta nella imputazione; -violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione della diminuzione massima di pena per le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è fondato e deve , pertanto , essere accolto. Ed invero,in tema di contestazione in fatto di circostanza aggravante , l a giurisprudenza di legittimità, con una serie di pronunce , ha sostanzialmente ammesso la contestazione in fatto delle aggravanti solo nei casi in cui dalla stessa descrizione del fatto la stessa pur non essendo esplicitata nel suo richiamo normativo risulti autoevidente; in questo senso si è affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione. (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Pg, Rv. 287615 -01); an cora si è stabilito che i n tema di circostanze aggravanti, non possono considerarsi legittimamente contestate in fatto e ritenute in sentenza le circostanze necessariamente caratterizzate da profili valutativi, ove questi ultimi non siano esplicitati nell'imputazione(Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, dep. 2022, Mezzina, Rv. 282982 -01). 1.1 Orbene proprio l’applicazione dei sopra esposti principi alcaso in esame comporta affermare la fondatezza del motivo posto che,innanzi tutto, l’operazione effettuata dal giudice di appello collide con la valutazione espressamente effettuata dal giudice di primo grado che, consacrando il fatto contestato, nella determinazione della pena fissava quale sanzione base quella di mesi 9 di reclusione così espressamente ritenendo di avere fatto riferimento proprio al commaprimo dell’art. 640-ter cod. pen. e non anche al successivo secondo comma che prevede quale pena base quella dianno uno di reclusione. Ed a fronte di tale conclusione del tutto irrituale in assenza di qualsiasi appello della parte pubblica appare il ragionamento della Corte di appello di riqualificazione del fatto in termini aggravati. 1.2 In ogni caso sussis tono ulteriori ragioni per ritenere errata la qualificazione giuridicadi fatto aggravato ex secondo comma dell ’ art. 640 - ter cod. pen. procedibile di ufficio operata dal giudice di secondo grado; ed invero l’imputazionedei capi B) e D) elevata a carico degli imputati a titolo di violazione dell’art. 640-tercod. pen.: -contiene il chiaro ed esplicito riferimento all’art. 640-ter comma 1 cod. pen.; -non fa alcun riferimento alla nozione di “furto o indebito utilizzo di identità digitale”; - richiama addirittura , nella parte finale di entrambe le lettere B) e D) il compimentodi “atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale“pur in presenza di un reato contestato in forma consumata e non tentata;così che la presenza di plurime indicazioni , alcune chiaramente frutto di errore,ha certamente impedito agli imputati di difendersi in ordine alla ipotesi di reato poi ritenuta in appelloai fini della procedibilità di ufficio. 2. Deve poi precisarsi che,in ogni caso, il contenuto della aggravante che si assume contestata in fatto non può ricavarsi dalla condotta contestata a titolo di art. 615-quater cod. pen. ai capi A) e C) agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la giurisprudenza di legittimità che ha ammesso la possibilità di ritenere contestata in fatto circostanze aggravanti , ha sempre richiesto che la descrizione dell’ipotesi sia ricavabile dallo stesso capo di imputazione oggetto di accertamento e non da altro reato pure contestato nel medesimo procedimento, altrimenti verificandosi una evidente violazione del diritto di difesa soprattutto a fronte di imputazionicomplesse aventi ad oggetto molteplici condotte e fatti illeciti. In particolare nella sentenza delle Sezioni Unite Sorge si è affermato che in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma(Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 -01). Successivamente è stato affermato come i n tema di contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni oggetto di sottrazione, ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno(Sez. 5, n. 13236 del 10/12/2019, dep. 2020, Miari, Rv. 278948 -01). Orbene, l’applicazione dei sopra esposti principi , porta ad escludere che l’aggravante del commaterzo dell’art. 640-tercod. pen. possa ritenersi contestata in relazione alla elevazione nei confronti di un imputato nel corso dello stesso procedimento anche di altra contestazione afferente i reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quatercod. pen. ove alcun richiamo espresso al furto od all’utilizzo indebito dell’identità digitalesia contenuto nello specifico capo di imputazione. 2.1 Ne consegue che deve ritenersi anche per tali delitti integrata l’ipotesi di remissione tacita della querela non potendo valutarsi alcuna aggravante contestata in fattoche determina la procedibilità di ufficio. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la Corte di appello ha escluso la possibilità di concedere la massima diminuzione per le generiche sulla base di plurimi argomenti adeguatamente esposti a pagina 5 della motivazione e non censurabili nella presente sede. 4. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l’impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui all’art. 640-tercod. pen. contestati ai capi B e D ) della rubrica ad entrambi gli imputati e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente alla determinazione della pena per il solo re siduo reato di cui all’art. 615 - quater contestatoai capi A) e C) della rubrica. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnatalimitatamente al reat o di cui a ll ’art. 640-tercod. pen. come ascritto ad entrambi gli imputati, perché il reato è estinto per remissione di querela e condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali in favore del querelante.Dichiara inammissibili nel resto i ricors i e rinvia ad altra sezione della Corte di
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