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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05136/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 10/07/2025 dal Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso il 10 luglio 2007 il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Monza, avverso il provvedimento con cui, il 5 giugno 2025, gli era stata irrogata la sanzione dell’ammonizione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, n. 2, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).

La declaratoria di inammissibilità si giustificava in conseguenza del fatto che la sanzione dell’ammonizione non rientrava nel novero dei provvedimenti reclamabili davanti al magistrato di sorveglianza, per ragioni attinenti al merito della misura irrogata al detenuto, secondo quanto previsto dall’art. 69, comma 6, Ord. pen. 2.

Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.

Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 69 Ord. pen., che doveva essere interpretato alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 8 febbraio 1999, n. 26, conseguente al fatto che il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ammonizione irrogatagli il 5 giugno 2025, senza tenere conto degli effetti gravemente pregiudizievoli derivanti da tale statuizione per [OSCURATO:PERSONA], che, a causa della sanzione ricevuta, il 26 giugno 2025, si vedeva rigettare un’istanza di permesso premio, presentata ex art. 30-ter Ord. pen., da parte dello stesso Magistrato.

In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, la difesa del ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 Ord. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., conseguente al fatto che la norma censurata non prevedeva un rimedio giurisdizionale contro tutte le sanzioni irrogate al detenuto, ma soltanto per quelle più gravi, previste dall’art. 39, nn. 4 e 5, Ord. pen., nonostante gli effetti gravemente pregiudizievoli che potevano derivare da tali provvedimenti sanzionatori intramurari.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui, il 5 giugno 2025, era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione dell’ammonizione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, n. 2, Ord. pen.

La declaratoria di inammissibilità trae il suo fondamento dalla previsione dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., correttamente applicata nel caso di specie, a tenore della quale il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell’art. 35-bis Ord. pen. sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti «le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati […]».

Ne discende che, nel caso in esame, la disposizione dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. precludeva al Magistrato di sorveglianza di Milano il vaglio del merito del provvedimento con cui era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare dell’ammonizione, risultando la stessa disciplinata dall’art. 39, comma 1, n. 2, Ord. pen.

Le conclusioni del Magistrato di sorveglianza di Milano, del resto, appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo ribadita in Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605 - 01, secondo cui: «In tema di ordinamento penitenziario, è inibita al magistrato di sorveglianza, investito di reclamo contro l’irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dall’isolamento e dall’esclusione dalle attività in comune, ogni valutazione sul merito della sanzione stessa».

Ne discende che il reclamo avverso proposto il provvedimento con cui, durante la sua detenzione presso la Casa circondariale di Monza, era stata irrogata al ricorrente la sanzione dell’ammonizione, riguardava una materia il cui vaglio era precluso al Magistrato di sorveglianza di Milano, ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen.

Privo di rilievo, infine, appare il richiamo effettuato dalla difesa del ricorrente alla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999 – che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 Ord. pen., nella parte «in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale» – che non afferiscono alla disciplina di cui all’art. art. 69, comma lett. a), Ord. pen., ma a quella di cui alla lettera b) della stessa disposizione, che tutela il detenuto dai provvedimenti dai quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti» (tra le altre, Sez.1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01; Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 – 01;Sez. 1, n. 22573 del 15/05/2002, Valenti, Rv. 221624 - 01).

3. Deve, al contempo, evidenziarsi che, al contrario di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, la preclusione riconducibile alla disposizione dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. non si pone in contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, corroborata da Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Graviano, Rv. 281227 - 01, a tenore della quale: «In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata per contrasto con gli artt. 3, 113 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU – degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall’isolamento e dall’esclusione dalle attività in comune, un sindacato limitato ai profili di legittimità della sanzione stessa e del relativo procedimento e gli inibiscono ogni valutazione di merito, non costituendo tale scelta legislativa per gli illeciti meno gravi fonte di irrazionale disparità di trattamento, concernendo la garanzia costituzionale di cui all’art. 113, comma 2, Cost. il solo controllo giurisdizionale di legittimità degli atti, anche sanzionatori, adottati dalle pubbliche amministrazioni, che le citate disposizioni dell’ordinamento penitenziario non rinnegano, e potendosi considerare penali sotto il profilo contenutistico, ai fini dell’applicazione delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU, le sole sanzioni disciplinari carcerarie più severe, interferenti con beni personali primari del detenuto, tra i quali non rientra la mera esclusione temporanea dalle attività ricreative e sportive».

Questa Corte, peraltro, aveva già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., che era stata sollevata per contrasto con l’art. 24, primo e secondo comma, Cost., in Sez. 7, n. 10487 del 25/01/2019, Carolei, Rv. 276351 - 01, evidenziando, nella motivazione di tale provvedimento, che una siffattascelta normativa, riguardante gli illeciti disciplinari considerati meno gravi, come quello dell’ammonizione, non può essere censurata, dovendosi «riconoscere al legislatore un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti di diritto penitenziario, e in tale ambito dei rimedi giurisdizionali in tale contesto attivabili, avuto riguardo in particolare alla loro funzione e al loro regime applicativo […]».

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 10/07/2025 dal Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 10 luglio 2007 il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Monza, avverso il provvedimento con cui, il 5 giugno 2025, gli era stata irrogata la sanzione dell’ammonizione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, n. 2, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). La declaratoria di inammissibilità si giustificava in conseguenza del fatto che la sanzione dell’ammonizione non rientrava nel novero dei provvedimenti reclamabili davanti al magistrato di sorveglianza, per ragioni attinenti al merito della misura irrogata al detenuto, secondo quanto previsto dall’art. 69, comma 6, Ord. pen. 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva. Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 69 Ord. pen., che doveva essere interpretato alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 8 febbraio 1999, n. 26, conseguente al fatto che il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ammonizione irrogatagli il 5 giugno 2025, senza tenere conto degli effetti gravemente pregiudizievoli derivanti da tale statuizione per [OSCURATO:PERSONA], che, a causa della sanzione ricevuta, il 26 giugno 2025, si vedeva rigettare un’istanza di permesso premio, presentata ex art. 30-ter Ord. pen., da parte dello stesso Magistrato. In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, la difesa del ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 Ord. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., conseguente al fatto che la norma censurata non prevedeva un rimedio giurisdizionale contro tutte le sanzioni irrogate al detenuto, ma soltanto per quelle più gravi, previste dall’art. 39, nn. 4 e 5, Ord. pen., nonostante gli effetti gravemente pregiudizievoli che potevano derivare da tali provvedimenti sanzionatori intramurari. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui, il 5 giugno 2025, era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione dell’ammonizione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, n. 2, Ord. pen. La declaratoria di inammissibilità trae il suo fondamento dalla previsione dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., correttamente applicata nel caso di specie, a tenore della quale il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell’art. 35-bis Ord. pen. sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti «le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati […]». Ne discende che, nel caso in esame, la disposizione dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. precludeva al Magistrato di sorveglianza di Milano il vaglio del merito del provvedimento con cui era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare dell’ammonizione, risultando la stessa disciplinata dall’art. 39, comma 1, n. 2, Ord. pen. Le conclusioni del Magistrato di sorveglianza di Milano, del resto, appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo ribadita in Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605 - 01, secondo cui: «In tema di ordinamento penitenziario, è inibita al magistrato di sorveglianza, investito di reclamo contro l’irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dall’isolamento e dall’esclusione dalle attività in comune, ogni valutazione sul merito della sanzione stessa». Ne discende che il reclamo avverso proposto il provvedimento con cui, durante la sua detenzione presso la Casa circondariale di Monza, era stata irrogata al ricorrente la sanzione dell’ammonizione, riguardava una materia il cui vaglio era precluso al Magistrato di sorveglianza di Milano, ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. Privo di rilievo, infine, appare il richiamo effettuato dalla difesa del ricorrente alla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999 – che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 Ord. pen., nella parte «in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale» – che non afferiscono alla disciplina di cui all’art. art. 69, comma lett. a), Ord. pen., ma a quella di cui alla lettera b) della stessa disposizione, che tutela il detenuto dai provvedimenti dai quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti» (tra le altre, Sez.1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01; Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 – 01;Sez. 1, n. 22573 del 15/05/2002, Valenti, Rv. 221624 - 01). 3. Deve, al contempo, evidenziarsi che, al contrario di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, la preclusione riconducibile alla disposizione dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. non si pone in contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, corroborata da Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Graviano, Rv. 281227 - 01, a tenore della quale: «In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata per contrasto con gli artt. 3, 113 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU – degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall’isolamento e dall’esclusione dalle attività in comune, un sindacato limitato ai profili di legittimità della sanzione stessa e del relativo procedimento e gli inibiscono ogni valutazione di merito, non costituendo tale scelta legislativa per gli illeciti meno gravi fonte di irrazionale disparità di trattamento, concernendo la garanzia costituzionale di cui all’art. 113, comma 2, Cost. il solo controllo giurisdizionale di legittimità degli atti, anche sanzionatori, adottati dalle pubbliche amministrazioni, che le citate disposizioni dell’ordinamento penitenziario non rinnegano, e potendosi considerare penali sotto il profilo contenutistico, ai fini dell’applicazione delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU, le sole sanzioni disciplinari carcerarie più severe, interferenti con beni personali primari del detenuto, tra i quali non rientra la mera esclusione temporanea dalle attività ricreative e sportive». Questa Corte, peraltro, aveva già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., che era stata sollevata per contrasto con l’art. 24, primo e secondo comma, Cost., in Sez. 7, n. 10487 del 25/01/2019, Carolei, Rv. 276351 - 01, evidenziando, nella motivazione di tale provvedimento, che una siffattascelta normativa, riguardante gli illeciti disciplinari considerati meno gravi, come quello dell’ammonizione, non può essere censurata, dovendosi «riconoscere al legislatore un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti di diritto penitenziario, e in tale ambito dei rimedi giurisdizionali in tale contesto attivabili, avuto riguardo in particolare alla loro funzione e al loro regime applicativo […]». 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagame
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