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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 36897/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 4.12.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 1) e n. 2), 61, n. 5), c.p.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, n. 1), c.p., non configurabile nel caso in esame; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al disposto dell'art. 157, c.p., in quanto, una volta esclusa la menzionata circostanza aggravante, il reato deve ritenersi estinto per prescrizione già quando venne pronunciata la sentenza di appello, essendo stato commesso non il 22.9.2001, come erroneamente indicato nel capo d'imputazione, ma il 22.9.2000.

2.2. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso appare fondato e va accolto.

4. Ed invero il furto per cui si procede nei confronti del Gaiangos, pacificamente consumato all'interno del bar di una stazione di servizio "Q8", sita in [OSCURATO:PERSONA], in orario notturno, non può considerarsi commesso né "in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione", secondo la formulazione dell'art. 625, co. 1, n. 1), c.p., né "in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora", secondo l'attuale formulazione dell'art. 624 bis, co. 1, c.p., introdotto dall'art. 2, co. 2,

I. 26 marzo 2001, n. 128, il cui terzo comma ha soppresso il menzionato art. 625, co. 1, n. 1), c.p.

Si osserva al riguardo che già prima dell'intervento riformatore, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che in tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 1, c.p., per "edificio o altro luogo destinato ad abitazione" deve intendersi non solo l'ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato all'attuazione delle esigenze della vita abitativa, come un cortile, un giardino, ecc., mentre non è necessaria, perché ricorra l'aggravante, la presenza di persone nell'edificio, essendo configurabile l'aggravante medesima anche per edifici destinati ad abitazione solo saltuariamente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7347 del 29/04/1992, Rv.190994), precisando che tale aggravante poteva essere configurata ove il fatto fosse stato commesso in un locale che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, venisse tuttavia destinato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11077 del 14.10.1992, Rv. 192547).

Appare, pertanto, evidente l'impossibilità di configurare nel caso in esame la circostanza aggravante prevista dall'art. 624, co. 1, n. 1), c.p., disposizione vigente alla data di consumazione del reato, che risale, come rilevato anche dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, al 22.9.2000 e non al 22.9.2001, come erroneamente indicato nel capo d'imputazione, posto che l'identificazione dell'imputato avvenne nella immediatezza dei fatti e la conseguente iscrizione nel registro delle notizie di reato venne effettuata nell'anno 2000, come dimostrato dal relativo numero d'ordine (10708/2000).

Ed invero il bar di una stazione di servizio destinata alla erogazione di carburante non può in alcun modo considerarsi destinato a soddisfare esigenze di vita domestica e familiare.

A identiche conclusioni si dovrebbe pervenire, del resto anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 624 bis, co. 1, c.p., che ha inserito nel sistema penale un nuovo titolo di reato, il furto in abitazione (cfr. Cass., Sez. 4, 19.9.2006, n. 36606), incentrato sulla nozione di privata dimora, più ampia di quella di abitazione, comprendendo in sé anche situazioni transitorie o contingenti (cfr. Cass., Sez. 5, 14.11.2003, n. 43671).

Come affermato, infatti, dalla Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole, in relazione a una caso assimilabile a quello in esame, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis, c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis, c.p., in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura: cfr. Cass., Sez.

U., n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076).

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, c.p., la condotta del reo non avrebbe potuto essere sanzionata in base alla previsione dell'art. 624 bis, co. 1, c.p., posto che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato".

La condotta addebitata all'imputato, esclusa la menzionata circostanza aggravante, rimane, dunque, solo quella di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., dovendosi sanzionare un'ulteriore violazione di legge rilevabile d'ufficio in questa sede di legittimità, ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p.p., avendo la corte territoriale ritenuto illegittimamente sussistente anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., pur evidenziando come tale circostanza non fosse stata contestata né in punto di fatto, né in punto di diritto nel capo d'imputazione (cfr. p. 2).

Se ciò è vero, come è vero, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all'a7t. 625, co. 1, n. 1), c.p., va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso il 22.9.2000, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, nonché delle disposte sospensioni del relativo decorso, risulta sicuramente perento.

Si è pertanto verificata una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato.

Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761).

Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458).

Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.

Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato indicato in premessa estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1), c.p., a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 4.12.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 1) e n. 2), 61, n. 5), c.p. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, n. 1), c.p., non configurabile nel caso in esame; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al disposto dell'art. 157, c.p., in quanto, una volta esclusa la menzionata circostanza aggravante, il reato deve ritenersi estinto per prescrizione già quando venne pronunciata la sentenza di appello, essendo stato commesso non il 22.9.2001, come erroneamente indicato nel capo d'imputazione, ma il 22.9.2000. 2.2. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso appare fondato e va accolto. 4. Ed invero il furto per cui si procede nei confronti del Gaiangos, pacificamente consumato all'interno del bar di una stazione di servizio "Q8", sita in [OSCURATO:PERSONA], in orario notturno, non può considerarsi commesso né "in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione", secondo la formulazione dell'art. 625, co. 1, n. 1), c.p., né "in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora", secondo l'attuale formulazione dell'art. 624 bis, co. 1, c.p., introdotto dall'art. 2, co. 2, I. 26 marzo 2001, n. 128, il cui terzo comma ha soppresso il menzionato art. 625, co. 1, n. 1), c.p. Si osserva al riguardo che già prima dell'intervento riformatore, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che in tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 1, c.p., per "edificio o altro luogo destinato ad abitazione" deve intendersi non solo l'ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato all'attuazione delle esigenze della vita abitativa, come un cortile, un giardino, ecc., mentre non è necessaria, perché ricorra l'aggravante, la presenza di persone nell'edificio, essendo configurabile l'aggravante medesima anche per edifici destinati ad abitazione solo saltuariamente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7347 del 29/04/1992, Rv.190994), precisando che tale aggravante poteva essere configurata ove il fatto fosse stato commesso in un locale che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, venisse tuttavia destinato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11077 del 14.10.1992, Rv. 192547). Appare, pertanto, evidente l'impossibilità di configurare nel caso in esame la circostanza aggravante prevista dall'art. 624, co. 1, n. 1), c.p., disposizione vigente alla data di consumazione del reato, che risale, come rilevato anche dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, al 22.9.2000 e non al 22.9.2001, come erroneamente indicato nel capo d'imputazione, posto che l'identificazione dell'imputato avvenne nella immediatezza dei fatti e la conseguente iscrizione nel registro delle notizie di reato venne effettuata nell'anno 2000, come dimostrato dal relativo numero d'ordine (10708/2000). Ed invero il bar di una stazione di servizio destinata alla erogazione di carburante non può in alcun modo considerarsi destinato a soddisfare esigenze di vita domestica e familiare. A identiche conclusioni si dovrebbe pervenire, del resto anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 624 bis, co. 1, c.p., che ha inserito nel sistema penale un nuovo titolo di reato, il furto in abitazione (cfr. Cass., Sez. 4, 19.9.2006, n. 36606), incentrato sulla nozione di privata dimora, più ampia di quella di abitazione, comprendendo in sé anche situazioni transitorie o contingenti (cfr. Cass., Sez. 5, 14.11.2003, n. 43671). Come affermato, infatti, dalla Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole, in relazione a una caso assimilabile a quello in esame, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis, c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis, c.p., in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura: cfr. Cass., Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076). Fermo restando che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, c.p., la condotta del reo non avrebbe potuto essere sanzionata in base alla previsione dell'art. 624 bis, co. 1, c.p., posto che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato". La condotta addebitata all'imputato, esclusa la menzionata circostanza aggravante, rimane, dunque, solo quella di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., dovendosi sanzionare un'ulteriore violazione di legge rilevabile d'ufficio in questa sede di legittimità, ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p.p., avendo la corte territoriale ritenuto illegittimamente sussistente anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., pur evidenziando come tale circostanza non fosse stata contestata né in punto di fatto, né in punto di diritto nel capo d'imputazione (cfr. p. 2). Se ciò è vero, come è vero, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all'a7t. 625, co. 1, n. 1), c.p., va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso il 22.9.2000, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, nonché delle disposte sospensioni del relativo decorso, risulta sicuramente perento. Si è pertanto verificata una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato indicato in premessa estinto per prescrizione. P.Q.M. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1), c.p., a
Sentenza Cassazione n. 36897/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris