CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 42544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se,4~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 febbraio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), relativamente alla pena di anni ventiquattro di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania dell'Il ottobre 2018. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto del positivo percorso intrapreso da Buccino e dell'avvio di una seria opera di revisione critica rispetto al passato deviante, ha ritenuto prematuro concedere la misura alternativa alla detenzione richiesta, tenuto conto dell'assenza di un'adeguata sperimentazione graduale del collaboratore (avendo lo stesso usufruito del beneficio del permesso premio solo a partire da luglio 2020) e dell'esigenza di approfondirne, adeguatamente, la personalità e di consolidarne, in via stabile definitiva, i risultati sinora raggiunti al fine di testare l'affidabilità del condannato e di verificare l'effettiva rivisitazione critica del passato criminale. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 16 nonies d.l. n. 82 del 1991, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la misura alternativa alla detenzione richiesta in maniera illogica e apodittica, trascurando di considerare che - come confermato anche dalla relazione di sintesi e del Servizio centrale di protezione Buccino non commetteva reati da circa 20 anni, collaborava da nove anni e aveva reciso qualsiasi contatto con la criminalità, aveva scontato circa 10 anni di pena, quattro dei quali in domicilio protetto, aveva già ottenuto la liberazione anticipata per 585 giorni, aveva scontato un terzo della pena in esecuzione, aveva ottenuto l'accertamento giudiziale della collaborazione, aveva regolarmente usufruito del regime premiale da circa due anni, era stato sottoposto al programma speciale di protezione definitivo, aveva svolto attività lavorativa, di studio e di volontariato, aveva partecipato proficuamente al trattamento penitemlario, aveva elaborato criticamente il vissuto deviante e si era avvicinato alla religione e alle tematiche del perdono. 2.2. Con memoria il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, ai fini Cella concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16 nonies, comma 3, del dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517). Il ricorrente, invece, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cu il giudice di merito ha affermato che la concessione di una misura alternativa alla detenzione appariva prematura, tenuto conto dell'assenza di un'adeguata sperimentazione graduale del condannato e dell'esigenza di approfondirne la personalità e di consolidare i risultati sinora raggiunti, al fine di testarne l'affidabilità e di verificarne l'effettiva rivisitazione critica del passato criminale. In particolare, il Tribunale di sorveglianza, evidenziati i precedenti penali di Buccino, ha rilevato che lo stesso stava fruendo del beneficio di permessi premio solo a far data dal 31 luglio 2020 e che, solo in data 22 dicembre 2021, era szato ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 Ord. pen. Il giudice di merito, pertanto, ha ritenuto di rigettare l'istanza, anche in forza della nota del 13 gennaio 2022 della D.D.A. di Napoli, la quale aveva espresso parere contrario alla concessione della misura richiesta, tenuto conto della necessitè di proseguire i! trattamento intrapreso in un'ottica di gradualità dell'accesso ai benefici penitenziari e di acquisire ulteriori elementi di convalida della solidità del percorso di ravvedimento. In effetti, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo rego'a assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento dere esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso dei trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile continulta del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. In tal senso; o9..irisprudenza di questa Corte ha evidenziato che il Tribunale di sorvegianz2, anche dando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenito può legittimamente ritenere necessario un ulteriore eriodo n';sErVE:710P`?. e !o svoLginiento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condarna del ricorre-te al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre