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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 07352/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è palesemente infondato, oltre che genericamente proposto, non confrontandosi con le ragioni a fondamento della decisione sulla responsabilità, segnatamente con riguardo alla condotta minacciosa consistita nella intrapresa fuga — durata circa quindici minuti - nel traffico cittadino a velocità sostenuta, trasgredendo ogni regola stradale e costringendo gli altri utenti della strada a brusche manovre di emergenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ',Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.01.2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è palesemente infondato, oltre che genericamente proposto, non confrontandosi con le ragioni a fondamento della decisione sulla responsabilità, segnatamente con riguardo alla condotta minacciosa consistita nella intrapresa fuga — durata circa quindici minuti - nel traffico cittadino a velocità sostenuta, trasgredendo ogni regola stradale e costringendo gli altri utenti della strada a brusche manovre di emergenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ',Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026
Sentenza Cassazione n. 07352/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris