CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la prescrizione dell'attribuito reato di truffa in concorso che sarebbe maturata nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza della Corte d'appello e la scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, atteso che, poiché il suddetto reato sarebbe stato commesso il 12/01/2018, a esso si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giu5glo 2017, n. 103 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01), e, quindi, la sospensione dello stesso corso dalla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, per un massimo di un anno e sei mesi, con la conseguenza che, nel caso di specie, il reato non si è a tutt'oggi ancora prescritto; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in quanto «il pagamento con assegno circolare contraffatto costituisc[e] un illecito civile», è manifestamente infondato, atteso che la consegna di un assegno circolare - il quale, per essere emesso e firmato da una banca, si connota per essere la sua copertura garantita - tuttavia, contraffatto, si deve ritenere integrare un consapevole artificio e raggiro che aveva indotto in errore la persona offesa circa, appunto, la copertura dell'assegno e aveva consentito ai correi di ottenere l'ingiusto profitto costituito dal trattore, del valore del medesimo assegno, loro consegnato dalla persona offesa, con corrispondente danno per la stessa. Dal che l'integrazione degli elementi costitutivi della truffa; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa in concorso non è consentito, perché è volto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, in particolare, una rilettura del quadro indiziario, senza che siano prospettati travisamenti delle valorizzate emergenze processuali, e in presenza di una valutazione dello stesso quadro del tutto esente, oltre che da travisamenti, da qualsivoglia contraddizione o illogicità (si vedano, in particolare, le pagine 6-8 della sentenza impugnata, dalle quali risulta una valutazione più che adeguata e del tutto logica della sussistenza della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari comprovanti la responsabilità concorsuale dell'imputato per il suddetto reato); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M