CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2021
Cassazione n. 09426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, perché gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo B: artt. 81, 99, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416 bis.1 cod.pen.) in danno dei titolari ([OSCURATO:PERSONA] e Pietro) di un supermercato a marchio Conad sito in Pellaro.2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore ed articolato nei seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 292 e 125 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente non sono stati enucleati dal Tribunale elementi a sostegno della gravità indiziaria. Palesemente illogica, poi, risulterebbe la contestazione per ciò che attiene al ruolo che si presume essere stato ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla c.d. vicenda Canale. Il Tribunale farebbe riferimento esclusivamente ad intercettazioni che mai vedrebbero l'odierno ricorrente quale parte conversante e la motivazione fornita riguardo a tale mancanza apparirebbe del tutto illogica o financo inesistente. Difatti, tutte le argomentazioni sostenute nell'ordinanza di rigetto sarebbero riferibili al solo procedimento c.d. "Malefix". 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa assume la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 292, lett. c- bis), cod. proc. pen. per mancata risposta a specifiche doglianze difensive. In particolare, il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di valutare due questioni trattate nella memoria difensiva depositata in data 6 aprile 2021. La prima consiste nel non aver considerato il dato temporale inerente alle contestazioni di cui al capo di incolpazione e alle contestazioni di cui al procedimento denominato "Malefix". Infatti, gli elementi indiziari attinenti al procedimento "Metameria", nel quale si inserisce la presente vicenda, preesistevano anche alla data di emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare relativa al procedimento cd Malefix. Quantomeno inusuale, pertanto, sarebbe l'emissione di una nuova misura cautelare su elementi che riguardavano il procedimento Malefix. La seconda consiste, invece, nel contrasto tra le risultanze captative e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe consentito la retrodatazione al febbraio 2018 dell'estorsione stessa. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Gli elementi indiziari rappresentati nell'ordinanza genetica, richiamati e valutati dal Tribunale, alla stregua delle deduzioni difensive, consentono di ritenere esente da profili di censura il provvedimento impugnato, giacché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, appare certa la riconducibilità del nome "Carmine", menzionato nelle conversazioni intercettate, al [OSCURATO:PERSONA] (si vedano in particolare pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato). Sul punto le censure della difesa del ricorrente, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle emergenze investigative, risentono di un approccio parcellizzato al compendio indiziario, nel tentativo di sfuggire il confronto con la valutazione complessiva che dello stesso ha svolto il Tribunale.Si risolvono poi in meri apprezzamenti di merito - frutto in molti casi di meri paralogismi- le censure relative al valore indiziario delle intercettazioni, che sono state coerentemente valutate dal giudice del riesame. 3. Manifestamente infondato è il motivo relativo all'omessa considerazione da parte del Tribunale delle allegazioni difensive contenute in una memoria. Nella parte finale del provvedimento impugnato (pag. 7), il Tribunale del riesame ritiene prive di rilievo le considerazioni articolate in memoria dalla difesa, in merito alla mancata registrazione di conversazioni in cui è rimasto coinvolto il ricorrente, precisando che il presente procedimento ha messo in luce come il [OSCURATO:PERSONA] fosse particolarmente attento ad evitare la tracciabilità delle conversazioni e degli incontri con gli altri sodali. Peraltro, in proposito va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano - come nella specie- smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Rv. 280670; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Vanno svolti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., giacché il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in,Roma, il 13 dice