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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26135/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;

I. OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., in relazione all'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, del delitto contestato, in quanto l'opposizione sarebbe intervenuta dopo che i verbalizzanti avevano compiuto l'atto del proprio ufficio; Rilevato che il motivo, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata (e, segnatamente, con l'articolato apprezzamento, a pag. 2 della sentenza impugnata, in relazione alla stretta relazione sussistente tra le minacce proferite dall'imputato e l'attività dei pubblici ufficiali), limitandosi, invero, ad esprimere un mero dissenso dalla stessa; Ritenuto che il ricorrente, con il secondo motivo, censura il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al diniego relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza; Considerato che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, peraltro, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; I. OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., in relazione all'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, del delitto contestato, in quanto l'opposizione sarebbe intervenuta dopo che i verbalizzanti avevano compiuto l'atto del proprio ufficio; Rilevato che il motivo, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata (e, segnatamente, con l'articolato apprezzamento, a pag. 2 della sentenza impugnata, in relazione alla stretta relazione sussistente tra le minacce proferite dall'imputato e l'attività dei pubblici ufficiali), limitandosi, invero, ad esprimere un mero dissenso dalla stessa; Ritenuto che il ricorrente, con il secondo motivo, censura il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al diniego relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza; Considerato che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, peraltro, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 26135/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris