CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 11089/2019R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e MATTEO D’ERRICO; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 49; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegataal ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 6210/2018della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 3 ottobre 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] I medici [OSCURATO:PERSONA]Errico, insieme ad altro medico, [OSCURATO:PERSONA], convennero davanti al Tribun ale di Roma la Presidenza del Consiglio dei M inistri , chiedendone la condanna all’indennizzo (oltre ad altra somma a titolo risarcitorio) per i pregiudizi conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1985 e il 1991. Il Tribunale rigettò l a domanda per intervenuta prescrizione , in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’amministrazione convenuta. La Corte di appello di Roma, con sentenza 3 ottobre 2018, n. 6210, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondergli la somma di Euro 20.142,00 oltre interessi. Respingendo i relativi gravami, ha invece rigettato le domande di di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Errico: confermando, con riguardo alla prima, la statuizione di prescrizione emessa dal primo giudice; e rilevando, quanto al secondo, che il corso di specializzazione da lui frequentato (clinica pediatrica) non rientrava tra quelli comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione o almeno a due tra essi, come menzionati negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE, né era a stata fornita la prova che fosse a quelli equipollente. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Errico propongono ricorso, sulla base di quattro motivi. Nonrisponde l’amministrazione intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata –sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento alle direttive europee nn. 75/362, 75/363 e 82/76, coordinate con la direttiva n. 93/16; nonché con riferimento all’art.1173 cod. civ.), sia sotto il profilo del vizio motivazionale ex art.132 n. 4 cod. proc. civ. (con riferimento all’omessa, apparente o insufficiente motivazione) – nella parte in cui avrebbeaffermato che lo Stato italiano ha adempiuto all’obbligo di trasporrenell’ordinamento interno le direttive comunitarie in tema di specializzazioni medichegià con il d.lgs. n. 257 del 1991. I ricorrenti deducono che, al contrario , solo nel 2007, all’esito dell’emanazione dei regolamenti attuativi dati con i DPCM del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, era stato posto fine al perdurante inadempimento dell’obbligo comunitario di assicurare ai medici specializzandi una adeguata remunerazione. 1.1.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile , nella parte in cui deduce l’ insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, atteso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto- legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, questo vizio non può più essere denunciato in sede di legittimità, attenendo il relativo sindacato all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e restandocircoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ.(Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Il motivo è invece infondato nella parte in cui deduce il carattere apparente della motivazione o addirittura l’omissione della medesima, nonché nella parte in cui deduce violazione di legge. Il primovizio, infatti, non è all’evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, stante l’articolato impiantoargomentativo che s orregge le diverse statuizioni emesse dalla Corte territoriale sulle questioni devolutegli con l’impugnazionedella sentenza di prim o grado. Il secondo vizio neppure può ritenersi sussistente, dal momento che la Corte di merito, dopo avere affermato, in linea di principio, la sussistenza del diritto dei medici specializzandi al risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive europee , ha tuttavia rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Errico , facendo corretta applicazione – come si sta per vedere – sia delle regole sulla prescrizione sia di quelle che richiedono la necessaria conformità (o la prova della equipollenza)del corso frequentato a quelli menzionati nella direttivac.d. “riconoscimento”. il primomotivo, pertanto, va rigettato. 2.Con il secondo motivo di ricorso , la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del diritto da lei vantato. Viene dedotta,in particolare, la violazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ. –nonché, anche sotto tale profilo, difetto di motivazione –per avere la Corte di merito individuato il termine di decorrenza della prescrizione decennale del diritto nel giorno 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n.370 del 19 ottobre 1999,epoca in cui non era ancora possibile azionare il diritto medesimo , non essendo ancora stato rimosso l’ostacolo all’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto solo con i DPCM del 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007. Il giudice del merito avrebbe quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non dal momento dell’entrata in vigore dei citati decreti ministeriali, per modo che, nella specifica fattispecie , la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva validamenteed efficacemente interrotto il termine de ce nnale di prescrizione, non a ncora decorso, con l’ introduz ione del giudi zi o di primo grado, avvenutanel 2013. 2.1.Il motivo è inammissibile a norma dell’art. 360 - bis , n. 1, c od. proc. civ.. 2.1.a.È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez. U. n. 18640 del 09/06/2022; Cass. n. 32959 del 09/11/2022). Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale,«a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1°gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né assume rilevanza, in senso contrario, l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbeescluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti -come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (da ultimo, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) - sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata.Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso deltermine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva –premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentrel'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell’ art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un.,27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. 2.1.b. Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatiodel danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641). Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevareper la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio. In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n.32959, cit.). 2.1.c. Quanto alla compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani - in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione -giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U n . , n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un.,n. 18640 del 2022, cit.). Il secondo motivo va dunque dichiarato inammissibile.3. Con il terzo e il quarto motivo – che vanno trattati congiuntamente perragioni di connessione – la sentenza di appello è censuratanella parte in cui ha rigettato la domanda di Matteo D’ E rrico, sul rilievo che il corso da lui frequentato (clinica pediatrica) non era ricompreso negli elenchi della direttiva 75/362/CEE e l ’ attore - appellante non aveva dato la prova della sua equipollenza ai corsi ivi menzionati. 3.a. Viene dedotta , in rito ( particolarmente nel terzo motivo), la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., sull’ assunto che la mancata conformità del corso a quelli menzionati nella direttiva europea non era stata eccepita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sicché il giudicedel merito avrebbe indebitamente ampliato il thema decidendum, violando il divieto di nova e incorrendo nel vizio di ultra-petizione. 3.b.Vengono, inoltre denunciati , nel merito (particolarmente nel quarto motivo),oltre alla violazione delle citate direttive comunitarie, anche quella del d.lgs. n. 368 del 1999 e del d.P.R. n. 327 del 1999, nonché, infine, il difetto di motivazione sul principio iura novit curia, sull’assunto che il corso di “clinica pediatrica” sarebbe stato incluso nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991,con il DM 30 g ennaio 1998, nonché con le fonti regolamentari successive. 3.1.I motivi sono manifestamente infondati. 3.1.a.Quanto al dedotto vizio di ultra-pet i zione e di violazione del divieto di nova, la manifesta infondatezza di tale doglianza emerge con evidenza sol che si ricordi che: -l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di provvedere ad una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del dirittodel medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (ex multis, Cass. n. 25414 del 2022); fatto costitutivo che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; - l’effettiva sussistenza di questo fatto va sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso; - la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, non è preclusa dal divieto di nova, salva l’operatività del principio di non contestazione; - peraltro, posto che la q uestione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive) sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri), il principio di non contestazione può operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); - solo l’acquisizione al processo di detta componente fattua le del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può pertanto rilevarsi preclusiva del rilievo in appello –officioso o su impulso dell’amministrazione – del difetto del requisito della equipollenza;-l’operatività del principio di non contestazione è però condizionata dal grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica; -al fine di far valere, nel giudizio di legittim ità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, c.p.c.; occorre, piuttosto,allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in tal senso, Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motiv.); - nella fattispecie in esame, mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, sicché non vi sono elementi da cui possa desumersi la sussistenza della specifica allegazione del requisito dell’equipollenza, tale da far sorgere, in capo alla amministrazione convenuta, costituitasi solo nel primo grado di giudizio, il correlativo onere di specifica contestazione. 3.1.b.Con riguardoalla deduzione di merito circa il mancato rilievo dell’inclusione del corso di specializzazione in “ clinica pediatrica ” nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, va ribadito, in conformità a quanto già r eiteratamente questa Corte ha rilevato, che nessun rilievo può attribuirsialla circostanza che il corso di specializzazione frequentato sia stato inserit o nel predetto elenco con il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998.Questa Corte, in analoghe fattispecie, ha rimarcato che un credito risarcitorio (o, se si preferisce , indennitario) in tanto sarebbe predicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, il ricorrente avrebbe beneficiato di un incremento patrimoniale che invece ha perduto. Nel caso di specie, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Erricoha dedotto di aver frequentato la scuola di specializzazione nel periodo ricompreso tra gli anni 1985-1988. Pertanto, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982) e il completamento del corso di specializzazione da parte del ricorrent e , non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» delle specializzazioni da lui invocate (segnatame nte, il decreto ministeriale 30 gennaio 1998). Non è giuridicamente sostenibile che l’equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass.n. 25414/2022, e, precedentemente, Cass. 26/07/2019, n. 20303). 4.In definitiva, il ricorso va rigettato.5.Non vi è luogo a provvedere sulle spese , stante l’ indef e nsio dell a parte intimata. 6.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma