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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 09322/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 32883/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 25 marzo 2022 dalla Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado che ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di lesioni aggravate.

Considerato che, con i primi tre motivi, il ricorrente contesta un vizio motivazionale, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 582, cod. pen. ed alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 583, cod. pen.

Rilevato che i motivi così come formulati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto diretti unicamente a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza.

Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto asserisce l'esistenza di un difetto motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 32883/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 25 marzo 2022 dalla Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado che ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di lesioni aggravate. Considerato che, con i primi tre motivi, il ricorrente contesta un vizio motivazionale, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 582, cod. pen. ed alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 583, cod. pen. Rilevato che i motivi così come formulati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto diretti unicamente a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza. Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto asserisce l'esistenza di un difetto motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 09322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris