Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14456/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ZZONEGIANFRANCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALÍSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaLago di Lesina 26, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalquale sono rappresentati e difesi, giuste procure allegate al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cuidomicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis;- controricorrente –e controPROCURA [OSCURATO:PERSONA]- resistente -avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata neigiudizi civili riuniti iscritti ai n. 1559/2019, 1652/2019 e 1784/2019R.G., pubblicata il 5 aprile 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dei ricorrenti;rilevato che:- con ordinanza del 5/4/2022, resa nel giudizio iscritto al n.

RG1558/19, portante i riuniti n. 1652/19 e 1784/19, il Giudice designatodel Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’opposizioneex art. 170 d.

P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Cangialosi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Diego DiSimone Perricone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreGraceffa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreCalì, [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti di liquidazione e di pagamentodelle spese anticipate dall’Erario e sostenute per l’attività di«intercettazione noleggio apparecchiature» ex art. 168 d.P.R. n.115/2002, per l’importo complessivo di euro 1.652.922,93 e avverso ildecreto del 14 giugno 2019 del Pubblico Ministero presso il [OSCURATO:PERSONA] che ha disposto sull’imputazione di queste spese;Ric. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026- per quel che qui rileva, il Tribunale ha ritenuto tardive leopposizioni in quanto proposte con ricorso datato 22.7.2019, oltretrenta giorni dopo l’avvenuta notifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) dei provvedimenti;- avverso questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA], CarmelaGiardina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marco DeAngelis, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustratida successiva memoria; il Ministero ha resistito con controricorso;- avviata la causa alla trattazione in camera di consiglio,all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza n. 25736/2024, questa Corteha disposto, ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la notifica delricorso introduttivo anche all’Ufficio del Pubblico Ministero presso ilTribunale di Caltanissetta, non evocato; il contraddittorio è statointegrato;considerato che:- con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 delcomma I dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti hanno denunciato la violazionee falsa applicazione degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. n.150/2011 per avere il Tribunale di Caltanissetta erroneamente ritenutotardive ed inammissibili le opposizioni proposte, senza esaminare ledate dei verbali di notifica del decreto di deposito provvedimentoimpugnato;- il motivo è fondato; i distinti verbali di notifica del deposito deidecreti di liquidazione e di pagamento e del provvedimento del P.M. diimputazione delle spese, con cui i provvedimenti sono stati portati adeffettiva conoscenza degli attuali ricorrenti, recano le date del 1, 2, 8e 9 luglio 2019; i ricorsi in opposizione sono stati tutti depositati entroil 30 luglio e, perciò entro trenta giorni;Ric. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026- il dies a quo del termine per l'opposizione avverso ilprovvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice,previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 decorre dallacomunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenticod. proc. civ. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettivaed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà diimpugnazione (cfr. Sez. 6 - 2, n. 16717 del 04/07/2013);- ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dall’art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011,l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degliausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine perimpugnare previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. per ilprocedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano ilgiudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trentagiorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione (Corte Cost., n.106/2016; Cass. Sez. 2, n. 4423 del 21/02/2017); nella specie, inparticolare, rileva quale dies a quo la data del verbale di notificadell’avviso di deposito dei provvedimenti opposti, in applicazione delleprevisioni degli art. 168 e 168 bis del d.P.R. n. 115/2002 dellacomunicazione alle parti;- a ciò aggiungasi che il giudizio di opposizione alla liquidazionedeve svolgersi nel contraddittorio con le parti private beneficiarie deipagamenti;- l’ordinanza impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio alTribunale di Caltanissetta in persona di diverso magistrato, perchéverificata l’integrità del contraddittorio, provveda al riesame delleopposizioni; in conseguenza, risulta assorbito il secondo motivo con cuii ricorrenti hanno lamentato, in riferimento ai n. 3 e 5 del comma Idell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 205Ric. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026d.P.R. 115/2002, dell’art. 96 d.lgs. 259/03, dell’art. 2 del d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124 e della circolare del 5/11/2014 della Procura dellaRepubblica di Caltanissetta, per non essere state indicate, nelleliquidazioni, le tariffe applicate e i parametri di quantificazione;- statuendo in rinvio il Tribunale deciderà anche sulle spese dilegittimità; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito ilsecondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fisica, anche perle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 18 giugno 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -5-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZZONEGIANFRANCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALÍSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaLago di Lesina 26, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalquale sono rappresentati e difesi, giuste procure allegate al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cuidomicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis;- controricorrente –e controPROCURA [OSCURATO:PERSONA]- resistente -avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata neigiudizi civili riuniti iscritti ai n. 1559/2019, 1652/2019 e 1784/2019R.G., pubblicata il 5 aprile 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dei ricorrenti;rilevato che:- con ordinanza del 5/4/2022, resa nel giudizio iscritto al n. RG1558/19, portante i riuniti n. 1652/19 e 1784/19, il Giudice designatodel Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’opposizioneex art. 170 d. P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Cangialosi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Diego DiSimone Perricone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreGraceffa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreCalì, [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti di liquidazione e di pagamentodelle spese anticipate dall’Erario e sostenute per l’attività di«intercettazione noleggio apparecchiature» ex art. 168 d.P.R. n.115/2002, per l’importo complessivo di euro 1.652.922,93 e avverso ildecreto del 14 giugno 2019 del Pubblico Ministero presso il [OSCURATO:PERSONA] che ha disposto sull’imputazione di queste spese;Ric. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026- per quel che qui rileva, il Tribunale ha ritenuto tardive leopposizioni in quanto proposte con ricorso datato 22.7.2019, oltretrenta giorni dopo l’avvenuta notifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) dei provvedimenti;- avverso questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA], CarmelaGiardina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marco DeAngelis, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustratida successiva memoria; il Ministero ha resistito con controricorso;- avviata la causa alla trattazione in camera di consiglio,all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza n. 25736/2024, questa Corteha disposto, ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la notifica delricorso introduttivo anche all’Ufficio del Pubblico Ministero presso ilTribunale di Caltanissetta, non evocato; il contraddittorio è statointegrato;considerato che:- con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 delcomma I dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti hanno denunciato la violazionee falsa applicazione degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. n.150/2011 per avere il Tribunale di Caltanissetta erroneamente ritenutotardive ed inammissibili le opposizioni proposte, senza esaminare ledate dei verbali di notifica del decreto di deposito provvedimentoimpugnato;- il motivo è fondato; i distinti verbali di notifica del deposito deidecreti di liquidazione e di pagamento e del provvedimento del P.M. diimputazione delle spese, con cui i provvedimenti sono stati portati adeffettiva conoscenza degli attuali ricorrenti, recano le date del 1, 2, 8e 9 luglio 2019; i ricorsi in opposizione sono stati tutti depositati entroil 30 luglio e, perciò entro trenta giorni;Ric. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026- il dies a quo del termine per l'opposizione avverso ilprovvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice,previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 decorre dallacomunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenticod. proc. civ. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettivaed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà diimpugnazione (cfr. Sez. 6 - 2, n. 16717 del 04/07/2013);- ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dall’art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011,l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degliausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine perimpugnare previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. per ilprocedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano ilgiudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trentagiorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione (Corte Cost., n.106/2016; Cass. Sez. 2, n. 4423 del 21/02/2017); nella specie, inparticolare, rileva quale dies a quo la data del verbale di notificadell’avviso di deposito dei provvedimenti opposti, in applicazione delleprevisioni degli art. 168 e 168 bis del d.P.R. n. 115/2002 dellacomunicazione alle parti;- a ciò aggiungasi che il giudizio di opposizione alla liquidazionedeve svolgersi nel contraddittorio con le parti private beneficiarie deipagamenti;- l’ordinanza impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio alTribunale di Caltanissetta in persona di diverso magistrato, perchéverificata l’integrità del contraddittorio, provveda al riesame delleopposizioni; in conseguenza, risulta assorbito il secondo motivo con cuii ricorrenti hanno lamentato, in riferimento ai n. 3 e 5 del comma Idell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 205Ric. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026d.P.R. 115/2002, dell’art. 96 d.lgs. 259/03, dell’art. 2 del d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124 e della circolare del 5/11/2014 della Procura dellaRepubblica di Caltanissetta, per non essere state indicate, nelleliquidazioni, le tariffe applicate e i parametri di quantificazione;- statuendo in rinvio il Tribunale deciderà anche sulle spese dilegittimità; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito ilsecondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fisica, anche perle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 18 giugno 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -5-
Sentenza Cassazione n. 14456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris