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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 15251/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2021, e depositata il 18 novembre 2021, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione, nei suoi confronti, della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale precisa che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla custodia cautelare per il reato di trasporto illecito di 367 grammi di cocaina, dopo l'arresto in flagranza effettuato il 18 gennaio 2021, e che preclusiva alla concessione degli arresti domiciliari è la condanna per evasione, irrevocabile in data 21 marzo 2016.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo.

Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 284 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inapplicabilità della misura degli arresti domiciliari.

Si deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto preclusiva la condanna per il reato di evasione, perché ha tenuto conto della data di irrevocabilità della relativa sentenza, e non della data di commissione di tale reato, il quale, come indicato nell'ordinanza impugnata, risulta commesso il 14 luglio 2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. La questione posta nel ricorso è se il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. si riferisce ai fatti commessi entro cinque anni dalla data di commissione di un reato di evasione, o, invece, ai fatti commessi entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della condanna per tale reato.

Ad avviso del Collegio, l'interpretazione accolta dal Tribunale risulta corretta, perché più aderente alla lettera del testo normativo di cui all'art. 284, comma 5- bis, primo periodo, cod. proc. pen., secondo il quale: «Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure».

In questo senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., per colui che «sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede», deve applicarsi con riferimento al momento della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la condanna medesima è scaturita (Sez. 6, n. 38148 del 14/07/2009, Tonelli, Rv. 244778-01).Sembra importante osservare, inoltre, che, secondo altra decisione, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., che vieta l'applicazione degli arresti domiciliari a "chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede", in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui — secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza — il termine del quinquennio ostativo alla concessione della custodia domestica decorrerebbe dall'epoca della condanna e non dalla data di commissione del fatto di evasione (così Sez. 3, n. 6633 del 07/01/2014, Podda, Rv. 258902-01).

A fondamento di questa conclusione, in particolare, si è rilevato che, ai fini del computo del quinquennio, occorre far riferimento all'epoca della condanna definitiva poiché, altrimenti, si farebbero decorrere gli effetti sanzionatori, seppur indiretti, derivanti dalla condotta dell'imputato da un momento antecedente alla irrevocabilità della pronuncia giurisdizionale che ha accertato l'avvenuta evasione, così ponendosi in violazione dell'art. 27 Cost.

3. Ritenuto che il divieto di concessione degli arresti donniciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., per colui che «sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede», deve applicarsi con riferimento al momento della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la condanna medesima è scaturita, la conclusione del Tribunale è immune da vizi.

Invero, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata: -) il reato ascritto al ricorrente, costituito dal trasporto illecito di 367 grammi di cocaina, risulta commesso in data 18 gennaio 2021, data di arresto in flagranza del medesimo; - .) l'ultima condanna per evasione, pur se relativa ad un fatto commesso il 14 luglio 2015, è stata pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile il 21 marzo 2016, quindi meno di cinque anni prima del «fatto per il quale si procede».

Può aggiungersi, per completezza, che l'ordinanza impugnata ha anche escluso la lieve entità del fatto e l'idoneità degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari, rilevando che l'attuale ricorrente ha commesso anche altri due reati, e precisamente quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 il 23 aprile 2015, nonché quello di furto aggravato nel 2017, subito dopo la scarcerazione.

4. All'infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2021, e depositata il 18 novembre 2021, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione, nei suoi confronti, della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale precisa che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla custodia cautelare per il reato di trasporto illecito di 367 grammi di cocaina, dopo l'arresto in flagranza effettuato il 18 gennaio 2021, e che preclusiva alla concessione degli arresti domiciliari è la condanna per evasione, irrevocabile in data 21 marzo 2016. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 284 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inapplicabilità della misura degli arresti domiciliari. Si deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto preclusiva la condanna per il reato di evasione, perché ha tenuto conto della data di irrevocabilità della relativa sentenza, e non della data di commissione di tale reato, il quale, come indicato nell'ordinanza impugnata, risulta commesso il 14 luglio 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. La questione posta nel ricorso è se il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. si riferisce ai fatti commessi entro cinque anni dalla data di commissione di un reato di evasione, o, invece, ai fatti commessi entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della condanna per tale reato. Ad avviso del Collegio, l'interpretazione accolta dal Tribunale risulta corretta, perché più aderente alla lettera del testo normativo di cui all'art. 284, comma 5- bis, primo periodo, cod. proc. pen., secondo il quale: «Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure». In questo senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., per colui che «sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede», deve applicarsi con riferimento al momento della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la condanna medesima è scaturita (Sez. 6, n. 38148 del 14/07/2009, Tonelli, Rv. 244778-01).Sembra importante osservare, inoltre, che, secondo altra decisione, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., che vieta l'applicazione degli arresti domiciliari a "chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede", in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui — secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza — il termine del quinquennio ostativo alla concessione della custodia domestica decorrerebbe dall'epoca della condanna e non dalla data di commissione del fatto di evasione (così Sez. 3, n. 6633 del 07/01/2014, Podda, Rv. 258902-01). A fondamento di questa conclusione, in particolare, si è rilevato che, ai fini del computo del quinquennio, occorre far riferimento all'epoca della condanna definitiva poiché, altrimenti, si farebbero decorrere gli effetti sanzionatori, seppur indiretti, derivanti dalla condotta dell'imputato da un momento antecedente alla irrevocabilità della pronuncia giurisdizionale che ha accertato l'avvenuta evasione, così ponendosi in violazione dell'art. 27 Cost. 3. Ritenuto che il divieto di concessione degli arresti donniciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., per colui che «sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede», deve applicarsi con riferimento al momento della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la condanna medesima è scaturita, la conclusione del Tribunale è immune da vizi. Invero, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata: -) il reato ascritto al ricorrente, costituito dal trasporto illecito di 367 grammi di cocaina, risulta commesso in data 18 gennaio 2021, data di arresto in flagranza del medesimo; - .) l'ultima condanna per evasione, pur se relativa ad un fatto commesso il 14 luglio 2015, è stata pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile il 21 marzo 2016, quindi meno di cinque anni prima del «fatto per il quale si procede». Può aggiungersi, per completezza, che l'ordinanza impugnata ha anche escluso la lieve entità del fatto e l'idoneità degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari, rilevando che l'attuale ricorrente ha commesso anche altri due reati, e precisamente quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 il 23 aprile 2015, nonché quello di furto aggravato nel 2017, subito dopo la scarcerazione. 4. All'infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod
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