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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 36036/2023

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NANZA sul ricorso 25274-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1 – controricorrente – e ADER –AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è elettivamente domiciliata –controricorrente – R.G.N.25274/2017 Cron.

Rep.

C.C. 28/09/2023 giurisdizione Preavviso di fermo del veicolo.

Disconoscimento della conformità delle copie. -2 - per la cassazione della sentenza n. 2820 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 3 maggio 2017 (R.G.N. 7438/2012).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro il preavviso di fermo amministrativo notificato il 22 novembre 2010 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per contributi, sanzioni e interessi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per gli anni 1992/1995, 1998 e 2002, per il complessivo importo di Euro 35.384,50. 1.1.–A sostegno dell’opposizione, il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella indicata nell’atto impugnato, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e la decadenza (art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) e ha contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa vantata, legata a compensi estranei all’attività forense e inerenti a un’attività di elaborazione dei dati in uno studio di consulenti del lavoro. 1.2.–Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con la Cassa forense e con il concessionario, ha respinto l’opposizione, in considerazione della tardività delle contestazioni d’indole formale e della ritualità della notifica, eseguita mediante mezzo notificatore in ossequio all’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600. 2.–Con sentenza n. 2820 del 2017, depositata il 3 maggio 2017, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha disatteso, in quanto generica, l’eccezione di difformità delle copie della relata di notifica rispetto all’originale. -3 - 2.2.–In secondo luogo, i giudici d’appello hanno rilevato la ritualità del procedimento di notifica, eseguito ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con il deposito presso la casa comunale e la spedizione della raccomandata informativa. 3.–[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli e articola cinque motivi , illustrati da memoria. 4.– Resistono con distinti controricorsi la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che deposita anche memoria illustrativa,e ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione . 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2719 e 2697 cod. civ. e degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e imputa alla sentenza d’appello di aver pretermesso il tempestivo disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della relata di notifica della cartella di pagamento.

A fronte di un disconoscimento univoco, sarebbe stato onere del concessionario produrre l’originale e, a tale onere, il concessionario non avrebbe ottemperato in alcun modo. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e dell’art. 26, terzo -4 - comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I giudici d’appello, con «scarna motivazione», darebbero conto del deposito dell’atto notificato nella casa comunale, della spedizione della raccomandata informativa il 29 ottobre 2009 e di una compiuta giacenza che si sarebbe perfezionata il 2 novembre 2009, dopo quattro giorni, senza il decorso dei dieci giorni stabiliti dalla legge. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, degli artt. 3 e 4 della legge n. 890 del 1982, dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 26, primocomma, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento effettuata da una società privata, senza considerare che l’agenzia privata si sarebbe occupata anche del deposito nella casa comunale, adempimento che esorbita dai suoi compiti. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della prescrizione quinquennale, ritualmente eccepitae maturata prima della notifica della cartella. 5.–Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Avrebbe errato la sentenza impugnata nell’assoggettare a contribuzione redditi estranei all’attività forense, che si correlerebbero all’attività di elaborazione meccanografica dei dati. 6.–Il primo motivo è infondato. 6.1.–La sentenza d’appello, nel porre l’accento sulla carenza di specificità dei motivi del disconoscimento, sguarnito di «inequivocabili -5 - e indispensabili elementi idonei ad evidenziare la difformità rispetto all’originale» (pagina 2), è conforme a diritto. 6.2.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l a contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata,a pena d’ inefficacia , in modo chiaro e circostanziato, con l ’ indicazione specifica sia del documento che s’intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale(fra le molte, Cass., sez.

II, 30 ottobre 2018, n. 27633). 6.3.– Non può dunque essere condiviso l’assunto, posto a fondamento del motivo di ricorso (pagina 11), che sia sufficiente il mero disconoscimento della conformità tra copia prodotta e originale, senza il supporto di altri, più pregnanti,elementi di fatto.

Né risulta validamente censurata la valutazione di genericità del disconoscimento operato ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. 7.–Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo mezzo, che vertono entrambi sulla regolarità della notifica.

Lecensure si rivelano inammissibili. 7.1.– La sentenza impugnata evidenzia che la notifica è stata effettuata «con la procedura di irreperibilità del destinatario in data 19.10.2009 e quindi mediante il deposito presso la Casa comunale in data 23.10.09» e ragguaglia sulla spedizione della raccomandata informativa il 29 ottobre 2009 e sul ritorno della stessa al mittente (pagina 3 della pronuncia d’appello).

I giudici del gravame concludono che gli adempimenti risultano “completi” e che non hanno pregio le deduzioni dell’appellante in ordine all’inesistenza della notifica, in quanto eseguita da un’agenzia privata di recapito, [OSCURATO:SOCIETA].

Tale agenzia, difatti, ha curato le sole attività materiali connesse alla notifica, senza ingerirsi nelle attività di certificazione della consegna (pagina 3 della sentenza impugnata). -6 - 7.2.– La ratio decidendi della sentenza impugnata s’incentra sull’esecuzione di tutti gli adempimenti che contraddistinguono il procedimento di notifica e che risultano, pertanto, completi (in tal senso, pagina 3), per quel che attiene al deposito presso la casa comunale e alla spedizione della raccomandata informativa. 7.2.1.–Le argomentazioni della Corte di merito non conferiscono alcunrilievo alla data della compiuta giacenza, data che il motivo di ricorso assume essere erronea, in quanto antecedente rispetto al decimo giorno previsto dalla legge.

Né qui rileva la data del perfezionarsi della compiuta giacenza ai fini dell’eventuale vaglio della tempestività dell’opposizione proposta (pagina 12 del controricorso della Cassa forense).

Il secondo motivo di ricorso, dunque, nel contestare la data della compiuta giacenza, non attinge il nucleo della decisione e si palesa, sotto tale profilo, inammissibile. 7.2.2.–La censura non è pertinente rispetto alla ratio decidendi anche da un diverso punto di vista, poiché non si confronta con le statuizioni effettivamente rese dai giudici del gravame.

La sentenza d’appello indica nel 2 novembre 2009 unicamente la data apposta sul modello dell’avviso di giacenza (modello 26), non già il periodo di conclusione della compiuta giacenza, come anche la Cassa forense ha rilevato nel controricorso con ampiezza di riferimenti (pagine 10, 11 e 12). 7.3.–Inammissibile si rivela anche la terza censura, che s’incentra sull’esecuzione del deposito dell’atto nella casa comunale ad opera di un’agenzia privata di recapito. 7.3.1.– La sentenza impugnata non opera alcun richiamo circostanziato al tema del deposito dell’atto nella casa comunale ad opera dell’agenzia privata di recapito e la parte ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare di aver devoluto ai giudici d’appello tale specifica questione, dopo averla ritualmente sollevatagià nel giudizio -7 - dinanzi al Tribunale, in cui il tema controverso dev’essere delineato nella sua interezza.

Da tale angolazione, si coglie l’inammissibilità della doglianza(cfr. pagine 13 e 14 del controricorso della Cassa forense). 7.3.2.–L’inammissibilità si coglie anche sotto un distinto profilo.

La Corte d’appello di Napoli, nel confermare la pronuncia di primo grado,ha accertato in fatto che l’agenzia privata di recapito ha eseguito le sole formalità materiali, senza espleta re alcuna funzione di certificazione, e che ha presentato una distinta di raccomandate presso l’ufficio postale di riferimento (pagina 3).

L’attività svolta, dunque, non travalica i confini posti dalla legge ai compiti spettanti alle agenzie private di recapito (da ultimo, Cass., sez.

VI-II, 23 giugno 2016, n. 13073).

La censura, dietro lo schermo della violazione delle regole di diritto, si risolve nella richiesta di rivalutare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici d’appello e sollecita questa Corte ad affermare che l’agenzia [OSCURATO:SOCIETA], lungi dall’eseguire le sole attività materiali e di consegna delle raccomandate all’ufficio postale, ha curato anche altri adempimenti, eccedendo i compiti che la legge le attribuisce. 8.– L’inoppugnabilità della pretesa, che discende dal rigetto del primo mezzo e dalla declaratoria d’inammissibilità della seconda e della terza censura, rende superfluo l’esame del quarto e del quinto motivo, entrambi volti a contestare, nel merito, la fondatezza del credito vantato. 9.– Ne deriva che il ricorso, nel suo complesso, dev’essere respinto. 10.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore di entrambi i controricorrenti nella misura indicata in dispositivo. 11.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un -8 - ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a lle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nell’importo di Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, e a favore di ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione nell’importo di Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 25274-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1 – controricorrente – e ADER –AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è elettivamente domiciliata –controricorrente – R.G.N.25274/2017 Cron. Rep. C.C. 28/09/2023 giurisdizione Preavviso di fermo del veicolo. Disconoscimento della conformità delle copie. -2 - per la cassazione della sentenza n. 2820 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 3 maggio 2017 (R.G.N. 7438/2012). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro il preavviso di fermo amministrativo notificato il 22 novembre 2010 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per contributi, sanzioni e interessi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per gli anni 1992/1995, 1998 e 2002, per il complessivo importo di Euro 35.384,50. 1.1.–A sostegno dell’opposizione, il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella indicata nell’atto impugnato, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e la decadenza (art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) e ha contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa vantata, legata a compensi estranei all’attività forense e inerenti a un’attività di elaborazione dei dati in uno studio di consulenti del lavoro. 1.2.–Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con la Cassa forense e con il concessionario, ha respinto l’opposizione, in considerazione della tardività delle contestazioni d’indole formale e della ritualità della notifica, eseguita mediante mezzo notificatore in ossequio all’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600. 2.–Con sentenza n. 2820 del 2017, depositata il 3 maggio 2017, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha disatteso, in quanto generica, l’eccezione di difformità delle copie della relata di notifica rispetto all’originale. -3 - 2.2.–In secondo luogo, i giudici d’appello hanno rilevato la ritualità del procedimento di notifica, eseguito ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con il deposito presso la casa comunale e la spedizione della raccomandata informativa. 3.–[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli e articola cinque motivi , illustrati da memoria. 4.– Resistono con distinti controricorsi la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che deposita anche memoria illustrativa,e ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione . 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2719 e 2697 cod. civ. e degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e imputa alla sentenza d’appello di aver pretermesso il tempestivo disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della relata di notifica della cartella di pagamento. A fronte di un disconoscimento univoco, sarebbe stato onere del concessionario produrre l’originale e, a tale onere, il concessionario non avrebbe ottemperato in alcun modo. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e dell’art. 26, terzo -4 - comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I giudici d’appello, con «scarna motivazione», darebbero conto del deposito dell’atto notificato nella casa comunale, della spedizione della raccomandata informativa il 29 ottobre 2009 e di una compiuta giacenza che si sarebbe perfezionata il 2 novembre 2009, dopo quattro giorni, senza il decorso dei dieci giorni stabiliti dalla legge. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, degli artt. 3 e 4 della legge n. 890 del 1982, dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 26, primocomma, del d.P.R. n. 602 del 1973. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento effettuata da una società privata, senza considerare che l’agenzia privata si sarebbe occupata anche del deposito nella casa comunale, adempimento che esorbita dai suoi compiti. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della prescrizione quinquennale, ritualmente eccepitae maturata prima della notifica della cartella. 5.–Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576. Avrebbe errato la sentenza impugnata nell’assoggettare a contribuzione redditi estranei all’attività forense, che si correlerebbero all’attività di elaborazione meccanografica dei dati. 6.–Il primo motivo è infondato. 6.1.–La sentenza d’appello, nel porre l’accento sulla carenza di specificità dei motivi del disconoscimento, sguarnito di «inequivocabili -5 - e indispensabili elementi idonei ad evidenziare la difformità rispetto all’originale» (pagina 2), è conforme a diritto. 6.2.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l a contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata,a pena d’ inefficacia , in modo chiaro e circostanziato, con l ’ indicazione specifica sia del documento che s’intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale(fra le molte, Cass., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633). 6.3.– Non può dunque essere condiviso l’assunto, posto a fondamento del motivo di ricorso (pagina 11), che sia sufficiente il mero disconoscimento della conformità tra copia prodotta e originale, senza il supporto di altri, più pregnanti,elementi di fatto. Né risulta validamente censurata la valutazione di genericità del disconoscimento operato ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. 7.–Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo mezzo, che vertono entrambi sulla regolarità della notifica. Lecensure si rivelano inammissibili. 7.1.– La sentenza impugnata evidenzia che la notifica è stata effettuata «con la procedura di irreperibilità del destinatario in data 19.10.2009 e quindi mediante il deposito presso la Casa comunale in data 23.10.09» e ragguaglia sulla spedizione della raccomandata informativa il 29 ottobre 2009 e sul ritorno della stessa al mittente (pagina 3 della pronuncia d’appello). I giudici del gravame concludono che gli adempimenti risultano “completi” e che non hanno pregio le deduzioni dell’appellante in ordine all’inesistenza della notifica, in quanto eseguita da un’agenzia privata di recapito, [OSCURATO:SOCIETA]. Tale agenzia, difatti, ha curato le sole attività materiali connesse alla notifica, senza ingerirsi nelle attività di certificazione della consegna (pagina 3 della sentenza impugnata). -6 - 7.2.– La ratio decidendi della sentenza impugnata s’incentra sull’esecuzione di tutti gli adempimenti che contraddistinguono il procedimento di notifica e che risultano, pertanto, completi (in tal senso, pagina 3), per quel che attiene al deposito presso la casa comunale e alla spedizione della raccomandata informativa. 7.2.1.–Le argomentazioni della Corte di merito non conferiscono alcunrilievo alla data della compiuta giacenza, data che il motivo di ricorso assume essere erronea, in quanto antecedente rispetto al decimo giorno previsto dalla legge. Né qui rileva la data del perfezionarsi della compiuta giacenza ai fini dell’eventuale vaglio della tempestività dell’opposizione proposta (pagina 12 del controricorso della Cassa forense). Il secondo motivo di ricorso, dunque, nel contestare la data della compiuta giacenza, non attinge il nucleo della decisione e si palesa, sotto tale profilo, inammissibile. 7.2.2.–La censura non è pertinente rispetto alla ratio decidendi anche da un diverso punto di vista, poiché non si confronta con le statuizioni effettivamente rese dai giudici del gravame. La sentenza d’appello indica nel 2 novembre 2009 unicamente la data apposta sul modello dell’avviso di giacenza (modello 26), non già il periodo di conclusione della compiuta giacenza, come anche la Cassa forense ha rilevato nel controricorso con ampiezza di riferimenti (pagine 10, 11 e 12). 7.3.–Inammissibile si rivela anche la terza censura, che s’incentra sull’esecuzione del deposito dell’atto nella casa comunale ad opera di un’agenzia privata di recapito. 7.3.1.– La sentenza impugnata non opera alcun richiamo circostanziato al tema del deposito dell’atto nella casa comunale ad opera dell’agenzia privata di recapito e la parte ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare di aver devoluto ai giudici d’appello tale specifica questione, dopo averla ritualmente sollevatagià nel giudizio -7 - dinanzi al Tribunale, in cui il tema controverso dev’essere delineato nella sua interezza. Da tale angolazione, si coglie l’inammissibilità della doglianza(cfr. pagine 13 e 14 del controricorso della Cassa forense). 7.3.2.–L’inammissibilità si coglie anche sotto un distinto profilo. La Corte d’appello di Napoli, nel confermare la pronuncia di primo grado,ha accertato in fatto che l’agenzia privata di recapito ha eseguito le sole formalità materiali, senza espleta re alcuna funzione di certificazione, e che ha presentato una distinta di raccomandate presso l’ufficio postale di riferimento (pagina 3). L’attività svolta, dunque, non travalica i confini posti dalla legge ai compiti spettanti alle agenzie private di recapito (da ultimo, Cass., sez. VI-II, 23 giugno 2016, n. 13073). La censura, dietro lo schermo della violazione delle regole di diritto, si risolve nella richiesta di rivalutare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici d’appello e sollecita questa Corte ad affermare che l’agenzia [OSCURATO:SOCIETA], lungi dall’eseguire le sole attività materiali e di consegna delle raccomandate all’ufficio postale, ha curato anche altri adempimenti, eccedendo i compiti che la legge le attribuisce. 8.– L’inoppugnabilità della pretesa, che discende dal rigetto del primo mezzo e dalla declaratoria d’inammissibilità della seconda e della terza censura, rende superfluo l’esame del quarto e del quinto motivo, entrambi volti a contestare, nel merito, la fondatezza del credito vantato. 9.– Ne deriva che il ricorso, nel suo complesso, dev’essere respinto. 10.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore di entrambi i controricorrenti nella misura indicata in dispositivo. 11.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un -8 - ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a lle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nell’importo di Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, e a favore di ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione nell’importo di Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
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