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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37056/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Taranto aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A) e B), per questo esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e D) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi E), esclusa per questo l'aggravante contestata di cui all'art. 80, e F) e per il primo riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e ritenuta la continuazione lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei dì reclusione ed Euro 6.300,00 di multa e per il secondo, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4200,00 di multa.

Aveva assolto invece il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo C) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

2. Proposto gravame, con sentenza in dal:a 9.11.2022 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi A), B) e D), riqualificato quello sub B) nel delitto di cui agli artt. 56, 81 cod..pen. e 73, comrna 1 e 4 d.p.r. 309 del 1990, in anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 6200,00 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata.

3. Avverso detta pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.

3.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] : si articola in quattro motivi, Con il primo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r 309/1990 (capo A) nonché il vizio di motivazione ai sensi derart 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in ordine agli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) n.1 e art 533 cod.proc.pen.

Si assume che nella specie possono ravvisarsi tutti i presupposti per configurare la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, comma 5, d.p.r n. 309 del 1990, in relazione sia al dato quantitativo (16 grammi lordi di marijuana) che al dato qualitativo (48 dosi singole, con valori percentuali di THC al di sotto del 15% per tutti i campioni) e alle modalità (la sostanza non é stata rinvenuta frazionata o preparata in dosi ma trasportata semplicemente tra h tasche del giubbotto e quelle dei pantaloni, non sono stati reperiti bilancini o mezzi di confezionamento della sostanza).Si rileva che la sentenza impugnata con motivazione apparente e contraddittoria rispetto al compendio probatorio nonché in violazione dei presupposti normativi ha escluso che il fatto di cui al capo A) possa essere sussunto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5.

Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione di legge ai sensi dall'art 606 comma 1 lett.

B) c.p.p. in relazione all"art 73 d.p.r. n. 309 del 1990 ed all'art 56 cod.pen. per il capo B) e dell'art 73 del d.p.r n 309 del 1990 per il capo D) nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'art 192 comma 3 cod.proc.pen., ed all'ad 546 comma 1 lett. e) e art. 533 cod.proc.pen. in relazione al capo B) ed al capo D).

Si assume che con riguardo ai reati contestati ai capi B) e D) (acquisto per cessione a terzi di 1 kg di hashish; acquisto di due dosi di cocaina) le fonti di prova dell'acquisto sono fondate sui messaggi sulla piattaforma Telegram estratti dal telefono cellulare sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA] nell'arco di non più di venti giomi senza che vi sia stato alcun approfondimento investigativo sottolineandosi come nel caso di cd. droga parlata la valutazione degli indizi deve essere compiuta con particolare attenzione e rigore di giudizio mentre la Corte d'appello ha omesso nella sentenza impugnata il doveroso vaglio sull'unica prova costituita dalle intercettazioni telefoniche sostenendo che la prova dell'accordo si ricava dai soli messaggi.

Peraltro si sottolinea che laddove l'accordo non viene raggiunto é integrato il diverso reato di offerta o messa in vendita di sostanze stupefacenti e non già il tentativo del reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990.

Con riguardo al reato di cui al capo D) non essendovi prova che si trattasse di cocaina doveva applicarsi la pena prevista per le droghe leggere.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione di motivazione ai sensi delFart 606 comma 1 lett. e) c.p.p. con riferimento all'art 131 bis cod.pen. con riguardo ai reati contestati ai Capi A), B) e D).

Si assume che la sentenza non ha motivato in ordine alle argomentazioni difensive svolte in appello in ordine alla applicabilità nella specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.

Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art 606 comma 1 lettere b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. ed art. 69 cod.pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. rispetto all'aggravante di cui all'art. 80 del d.p.r. n. 309 del 1990.Si assume che la sentenza impugnata é immotivata laddove ha escluso il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 omettendo un confronto con le argomentazioni difensive.

3.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in cinque motivi di ricorso.

Con il primo deduce !la nullità dell'impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità e assoluta carenza di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.pro.pen. con riferimento a quanto lamentato con l'atto di appello e in ordine alla valutazione della prova ex art 192 cod.proc.pen..

Si assume che la sentenza impugnata non evidenzia l'iter logico argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata.

Inoltre non sono state esplicitate le ragioni per cui sono state disattese le tesi difensive limitandosi la sentenza impugnata a richiamare quella di primo grado e riportando stralci di conversazioni attribuite al [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre non essendo stata sequestrata la sostanza stupefacente non vi é certezza della cessione e neppure, ove esistente, della percentuale del principio attivo della sostanza.

Si contesta inoltre l'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] basata sui soli messaggi sulla piattaforma Telegram non essendovi elementi di riscontro ed anche in considerazione del tenore stesso dei messaggi suscettibile di diverse interpretazioni.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento a quanto lamentato attraverso l'atto d'appello.

Si assume che, pur essendo la Corte stata investita di uno specifico motivo di appello nel quale ci si doleva dell'assenza di riscontri alle conversazioni avvenute tramite Telegrann, non ha fornito alcuna motivazione sul punto.

Con il terzo motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod.priDc. pen. la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al titolo di reato di cui ai capi d'imputazione contestati al [OSCURATO:PERSONA].

Si assume che dal tenore delle conversazioni, non si evince che il [OSCURATO:PERSONA] possa aver trattato la sostanza stupefacente e non si capisce da quali elementi si possa ritenere provata la cessione da parte del Cardon e.Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza in relazione all"art. 533 comma 1 c.p.p. per aver la Corte territoriale violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Si assume che i giudici di merito hanno esaminato gli elementi a loro disposizione dando una interpretazione del tutto ipotetica e presuntiva per affermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Con il quinto motivo deduce la nullità della sentenza ex art 606 comma 1 lettera c) cod.proc.pen. in relazione all'art 178 cod.proc:.pen. lettera c) e 179 cod.proc.pen.. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nulliI:à.

Si assume l' inutilizzabilità delle conversazioni vocali intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] poiché, al contrario dei messaggi scritti, i messaggi vocali devono soggiacere alla disciplina delle intercettazioni telefoniche o ambientali, mentre nel caso di specie non è stato prodotto in giudizio neanche il telefono cellulare dal quale le conversazioni sarebbero state estrapolate e, la sola stampa di screenshot o la trascrizione delle chat non può essere considerata prove della genuine' e corrispondenza a quanto presente sullo smartphone.

L'utilizzabilità di suddetto mezzo di prova sarebbe quindi condizionato all"acquisizione del supporto e della relativa trascrizione, rispetto al quale é necessaria la verifica della paternità.

Si sottolinea inoltre come la Corte nel momento in cui ha riqualificato il reato B) contestato al [OSCURATO:PERSONA], per i motivi indicati in sentenza, conseguentemente avrebbe dovuto rideterminare la pena anche per il [OSCURATO:PERSONA] in quanto i due risultano essere le due parti nella fattispecie di cessione, riqualificata in tentativo per il [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Esaminando partitamente i ricorsi, ed in primo luogo quello proposto per [OSCURATO:PERSONA], lo stesso é manifestamente infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile in quanto sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione in realtà si sollecita una rivisitazione del compendio probatorio.

Ed invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

In ordine all'ulteriore profilo della sussumibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, la sentenza impugnata con motivazione congrua e conseguenziale ha evidenziato come dalle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerga c:he si tratta di Forniture aventi ad oggetto quantitativi ingenti nell'ambito di un commercio organizzato.

1.2. Il secondo motivo é del pari inammissibile.

Ed invero la censura si traduce in una critica, peraltro generica, alla valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità.

1.3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.

Ed invero la sentenza impugnata, dopo aver ricostruito la vicenda per cui é processo, ravvisando la sussistenza di una rete di spaccio di vaste dimensioni, ha conseguentemente escluso la possibilità di applicare l'art. 131 bis cod.pen.

Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla c:omplessiva struttura argonnentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena)(Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096).

1.4. Il quarto motivo é manifestamente infondato.

Va premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il giudizio di comparazione tra le circostanze implica una valutazione disc:rezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021).

Ebbene, nella specie la sentenza impugnata con motivazione logica e puntuale ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche non possano essere riconosciute con giudizio di prevalenza in ragione della valutazione negativa della personalità del [OSCURATO:PERSONA] il quale non si è tatto scrupolo di inserirsi in modo radicato nel commercio della droga pur asserendo egli stesso di non averne teoricamente bisogno in quanto avente già un suo lavoro.

2. Il ricorso per Cardone_é nel complesso manifestamente infondato. 2.1.1 primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, sono inammissibili.

Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima La censura inoltre non attinge specifiche statuizioni ma si limita a criticare le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata anche per aver disatteso le tesi difensive sostanzialmente proponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio.

Per converso l'apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta logico e conseguenziale nel ricostruire puntualmente i passaggi delle conversazioni presenti sulla piattaforma Telegram, che tratteggiano all'evidenza un comune commercio illecito, alla luce delle altre emergenze istruttorie.

Il terzo motivo é inammissibile in quanto volto a censurare la valutazione della prova operata dal giudice di merito.

Va a riguardo ribadito, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, Rv. 272558; Sez.

U, n. 22471 de/ 26/02/2015, Rv. 263715).

Il quarto motivo é inammissibile in quanto del tutto generico.

Il quinto motivo é manifestamente infondato.

Ed invero la Corte di merito ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 7 254 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a dati - allegati in copia cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria - acquisiti in separato procedimento, in cui la Corte ha precisato che non è indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l'acquisizione della copia forense effettuata nel procedimento di provenienza, né dell'atto autorizzativo dell'eventuale perquisizione (Sez. 6 n. 22417 del 16/03/2022, Rv. 283319).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Taranto aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A) e B), per questo esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e D) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi E), esclusa per questo l'aggravante contestata di cui all'art. 80, e F) e per il primo riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e ritenuta la continuazione lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei dì reclusione ed Euro 6.300,00 di multa e per il secondo, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4200,00 di multa. Aveva assolto invece il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo C) dell'imputazione perché il fatto non sussiste. 2. Proposto gravame, con sentenza in dal:a 9.11.2022 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi A), B) e D), riqualificato quello sub B) nel delitto di cui agli artt. 56, 81 cod..pen. e 73, comrna 1 e 4 d.p.r. 309 del 1990, in anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 6200,00 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata. 3. Avverso detta pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] : si articola in quattro motivi, Con il primo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r 309/1990 (capo A) nonché il vizio di motivazione ai sensi derart 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in ordine agli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) n.1 e art 533 cod.proc.pen. Si assume che nella specie possono ravvisarsi tutti i presupposti per configurare la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, comma 5, d.p.r n. 309 del 1990, in relazione sia al dato quantitativo (16 grammi lordi di marijuana) che al dato qualitativo (48 dosi singole, con valori percentuali di THC al di sotto del 15% per tutti i campioni) e alle modalità (la sostanza non é stata rinvenuta frazionata o preparata in dosi ma trasportata semplicemente tra h tasche del giubbotto e quelle dei pantaloni, non sono stati reperiti bilancini o mezzi di confezionamento della sostanza).Si rileva che la sentenza impugnata con motivazione apparente e contraddittoria rispetto al compendio probatorio nonché in violazione dei presupposti normativi ha escluso che il fatto di cui al capo A) possa essere sussunto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione di legge ai sensi dall'art 606 comma 1 lett. B) c.p.p. in relazione all"art 73 d.p.r. n. 309 del 1990 ed all'art 56 cod.pen. per il capo B) e dell'art 73 del d.p.r n 309 del 1990 per il capo D) nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'art 192 comma 3 cod.proc.pen., ed all'ad 546 comma 1 lett. e) e art. 533 cod.proc.pen. in relazione al capo B) ed al capo D). Si assume che con riguardo ai reati contestati ai capi B) e D) (acquisto per cessione a terzi di 1 kg di hashish; acquisto di due dosi di cocaina) le fonti di prova dell'acquisto sono fondate sui messaggi sulla piattaforma Telegram estratti dal telefono cellulare sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA] nell'arco di non più di venti giomi senza che vi sia stato alcun approfondimento investigativo sottolineandosi come nel caso di cd. droga parlata la valutazione degli indizi deve essere compiuta con particolare attenzione e rigore di giudizio mentre la Corte d'appello ha omesso nella sentenza impugnata il doveroso vaglio sull'unica prova costituita dalle intercettazioni telefoniche sostenendo che la prova dell'accordo si ricava dai soli messaggi. Peraltro si sottolinea che laddove l'accordo non viene raggiunto é integrato il diverso reato di offerta o messa in vendita di sostanze stupefacenti e non già il tentativo del reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990. Con riguardo al reato di cui al capo D) non essendovi prova che si trattasse di cocaina doveva applicarsi la pena prevista per le droghe leggere. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione di motivazione ai sensi delFart 606 comma 1 lett. e) c.p.p. con riferimento all'art 131 bis cod.pen. con riguardo ai reati contestati ai Capi A), B) e D). Si assume che la sentenza non ha motivato in ordine alle argomentazioni difensive svolte in appello in ordine alla applicabilità nella specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art 606 comma 1 lettere b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. ed art. 69 cod.pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. rispetto all'aggravante di cui all'art. 80 del d.p.r. n. 309 del 1990.Si assume che la sentenza impugnata é immotivata laddove ha escluso il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 omettendo un confronto con le argomentazioni difensive. 3.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in cinque motivi di ricorso. Con il primo deduce !la nullità dell'impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità e assoluta carenza di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.pro.pen. con riferimento a quanto lamentato con l'atto di appello e in ordine alla valutazione della prova ex art 192 cod.proc.pen.. Si assume che la sentenza impugnata non evidenzia l'iter logico argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Inoltre non sono state esplicitate le ragioni per cui sono state disattese le tesi difensive limitandosi la sentenza impugnata a richiamare quella di primo grado e riportando stralci di conversazioni attribuite al [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre non essendo stata sequestrata la sostanza stupefacente non vi é certezza della cessione e neppure, ove esistente, della percentuale del principio attivo della sostanza. Si contesta inoltre l'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] basata sui soli messaggi sulla piattaforma Telegram non essendovi elementi di riscontro ed anche in considerazione del tenore stesso dei messaggi suscettibile di diverse interpretazioni. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento a quanto lamentato attraverso l'atto d'appello. Si assume che, pur essendo la Corte stata investita di uno specifico motivo di appello nel quale ci si doleva dell'assenza di riscontri alle conversazioni avvenute tramite Telegrann, non ha fornito alcuna motivazione sul punto. Con il terzo motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod.priDc. pen. la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al titolo di reato di cui ai capi d'imputazione contestati al [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che dal tenore delle conversazioni, non si evince che il [OSCURATO:PERSONA] possa aver trattato la sostanza stupefacente e non si capisce da quali elementi si possa ritenere provata la cessione da parte del Cardon e.Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza in relazione all"art. 533 comma 1 c.p.p. per aver la Corte territoriale violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si assume che i giudici di merito hanno esaminato gli elementi a loro disposizione dando una interpretazione del tutto ipotetica e presuntiva per affermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo deduce la nullità della sentenza ex art 606 comma 1 lettera c) cod.proc.pen. in relazione all'art 178 cod.proc:.pen. lettera c) e 179 cod.proc.pen.. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nulliI:à. Si assume l' inutilizzabilità delle conversazioni vocali intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] poiché, al contrario dei messaggi scritti, i messaggi vocali devono soggiacere alla disciplina delle intercettazioni telefoniche o ambientali, mentre nel caso di specie non è stato prodotto in giudizio neanche il telefono cellulare dal quale le conversazioni sarebbero state estrapolate e, la sola stampa di screenshot o la trascrizione delle chat non può essere considerata prove della genuine' e corrispondenza a quanto presente sullo smartphone. L'utilizzabilità di suddetto mezzo di prova sarebbe quindi condizionato all"acquisizione del supporto e della relativa trascrizione, rispetto al quale é necessaria la verifica della paternità. Si sottolinea inoltre come la Corte nel momento in cui ha riqualificato il reato B) contestato al [OSCURATO:PERSONA], per i motivi indicati in sentenza, conseguentemente avrebbe dovuto rideterminare la pena anche per il [OSCURATO:PERSONA] in quanto i due risultano essere le due parti nella fattispecie di cessione, riqualificata in tentativo per il [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Esaminando partitamente i ricorsi, ed in primo luogo quello proposto per [OSCURATO:PERSONA], lo stesso é manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile in quanto sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione in realtà si sollecita una rivisitazione del compendio probatorio. Ed invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). In ordine all'ulteriore profilo della sussumibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, la sentenza impugnata con motivazione congrua e conseguenziale ha evidenziato come dalle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerga c:he si tratta di Forniture aventi ad oggetto quantitativi ingenti nell'ambito di un commercio organizzato. 1.2. Il secondo motivo é del pari inammissibile. Ed invero la censura si traduce in una critica, peraltro generica, alla valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità. 1.3. Il terzo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata, dopo aver ricostruito la vicenda per cui é processo, ravvisando la sussistenza di una rete di spaccio di vaste dimensioni, ha conseguentemente escluso la possibilità di applicare l'art. 131 bis cod.pen. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla c:omplessiva struttura argonnentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena)(Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). 1.4. Il quarto motivo é manifestamente infondato. Va premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il giudizio di comparazione tra le circostanze implica una valutazione disc:rezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Ebbene, nella specie la sentenza impugnata con motivazione logica e puntuale ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche non possano essere riconosciute con giudizio di prevalenza in ragione della valutazione negativa della personalità del [OSCURATO:PERSONA] il quale non si è tatto scrupolo di inserirsi in modo radicato nel commercio della droga pur asserendo egli stesso di non averne teoricamente bisogno in quanto avente già un suo lavoro. 2. Il ricorso per Cardone_é nel complesso manifestamente infondato. 2.1.1 primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, sono inammissibili. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima La censura inoltre non attinge specifiche statuizioni ma si limita a criticare le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata anche per aver disatteso le tesi difensive sostanzialmente proponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio. Per converso l'apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta logico e conseguenziale nel ricostruire puntualmente i passaggi delle conversazioni presenti sulla piattaforma Telegram, che tratteggiano all'evidenza un comune commercio illecito, alla luce delle altre emergenze istruttorie. Il terzo motivo é inammissibile in quanto volto a censurare la valutazione della prova operata dal giudice di merito. Va a riguardo ribadito, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, Rv. 272558; Sez. U, n. 22471 de/ 26/02/2015, Rv. 263715). Il quarto motivo é inammissibile in quanto del tutto generico. Il quinto motivo é manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 7 254 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a dati - allegati in copia cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria - acquisiti in separato procedimento, in cui la Corte ha precisato che non è indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l'acquisizione della copia forense effettuata nel procedimento di provenienza, né dell'atto autorizzativo dell'eventuale perquisizione (Sez. 6 n. 22417 del 16/03/2022, Rv. 283319). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P.
Sentenza Cassazione n. 37056/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris