CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1186/2022depositata il 18/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con ricorso notificato in data 14/11/2012 la [OSCURATO:PERSONA] spa(poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] spa) ha convenuto davanti al Tribunale diNumero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026Rieti la [OSCURATO:PERSONA] srl (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]) e il sig.[OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto la condanna in solido dei convenuti alpagamento di €. 37.624,03, deducendo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avevastipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di finanziamento, che a garanzia dellostesso aveva provveduto alla cessione volontaria del quinto dello stipendioe dell’intero T.F.R., che la cessione del credito era stata notificata dallaLogos alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (di cui il [OSCURATO:PERSONA] era dipendente)in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in seguito all’insolvenza del mutuatario, la Logosaveva inoltrato alla Micron la richiesta di trattenute, che però nessunatrattenuta era stata versata in suo favore, che, in seguito alla cessazionedel rapporto di lavoro, in data 9/3/2009, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato al datoredi lavoro il conteggio estintivo, comunicando che il debito residuo delCattani ammontava ad € 37.624,03, dovuto, quanto al datore di lavoro, atitolo di T.F.R. ed ultima retribuzione, e che però i convenuti non avevanomai provveduto a versare alcunché.La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi in giudizio, avevadedotto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per essa dal 3/4/1995 al 24/7/2009,che il medesimo in data 31/7/2006 aveva stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA] uncontratto di finanziamento da rimborsarsi mediante la cessione del quintodello stipendio e del TFR, che detto contratto era stato notificato allaMicron in data 2/9/2006, che quest’ultima, a decorrere da tale data, avevaoperato mensilmente le trattenute, versandole direttamente alla [OSCURATO:SOCIETA],che nel luglio 2008 il quinto dello stipendio del [OSCURATO:PERSONA] era anche statopignorato dalla BCC del Velino per il recupero di un credito, che in data4/8/2008 la Micron aveva ricevuto la notifica del contratto difinanziamento stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], con cessione del quintodello stipendio e del TFR, che immediatamente essa aveva comunicato allaLogos l’indisponibilità del quinto dello stipendio e del TFR poiché già cedutie sottoposti a pignoramento, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto di essere aconoscenza della precedente cessione alla [OSCURATO:SOCIETA], che successivamente, inNumero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026data 23/10/2008, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto una nuova cessione delquinto dello stipendio e dell'intero TFR in favore della spa [OSCURATO:PERSONA] tale nuova cessione era stata notificata alla Micron in data 6.11.2008,che la Micron, allora, a far tempo dal novembre 2008, aveva versato latrattenuta mensile alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla BCC del Velino, essendosinel frattempo estinto il debito del [OSCURATO:PERSONA] verso la [OSCURATO:SOCIETA], che poi si erarisolto il contratto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Micron e che questa, in ottemperanzadella cessione del 23/8/2008, aveva versato l'intero TFR alla IdeaMicron il versamento del TFR maturato dal [OSCURATO:PERSONA], per la complessivasomma di € 39.883,52.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva, allora, l’inefficacia della cessione notificata dallaLogos (sottoposta a condizione sospensiva) perché il quinto dello stipendioe il TFR erano già stati ceduti ad altri soggetti, che la cessione dellostipendio e del TFR erano nulle per violazione dell’art. 39 del DPR180/1950 e dell’art. 1 del D.P.R. 180/1950, che in subordine dovevaoperare la compensazione dell’avverso credito con altro vantato da Micronverso la [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, essa aveva pagato in buona fede e si eraliberata dall’obbligazione ai sensi dell’art. 1189 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] insubordine invocava il proprio diritto di rivalsa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Rieti, disposta CTU circa l’ammontare del TFR (risultatodi €. 31.446,63) e la cedibilità dello stipendio, con sentenza del 2/1/2018ha accolto le domande della [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna delCattani, mentre le ha rigettate nei confronti della Micron, ritenendofondata l’eccezione di nullità del contratto di finanziamento per violazionedell’art. 39 DPR 180/1950 (essendo stato stipulato in costanza di unprecedente contratto di cessione dello stipendio di durata decennale) econsiderando assorbite le altre domande ed eccezioni di Micron.Interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], e riproposte da partedell’appellata [OSCURATO:SOCIETA] tutte le domande ed eccezioni dedotte in primoNumero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026grado, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 18/2/2022,in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA], insolido con il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di €. 32.896,63 oltreinteressi, con obbligo di manleva da parte del [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’Appello, in particolare, ha ritenuto applicabile il principio,affermato da questa Corte, circa l’esclusione della nullità del contratto nelcaso di violazione di norme inerenti al comportamento delle parti, idoneesolo a determinare responsabilità risarcitorie, e ha ritenuto valida lacessione del TFR prima della cessazione del rapporto di lavoro.Quanto alle eccezioni avanzate dalla parte [OSCURATO:SOCIETA], ha rilevato cheeffettivamente risultava che la cessione dello stipendio disposta dalCattani a favore della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era sottoposta allacondizione sospensiva del mancato pagamento da parte del cliente anchedi una sola rata di restituzione della somma, che detta cessione era statapertanto inefficace fino all’avveramento della condizione (in data2/3/2009, richiesta della Logs), che allora le trattenute sulla retribuzioneed il conseguente versamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] non potevano cheoperare da tale data, stante l’anteriorità della notifica della cessione del4/8/2008 rispetto a quella in favore della [OSCURATO:PERSONA] spa (del[OSCURATO:DATA_NASCITA]), alla quale, invece, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato quantomaturato dal suo dipendente sino alla cessazione del rapporto.2) Con ricorso notificato il 21/4/2022 la [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Roma, proponendo quattro motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Nullità della sentenzaimpugnata per omessa pronuncia – violazione dell’art. 112 c.p.c. – art.360, co. 1, n. 4, c.p.c.”.Numero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione delprincipio generale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cuiall’art. 112 c.p.c., dal momento che la Corte d’Appello ha preso inconsiderazione solo le questioni relative alla nullità e/o inefficacia dellacessione del quinto dello stipendio e del TFR ai sensi degli artt. 39 e 1 DR180/1950, all’inefficacia della cessione per mancato avveramento dellacondizione sospensiva e all’obbligo di manleva del lavoratore, mentre nullaha statuito riguardo alle altre eccezioni riproposte in appello dallaLFoundry, relative all’indisponibilità della retribuzione e del TFR almomento della notifica della cessione, alla compensazione legale deicrediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento al creditoreapparente ai sensi dell’art. 1189 c.c.Il motivo è fondato.1.1) Si osserva che effettivamente, sulle sopra indicate eccezioni dellaMicron-[OSCURATO:SOCIETA], relative a motivi di nullità della cessione del quinto dellostipendio e del TFR e alla totale o parziale estinzione dell’obbligo dipagamento da parte del datore di lavoro, ritenute assorbite dal Tribunale(che aveva rilevato a nullità del contratto di cessione del quinto intercorsotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 39 DPR 180/1950), la Corted’Appello non ha statuito alcunché.E risulta assolto, da parte della ricorrente, l’onere di esposizione deifatti e degli atti processuali, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., avendo laricorrente riportato nel ricorso il contenuto della comparsa di costituzionein primo grado e delle conclusioni della comparsa di costituzione inappello, dai quali atti emerge la proposizione di dette eccezioni in primogrado e la loro riproposizione in sede di appello, in osservanza dell’art.346 c.p.c.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione degli artt. 39 delDPR n. 180/1950 in relazione all’art. 1418 c.c.- art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.”.Numero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026La ricorrente censura a sentenza impugnata, laddove essa statuisceche l’art. 39 DPR 180/1950 non costituisce una norma imperativaconcernente la validità del contratto, ma impone solamente un dovere dicomportamento in capo agli intermediari finanziari, la cui violazionedetermina una responsabilità di tipo precontrattuale o contrattuale, con laconseguenza che la Corte ha ritenuto valida la cessione dello stipendio edel TFR da parte de [OSCURATO:PERSONA] nonostante avesse già contratto recedenticessioni degli stessi.La ricorrente sostiene che l’art.39, invece, ha natura imperativa ecostituisce condizione di validità dei contratti di cessione del quinto dellostipendio, atteso il divieto di stipulare più contratti di cessione a brevedistanza temporale tra di loro, la struttura della norma che sembraricalcare quella dell’art. 1418 c.c. (divieto generale accompagnato da unaserie di eccezioni) e lo scopo di scongiurare il sovraindebitamento deiconsumatori.La controcorrente [OSCURATO:PERSONA] ha contestato il ricorso e, fra l’altro, hareso noto di aver informato Micron, con comunicazione del 6/8/2008,dell’avvenuta estinzione del precedente prestito con la [OSCURATO:SOCIETA].Il motivo è infondato.2.1) In primo luogo, si riporta il testo dell’art. 39 DPR n. 180/1950:“E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che sianotrascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per unquinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessionestipulata per un decennio, salvo che sia stata consentital'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso puòesserne contratta una nuova purché' sia trascorso almeno un annodall'anticipata estinzione.Qualora la precedente cessione non sia estinta, può essernestipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nelprecedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di sommaNumero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavatodella, nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità,all'estinzione della cessione in corso.Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di unacessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale,quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo diestinguere la precedente cessione”.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla norma non èdesumibile una invalidità che abbia riflesso sul contratto- non essendo taleinvalidità espressamente prescritta-, ma solo una regola dicomportamento a tutela del lavoratore.In particolare, con la decisione sez. III n. 15099 del 31/5/2021 questaCorte ha stabilito: “In tema di nullità del contratto per contrarietà a normeimperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti lavalidità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge,di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esseimperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale puòessere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema diintermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione delcliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a caricodei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimentofinanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilitàprecontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioniavvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione delcontratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti trale parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilitàcontrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione delcontratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento odisinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale,per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni casoNumero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazionedei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a normadell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" odei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. (Nella specie, nelribadire il principio, la S.C. ha escluso la nullità di un contratto difinanziamento concluso dal dipendente, in violazione del termine dilatorioquadriennale di cui all'articolo 39, comma 2, del d.p.r. n. 180 del,1950,mentre era ancora in corso l'ammortamento di un precedentefinanziamento)”.Si argomenti in tal senso anche da Cass. civ., sez. I, 10/04/2014, n.8462.Né si ritiene che contrasti con tale orientamento di questa Corte ladecisione citata dalla parte ricorrente (Cass. civ., sez. II, 15/07/2016, n.14538, la cui massima recita: “In tema di pubblico impiego, lapreesistenza di una cessione stipendiale incompatibile con una nuovacessione, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 180 del 1950, è un fattoimpeditivo, la cui prova spetta al debitore ceduto il quale opponga alcessionario la nullità della cessione da quest'ultimo dedotta in giudizio”),peraltro più risalente della decisione del 2021 su riportata, dal momentoche tale provvedimento non entra nel merito dell’interpretazione dell’art.39, ma disciplina solo la ripartizione dell’onere probatorio.3) Terzo motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza permotivazione apparente – violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art.111 Cost. – art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”.Quarto motivo di impugnazione: Violazione dell’art. 1 del DPR n.180/1950 – art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove essa ha ritenutovalida la cessione del TFR operata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], limitandosi arichiamare l’orientamento secondo cui alla cessione del TFR non si applicail limite del quinto, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] aveva eccepito che la cessione delNumero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026TFR doveva ritenersi invalida perché effettuata precedentemente allacessazione del rapporto di lavoro e, dunque, in violazione dell’art. 1 DPR180/1950 (“Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve leeccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, glistipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, lepensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che loStato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza ebeneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela,od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese leaziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le impreseconcessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasportononché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati epensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenzadell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data dicessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, itrattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità dianzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti”)-l’ultimo comma è stato inserito da modifiche successive all’originario testolegislativo-.La ricorrente sostiene che dunque non è chiaro l’iter logico seguitodalla Corte nella sua motivazione su questo punto e che comunque lanormativa vieta detta cedibilità del TFR (considerato che l’art. 5 del DPR180/1950, nel disciplinare le eccezioni alla regola generale dell’art. 1,considera solo la cessione di quote di stipendio o salario fino al quinto, conesclusivo riguardo, dunque alle erogazioni periodiche).I motivi sono infondati.3.1) Si osserva che la Corte d’Appello ha comunque chiaramenteescluso la non cedibilità del TFR (pur aggiungendo il principio in ordine allimite quantitativo).Numero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026E tale decisione risulta frutto di corretta interpretazione dellanormativa.Da un lato si osserva che la ricorrente ha omesso di richiamare l’art.43 DPR 180/1950: “Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad unapensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad unasomma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, acarico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o diassicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'interoresiduo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente commaestingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconticontemplati nell'art. 38”.Dall’altro lato, la decisione della Corte d’Appello è comunque conformealla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, inmancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere la naturastrettamente personale del credito), va affermata la legittimità dellacessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto, stanteanche l’inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative alprincipio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti "jussingulare" (Cass. civ., sez. lav., 1/4/2003 n. 4930; Cass. civ., 24/2/2011,n. 4465; conformi da ultimo Cass. civ., sez. I, 12/11/2021, n. 34050;Cass. civ., sez. I, 16/09/2022, n. 27302).Né rileva il precedente di cui alla decisione di questa Corte citata dallaparte ricorrente (Cass. civ., sez. III, 20/2/1999 n. 1428), in quantosuperato dalla giurisprudenza successiva e sottoposto a critica nell’ambitodella decisione n. 4465/2011 su citata.4) Il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, mentre vannorespinti gli altri tre motivi.Numero registro generale 11021/2022Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 18711/2026Data pubblicazione 09/06/2026La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respingendo gli altri;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, indiversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione dellespese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 29/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]