Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 15268/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di COSENZA Edato avviso alle parti_d udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, che, recependo l'accordo tra le parti, ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa di pena, l'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. -introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103- limita i casi di impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); Ritenuto, inoltre, che il ricorso si compone di una sola dichiarazione della volontà ad impugnare totalmente priva di motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di COSENZA Edato avviso alle parti_d udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, che, recependo l'accordo tra le parti, ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa di pena, l'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. -introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103- limita i casi di impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); Ritenuto, inoltre, che il ricorso si compone di una sola dichiarazione della volontà ad impugnare totalmente priva di motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15268/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris