CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22353/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25895/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77M01 I452A), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Sassari, viale Umberto n. 72, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia cron. n. 2229/2021, pubblicato il 20 settembre 2021; R.G.N. 25895/21 C.C.19/6/2023 Equa riparazione – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 20 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Brescia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole della procedura concorsuale relativa al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 70/2001, depositata il 18 maggio 2001, procedura nella quale si era insinuato nella qualità di creditore per un importo ancora non integralmente soddisfatto all’epoca della proposizione della domanda di equa riparazione. Al riguardo, precisava: che era stato ammesso allo stato passivo del fallimento in data 21 settembre 2001 per un credito di lire 14.125.000, pari a euro 7.294,95, ammesso in privilegio e rimasto incapiente, all’esito del primo piano di riparto dell’anno 2007, per euro 1.809,15; che non aveva ricevuto nulla con il secondo riparto mentre con il terzo riparto avvenuto nell’anno 2016 aveva ricevuto euro 9,47 e con il piano di riparto finale, depositato il 15 novembre 2019, aveva ricevuto euro 6,81; che, quindi, residuava un credito da onorare a carico del fallimento pari ad euro 1.792,87, oltre interessi e rivalutazione; che spettava l’indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare, protrattasi per oltre 12 anni. 2.–Con decreto n. 1500/2021, depositato il 10 giugno 2021, il Giudice monocratico designato rigettava la richiesta di ingiunzione, sostenendo che, pur avendo avuto la procedura fallimentare una durata irragionevole, pari a 18 anni e 7 mesi, ciononostante non poteva derivarne una sofferenza indennizzabile per i creditori, attesa la complessità del caso. Segnatamente, ad avviso del decreto monitorio, le oltre 550 istanze di ammissione al passivo, le 4 controversie instaurate col fisco, i 4 riparti parziali, la necessità di procedere alla liquidazione di beni per un valore ingente, costituivano condizioni che rendevano la procedura di durata non preventivabile e, come tale, inidonea a creare patema ai creditori in nesso causale con il suo procrastinarsi. 3.– Con ricorso depositato il 17 giugno 2021, proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva: che non ricorreva alcuna ipotesi tipizzata di non spettanza dell’indennizzo o di presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, sicché il superamento della soglia di sei anni integrava i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo da durata irragionevole; che la complessità della procedura non poteva escludere il diritto all’indennizzo; che il lungo contenzioso tributario intrapreso dalla curatela non giustificava tale disconoscimento, atteso che il suo esito era stato infausto. Si costituiva il Ministero della Giustizia, il quale rilevava l’infondatezza dell’opposizione e insisteva per la conferma del decreto opposto. Quindi, la Corte d’appello di Brescia, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto monocratico di rigetto dell’istanza di liquidazione dell’indennizzo per durata non ragionevole della procedura fallimentare. A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava per quanto interessa in questa sede: a) che la previsione sulla durata ragionevole della procedura concorsuale di sei anni non escludeva che il superamento di tale termine integrasse di per sé gli estremi della durata irragionevole; b) che la valutazione circa la complessità del caso, di cui all’art. 2, secondo comma, della legge n. 89/2001, non era meramente finalizzata a quantificare l’importo da liquidare, ma era strumentale anche all’accertamento della violazione, che avrebbe dovuto essere esclusa ove, pur superando la procedura fallimentare il termine di sei anni, la complessità del caso avesse legittimato la durata ulteriore del procedimento; c ) che era irrilevante la circostanza che tale complessità non rientrasse tra le cause di esclusione dell’indennizzo o di presunzione di assenza del pregiudizio, di cui all’art. 2, commi 2-quinquies e 2- sexies, poiché detta complessità doveva essere ponderata in sede di accertamento della violazione e, quindi, in una fase logicamente precedente a quella inerente al rilievo di ulteriori circostanze impeditive; d ) che era altresì irrilevante la questione relativa all’esito delle azioni giudiziarie intraprese dalla curatela nei confronti del fisco, peraltro intentate al fine di salvaguardare l’interesse degli altri creditori, tra cui l’opponente, se non al fine di confermare l’estrema complessità della controversia. 4.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. 5.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’omessa motivazione, nonché l’omesso esame di fatti oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito sostenuto che, sebbene vi fosse stata una durata irragionevole del procedimento, protrattosi per 18 anni e 7 mesi, rispetto alla durata ragionevole di sei anni, da una siffatta procedura fallimentare non potesse derivare una sofferenza indennizzabile per i creditori, all’esito della valutazione della complessità del caso. Per l’effetto, ad avviso dell’istante, la Corte d’appello sarebbe incorsa in un un’affermazione contraddittoria, poiché non avrebbe potuto escludersi il riconoscimento dell’indennizzo per durata non ragionevole a fronte del fatto decisivo rappresentato dalla protrazione della procedura concorsuale per oltre 18 anni. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 2, 2-bis, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies, della legge n. 89/2001, per avere la Corte territoriale escluso la spettanza dell’indennizzo per durata non ragionevole del processo, nonostante il superamento della durata ragionevole di 6 anni della procedura concorsuale, oltre i casi tipizzati di esclusione dell’indennizzo o di esclusione del pregiudizio o di esclusione del danno. Obietta l’istante che la complessità del procedimento non avrebbe potuto giustificare la protrazione della procedura concorsuale per circa 20 anni, poiché siffatta interpretazione avrebbe attribuito un’efficacia abrogante ai termini massimi di durata della procedura fallimentare. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., della violazione degli artt. 116, primo comma, e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché dell’omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio, per avere la Corte distrettuale reputato irrilevante l’esito delle azioni giudiziarie intraprese dalla curatela nei confronti del fisco, male esercitando il proprio apprezzamento della prova e, nel caso di specie, del progetto di riparto datato 14 marzo 2014. Osserva l’istante che il comportamento della curatela, materializzatosi nella proposizione di un contenzioso contro il fisco sviluppatosi per ben tre gradi di giudizio, oltre al giudizio di riassunzione iniziato nell’anno 1997, mediante impugnazione di 5 cartelle, e poi abbandonato nell’anno 2014, con esito infausto in tutti i gradi di giudizio, avrebbe allungato i termini della procedura fallimentare senza nessun vantaggio e senza che il curatore si fosse premurato di attivare azioni cautelari volte a salvaguardare i beni aggredibili. 4.– I primi due motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico – sono fondati. Sul piano normativo, all’esito della novella di cui al d.l. n. 83/2012, come convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, l’art. 2, secondo comma, della legge n. 89/2001 prevede che, nell’accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Ancora, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, della stessa legge Pinto, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al primo comma se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Ne consegue che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni. E secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Edu, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia. Al riguardo, secondo i richiami della Corte Edu, la durata tollerabile delle procedure concorsuali sarebbe stata di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse –a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non avrebbe potuto superare la durata complessiva di sette anni. Sicché i summenzionati indici rivelatori della precipua complessità del caso possono al più giustificare uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, non già una durata ulteriore, addirittura protrattasi nella fattispecie sino a circa 18 anni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31274 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16753 del 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23982 del 12/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07/06/2012; Sez. 6- 1, Sentenza n. 8468 del 28/05/2012). Tale durata massima di sette anni – rispetto alla durata ragionevole “ordinaria” di sei anni stabilita dall’art. 2, comma 2- bis, della legge n. 89/2001 per la procedura concorsuale – deve esseredunque osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell’attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all’unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6577 del 06/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 6576 del 06/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13275 del 28/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13274 del 28/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13273 del 28/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 39564 del 13/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 976 del 17/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 03/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 27/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 18686 del 23/09/2005). Ne discende che, a fronte dell’ampio superamento del limite di sette anni, decorrente per i creditori ammessi dall’approvazione dello stato passivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17167 del 26/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12861 del 22/04/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 34762 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34761 del 16/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4440 del 20/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 964 del 16/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23568 del 28/09/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 21200 del 27/08/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018), la complessità del caso non avrebbe potuto giustificare la radicale esclusione (an) dell’indennizzo, in deroga ai casi tassativi nei quali l’art. 2, comma 2-quinques, della legge n. 89/2001 riconosce la non spettanza del relativo diritto. E tanto perché, oltrepassato tale termine, il danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, nel rispetto dei principi cardine che la Corte Edu ritrae dall’art. 6 della CEDU, si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo. Ne consegue che, una volta accertata e determinata l’entità della stessa durata irragionevole, il giudice avrebbe dovuto ritenere tale danno esistente, sempre che non fosse risultata la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari idonee, in termini positivi, ad escludere che tale danno fosse stato subito dal ricorrente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7034 del 12/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 26497 del 17/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2246 del 02/02/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7145 del 29/03/2006). Ha, pertanto, errato la Corte d’appello di Brescia, in presenza di una procedura fallimentare durata oltre 18 anni, a negare l’an del diritto alla equa riparazione al creditore ammesso al passivo, non bastando ad escludere l’indennizzabilità, per una procedura concorsuale protrattasi secondo i tempi anzidetti, la constatazione della particolare complessità della procedura. Non vi è nel decreto impugnato alcun richiamo all’avvenuta soddisfazione di una consistente quota del credito ammesso, all’esito del primo riparto, avvenuto nei tempi ragionevoli, quale condizione inibitoria della spettanza del diritto all’indennizzo – come invece ha osservato il controricorrente – , che invece ha escluso la fondatezza della pretesa azionata sotto il profilo della complessità della procedura concorsuale in concreto. In ultimo, nessun riferimento vi è nel decreto impugnato alla consapevolezza del creditore circa l’incapienza del patrimonio fallimentare, circostanza addotta dal Ministero senza alcun collegamento con la motivazione del provvedimento contestato. 5.–In esito all’accoglimento del primo e del secondo motivo, la disamina del terzo motivo è assorbita. 6.– Al le considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del terzo motivo. Il decreto impugnato va, dunque, cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il te