CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 32619/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata dalla parte civile, a confutazione delle tesi difensive ivi propugnate; considerato che il ricorso è generico e sostanzialmente privo di reali 'appigli argomentativi, in quanto, per le modalità con cui è formulato, senza confronto concreto con la motivazione, non fornisce alcuno spunto valutativo, né contesta le puntuali considerazioni del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. che liquida in complessivi euro 2686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere Estensore Il Presidente