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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 16610/2022

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seguente pretesa - Inequivocità - ORDINANZA Necessità - Condizioni sul ricorso 38881-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36881/2018 VERONA, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CANESTRELLI, rappresenta e Cuori.) e) 1(3 difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] SPADI; Rep. - ricorrente - Ud. 03/03/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona Adunanza camerale del legale rappresentante pro ternpore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Vitelleschi 42, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] TEMPESTINI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CALLIPARI; - con troricorrente - 20ze nonché contro 3S>9 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso la sentenza n. 898/2018 della Corte di Appello di VENEZIA, depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Verona (d'ora in poi, "CcI.M") ricorre, sulla base di un Unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 898/18, del 10 maggio 2018, della Corte di Appello di Venezia, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., avverso la sentenza n. 3210/16, del 30 novembre 2016, del Tribunale di Verona - riconosceva alla predetta società il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n, 392, in relazione all'uso effettivo dell'immobile concesso in locazione, come determinatosi ai sensi dell'ad. 80 della stessa legge n. 392 del 1978.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver radicato un giudizio di convalida di sfratto per finita locazione, sul presupposto di aver validamente disdettato il contratto di lo:.,'azione ad uso conlmerciale concluso, i! 2 cni-i-nmhrn 1 00A rrtn 111.01 ...ve la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. La società intimata si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che la conduttrice doveva identificarsi in [OSCURATO:PERSONA] s.d.f. di [OSCURATO:PERSONA], poi variata in [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), della quale la CCIAA di Verona chiedeva, essendo a ciò autorizzata dal giudice, disporsi la chiamata in causa.

Costituitasi in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice in In enrirtia re% ri i t- ri r 1 " I e•nrel-rni-4-^ •-•ken ri i r+1 i .rn. l.C.1 V [OSCURATO:PERSONA] I 1/4..9 1-11.3LIt-A-LLA \AJI &LI 1.11%..111(.11 ViCI scaduto dal 31 agosto 2014 (fissando per il rilascio il termine del 27 gennaio 2017), rigettando la riconvenzionale relativa all'indennità per perdita di avviamento proposta dalla terza chiamata.

Esperito gravame da quest'ultima, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, riconoscendo il diritto della stessa all'indennità per perdita di avviamento, in base al combinato disposto degli artt. 34 e 80 della legge n. 392 del 1978, e dunque in relazione all'uso effettivo della "res locata".

3. Avverso la pronuncia della Corte lagunare ricorre per cassazione la CCIAA di Verona, sulla base - come detto - di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 34 e 80 della legge n. 392 del 1978, per non avere il giudice di appello ritenuto inammissibile (per tardività, giacché sollevata solo in fase di gravame) la domanda di indennità per la perdita dell'avviamento, fondata su un uso diverso dell'immobile locato rispetto a quello pattuito in contratto.

Si assume, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], solo appellando la sentenza del Tribunale scaligero, avrebbe denunciato, per la prima volta, che il decorso del termine decadenziale di tre mesi, di cui all'art. 80 della legge n. 392 de! 1978, ha determinato l'applicazione al rapporto locativo del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile, con conseguente maturazione del diritto all'indennità per perdita dell'avviamento.Si duole, pertanto, che la Corte di Appello abbia disatteso l'eccezione di violazione dell'ad. 345 cod. proc. civ. il I n società Piazza ,Affari ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. In disparte, infatti, i profili di inammissibilità della nrnnnetn i mni ag nn-Annen tini mrsmmnf-r, e-hra In r-ennci 't-n di %/inin-7innes S.11.1%.1...1%.4.4 III 11.04 11{.1LIVI 41.11 [OSCURATO:PERSONA] 14 1...V11..J1.ÀI l..1 1.11 V IVILALIVII dell'art. 345 cod. proc. civ. risulta priva di specificità, visto che la prospettazione secondo cui la società già conduttrice - cfr. pag. 6 del ricorso - non avrebbe mai dichiarato di avvalersi dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, risulta del tutto generica e omette di raccordare tale assunto con puntuali riferimenti agli atti della controparte (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 2005, n. 4741, P.v. .58159(1-01; nonché, in motivazione, rass., Sez.

Un., sent. '1.20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto), deve rilevarsi che siffatta censura risulta pure infondata.

Nello scrutinarla, infatti, occorre muovere dalla constatazione che, effettivamente, in tema di mutamento di destinazione d'uso della cosa locata, "il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 80 legge 27 luglio 1998, n. 392, per mancato esercizio da nnri-cadI 1nd-3i-t-tre:A ricill'n-zinnn di rienl i r,irIrIs dI e-nni-rni-to %A I ntrn tret I I 11.4 5.. %.../ 11 VLIV I IS.. %A I V I VI L. IV% IV V 5«.

I V 1..1 LA

I. I I 5.1 V 5.1 mesi dall'avvenuta conoscenza, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, dovendo la parte interessata, nel sollevare l'eccezione, manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso di in certo termine" (da I qtiMn, rACC, qP7. ord. 4 Agnctn 901 1 , n. 17005, Rv. 619486- 01).

Ti nuclei-n C nr-hc, %.4,-‘-‘4 v is-4, %.1 V-1 n-n hn irca nhc, rincnricin-in V i i ILA 1.• li 1.0 I s...s..I..M.4LnJ v sebbene debba essere eccepita dalla parte che ne abbia interesse, "non richiede una formulazione solenne ed esplicita", in particolare chiarendo che a tanto risulta "sufficiente una linea difensiva che la presupponga in modo inequivoco" (Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2007, n. 14765, Rv. 598174-01).

Orbene, l'evenienza da ultimo descritta è quella che ricorre ne! caso di specie, secondo quanto eme.rge dagli atti del giudizio, alla cui lettura questa Corte è abilitata, quale giudice del "fatto processuale", essendo stato dedotto un "error in procedendo" (cfr., tra le altre, Cass. Sez.

Lav., sent. 5 agosto 2019, n. 20924, Rv. 654799-01; Cass. Sez.6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01).

La società terza chiamata in giudizio - effettiva conduttrice dell'immobile locato - ha, difetti, affermato, nella propria comparsa di costituzione in primo grado, di aver diritto "al pagamento di un'indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione (...) atteso che l'ente camerale ben era a conoscenza dell'utilizzo dell'immobile avendone accertato l'utilizzo fattone dal conduttore", facendo, per di più, esplicito riferimento - nelle note autorizzate del 15 novembre 2016, che precedettero l'emissione ccIrvi-nri-rm rtrimn _ "rIni-nren Ani 4-nrminc.

Li 1/4..114 I 11-V i I-1.1 V i [OSCURATO:PERSONA] I IV y i ..-3V eisil di decadenza di cui al (...) citato art. 80 per mancato esercizio da parte del locatore dell'azione di risoluzione del contratto".

Nessuna violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., pertanto, sussiste nel caso che occupa, come sostenuto invece dalla ricorrente, secondo cui la decadenza "de qua" sarebbe stata eccepita per la prima volta solo in appello.

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. In ragione del rigetto del ricorso, .suissiste a carico della ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.

R, rnmm› 1-cAtpr, mAggin 90M, l n . i PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Verona a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 2.500,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% enri .ne•r-clee-r.r; lesnr," tAL.n...c.Dovi i 1.31 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente pretesa - Inequivocità - ORDINANZA Necessità - Condizioni sul ricorso 38881-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36881/2018 VERONA, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CANESTRELLI, rappresenta e Cuori.) e) 1(3 difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] SPADI; Rep. - ricorrente - Ud. 03/03/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona Adunanza camerale del legale rappresentante pro ternpore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Vitelleschi 42, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] TEMPESTINI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CALLIPARI; - con troricorrente - 20ze nonché contro 3S>9 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso la sentenza n. 898/2018 della Corte di Appello di VENEZIA, depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Verona (d'ora in poi, "CcI.M") ricorre, sulla base di un Unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 898/18, del 10 maggio 2018, della Corte di Appello di Venezia, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., avverso la sentenza n. 3210/16, del 30 novembre 2016, del Tribunale di Verona - riconosceva alla predetta società il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n, 392, in relazione all'uso effettivo dell'immobile concesso in locazione, come determinatosi ai sensi dell'ad. 80 della stessa legge n. 392 del 1978. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver radicato un giudizio di convalida di sfratto per finita locazione, sul presupposto di aver validamente disdettato il contratto di lo:.,'azione ad uso conlmerciale concluso, i! 2 cni-i-nmhrn 1 00A rrtn 111.01 ...ve la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. La società intimata si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che la conduttrice doveva identificarsi in [OSCURATO:PERSONA] s.d.f. di [OSCURATO:PERSONA], poi variata in [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), della quale la CCIAA di Verona chiedeva, essendo a ciò autorizzata dal giudice, disporsi la chiamata in causa. Costituitasi in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice in In enrirtia re% ri i t- ri r 1 " I e•nrel-rni-4-^ •-•ken ri i r+1 i .rn. l.C.1 V [OSCURATO:PERSONA] I 1/4..9 1-11.3LIt-A-LLA \AJI &LI 1.11%..111(.11 ViCI scaduto dal 31 agosto 2014 (fissando per il rilascio il termine del 27 gennaio 2017), rigettando la riconvenzionale relativa all'indennità per perdita di avviamento proposta dalla terza chiamata. Esperito gravame da quest'ultima, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, riconoscendo il diritto della stessa all'indennità per perdita di avviamento, in base al combinato disposto degli artt. 34 e 80 della legge n. 392 del 1978, e dunque in relazione all'uso effettivo della "res locata". 3. Avverso la pronuncia della Corte lagunare ricorre per cassazione la CCIAA di Verona, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 34 e 80 della legge n. 392 del 1978, per non avere il giudice di appello ritenuto inammissibile (per tardività, giacché sollevata solo in fase di gravame) la domanda di indennità per la perdita dell'avviamento, fondata su un uso diverso dell'immobile locato rispetto a quello pattuito in contratto. Si assume, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], solo appellando la sentenza del Tribunale scaligero, avrebbe denunciato, per la prima volta, che il decorso del termine decadenziale di tre mesi, di cui all'art. 80 della legge n. 392 de! 1978, ha determinato l'applicazione al rapporto locativo del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile, con conseguente maturazione del diritto all'indennità per perdita dell'avviamento.Si duole, pertanto, che la Corte di Appello abbia disatteso l'eccezione di violazione dell'ad. 345 cod. proc. civ. il I n società Piazza ,Affari ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. In disparte, infatti, i profili di inammissibilità della nrnnnetn i mni ag nn-Annen tini mrsmmnf-r, e-hra In r-ennci 't-n di %/inin-7innes S.11.1%.1...1%.4.4 III 11.04 11{.1LIVI 41.11 [OSCURATO:PERSONA] 14 1...V11..J1.ÀI l..1 1.11 V IVILALIVII dell'art. 345 cod. proc. civ. risulta priva di specificità, visto che la prospettazione secondo cui la società già conduttrice - cfr. pag. 6 del ricorso - non avrebbe mai dichiarato di avvalersi dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, risulta del tutto generica e omette di raccordare tale assunto con puntuali riferimenti agli atti della controparte (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 2005, n. 4741, P.v. .58159(1-01; nonché, in motivazione, rass., Sez. Un., sent. '1.20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto), deve rilevarsi che siffatta censura risulta pure infondata. Nello scrutinarla, infatti, occorre muovere dalla constatazione che, effettivamente, in tema di mutamento di destinazione d'uso della cosa locata, "il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 80 legge 27 luglio 1998, n. 392, per mancato esercizio da nnri-cadI 1nd-3i-t-tre:A ricill'n-zinnn di rienl i r,irIrIs dI e-nni-rni-to %A I ntrn tret I I 11.4 5.. %.../ 11 VLIV I IS.. %A I V I VI L. IV% IV V 5«. I V 1..1 LA I. I I 5.1 V 5.1 mesi dall'avvenuta conoscenza, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, dovendo la parte interessata, nel sollevare l'eccezione, manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso di in certo termine" (da I qtiMn, rACC, qP7. ord. 4 Agnctn 901 1 , n. 17005, Rv. 619486- 01). Ti nuclei-n C nr-hc, %.4,-‘-‘4 v is-4, %.1 V-1 n-n hn irca nhc, rincnricin-in V i i ILA 1.• li 1.0 I s...s..I..M.4LnJ v sebbene debba essere eccepita dalla parte che ne abbia interesse, "non richiede una formulazione solenne ed esplicita", in particolare chiarendo che a tanto risulta "sufficiente una linea difensiva che la presupponga in modo inequivoco" (Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2007, n. 14765, Rv. 598174-01). Orbene, l'evenienza da ultimo descritta è quella che ricorre ne! caso di specie, secondo quanto eme.rge dagli atti del giudizio, alla cui lettura questa Corte è abilitata, quale giudice del "fatto processuale", essendo stato dedotto un "error in procedendo" (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent. 5 agosto 2019, n. 20924, Rv. 654799-01; Cass. Sez.6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01). La società terza chiamata in giudizio - effettiva conduttrice dell'immobile locato - ha, difetti, affermato, nella propria comparsa di costituzione in primo grado, di aver diritto "al pagamento di un'indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione (...) atteso che l'ente camerale ben era a conoscenza dell'utilizzo dell'immobile avendone accertato l'utilizzo fattone dal conduttore", facendo, per di più, esplicito riferimento - nelle note autorizzate del 15 novembre 2016, che precedettero l'emissione ccIrvi-nri-rm rtrimn _ "rIni-nren Ani 4-nrminc. Li 1/4..114 I 11-V i I-1.1 V i [OSCURATO:PERSONA] I IV y i ..-3V eisil di decadenza di cui al (...) citato art. 80 per mancato esercizio da parte del locatore dell'azione di risoluzione del contratto". Nessuna violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., pertanto, sussiste nel caso che occupa, come sostenuto invece dalla ricorrente, secondo cui la decadenza "de qua" sarebbe stata eccepita per la prima volta solo in appello. 7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8. In ragione del rigetto del ricorso, .suissiste a carico della ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. R, rnmm› 1-cAtpr, mAggin 90M, l n . i PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Verona a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 2.500,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% enri .ne•r-clee-r.r; lesnr," tAL.n...c.Dovi i 1.31 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deci
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