CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso, nonché del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Trieste, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato le richieste di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze in data 7 e 16 settembre 2021, rispettivamente del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e del G.i.p. del Tribunale di Trieste (avendo, invero, il primo dichiarato, contestualmente alla convalida e all'applicazione della custodia cautelare in carcere, la propria incompetenza territoriale a favore del secondo), con la quale ultima, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., veniva applicata al suddetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di lesioni personali aggravate. Lo stesso Tribunale, con la medesima ordinanza, ha poi, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Trieste, riformato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trieste, ritenendo sussistente, oltre al pericolo di recidiva, unica esigenza cautelare ravvisata da quest'ultimo, anche il pericolo di fuga, ed applicando a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, attesa la rilevabilità d'ufficio della mancanza, nell'ordinanza che dispone • la misura cautelare, della descrizione sommaria del fatto e dell'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e vizio di motivazione. La difesa evidenzia che Islami è stato interrogato in sede di fermo di indiziato di delitto ex art. 384 cod. proc. pen. e che allo stesso è stata contestata una pre-imputazione nella forma alternativa (tentato omicidio/lesioni aggravate), di talché egli non avrebbe preso cognizione del fatto storico e dello speculare titolo di reato addebitatogli, in violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. che prescrive a pena di nullità la descrizione anche sommaria del fatto storico imputato e della norma che si ritiene violata. Lamenta il difensore che, pur trattandosi di nullità rilevabile ex officio, il Tribunale per il riesame nulla avrebbe rilevato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene invocata la nullità - dell'ordinanza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 294 cod. proc. pen., per omesso interrogatorio dell'indagato a seguito di riemissione dell'ordinanza custodiale da parte del giudice triestino, fondata su elementi indiziari nuovi rispetto a quelli utilizzati dalla autorità giudiziaria nel primo provvedimento emesso con contestuale dichiarazione di incompetenza ex art. 27 cod. proc. pen.; e in subordine l'inefficacia della misura in atto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 294, comma 1, e 302 cod. proc. pen. La difesa rileva, invero, che i nuovi elementi probatori sono costituiti a) dalla comunicazione della P.g. slovena, che segnalava l'ingresso in Slovenia dalla Croazia, alle ore 9.15 del 3 settembre 2021, dell'auto [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe accompagnato sul luogo dei fatti la Golf nera a bordo della quale si sarebbero poi allontanati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], b) dalle riprese effettuate dalle video-camere di sicurezza poste a bordo degli autobus cittadini ed utilizzate al fine di ricostruire la vicenda e i partecipanti (richiamati, detti elementi, a pag. 4 dell'ordinanza in esame); e che, nonostante la novità degli stessi, il giudice triestino non ha proceduto all'interrogatorio di Islami ex art. 294 cod. proc. pen. Si duole la difesa che il Tribunale del riesame, nell'affermare che [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso della facoltà di non rispondere, è incorso in un errore percettivo, non essendosi l'interrogatorio mai tenuto dinanzi al G.i.p. triestino. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si denunciano violazione del combinato disposti) di cui agli artt. 309 e 27 cod. pro. c. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), stesso codice, e contestuale vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame valutato e utilizzato nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato l'ordinanza del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] assorbita e superata dall'emissione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trieste. E ciò in violazione del principio del ne bis in idem cautelare. 2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono rilevati violazione degli artt. 56 e 116 cod. pen. e omissione motivazionale sugli elementi addotti dalla difesa e dal G.i.p. triestino, che escludeva per il ricorrente l'ipotesi di tentato omicidio. Osserva il difensore che quest'ultimo giudice aveva ritenuto configurabile il tentato omicidio solo per coloro che risultavano, a livello indiziario, avere usato armi da fuoco, escludendo detta ipotesi per gli altri, tra cui [OSCURATO:PERSONA]; e che il Tribunale del riesame, pur non modificando il titolo cautelare a carico del ricorrente, ha ritenuto fondata l'ipotesi assunta dal P.m. nel suo appello di una legittima contestazione anche per il ricorrente di tentato omicidio. E ciò senza adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata richiesto in casi simili. Rileva la difesa di avere un concreto interesse ad impugnandum prestando il fianco l'ordinanza impugnata ad una modifica di contestazione cautelare. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis) e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. e omessa motivazione in merito al soddisfacimento dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga con altre misure e in particolare con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, quale misura in atto. Secondo la difesa il collegio non ha tenuto in debita considerazione elementi favorevoli all'Islami, quali il fatto che lo stesso è presente in maniera radicata sul territorio italiano, legato ad attività lavorativa, e anche la circostanza che veniva fermato a pochi chilometri da Trieste e a distanza temporale di pochissimo tempo dagli accadimenti; e ha omesso totalmente di motivare circa l'attualità e la concretezza dell'esigenza cautelare e circa la proporzionalità ed adeguatezza della misura carceraria estrema rispetto al fatto contestato. La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore ha trasmesso via PEC motivi aggiunti, nei quali rileva che il Tribunale del riesame per giustificare l'accoglimento dell'appello fa riferimento ad un'ipotetica condanna superiore a tre anni anche di [OSCURATO:PERSONA], mentre questi risulta essere stato poi condannato, come da sentenza allegata a detti motivi, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. Con conseguente illegittimità della misura della custodia cautelare in carcere in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso, mentre il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata richiamando in particolare i motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237(112; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206). Orbene, giova premettere che nel caso in esame la motivazione dell'ordinanza impugnata procede, previa disamina di tutto il materiale investigativo, ad una valutazione completa e coerente con le risultanze procedimentali sia dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], che delle esigenze cautelari ravvisabili nella specie. E ciò dopo essersi confrontata analiticamente con tutti i rilievi difensivi, in buona parte aspecificamente reiterati in questa sede. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Confrontando, invero, il tenore letterale dell'art. 417 cod. proc. pen., che, nel disciplinare i requisiti della richiesta di rinvio a giudizio, prescrive l'enunciazione "in forma chiara e precisa" dell'addebito, e quello dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che si limita a richiedere la "descrizione sommaria del fatto", emerge che solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale l'imputazione si cristallizza in una formulazione definitiva, salva l'eventualità di modifiche. Diversamente, ai fini cautelari, è sufficiente un'enunciazione dell'addebito tale da consentire all'incolpato di comprenderne il fulcro e le coordinate cronologiche, topografiche e modali essenziali, sì da poter esercitare il diritto di difesa, non essendo neppure necessario che le ipotesi di reato contestate siano formalmente trasfuse in autonomi e specifici capi di imputazione, potendo esse risultare anche dal contesto della motivazione. E' di tutta evidenza che nessuna violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. è ravvisabile nel caso in esame. Invero, il fatto analiticamente descritto come partecipazione attiva al commando organizzato e composto da oltre 10 soggetti appartenenti alla famiglia Islami, tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], e aggressione armata con effetti lesivi, veniva ricondotto per quanto riguarda l'imputato per cui si procede in questa sede dal G.i.p. di Trieste, a fronte della contestazione alternativa, al delitto di lesioni aggravate (mentre il G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] aveva ravvisato a carico di entrambi il tentato omicidio). Il Tribunale del riesame, in aderenza ai principi indicati, ha, quindi, correttamente ritenuto che il ricorrente fosse stato in grado di conoscere il fatto per cui era stata richiesta la misura cautelare e di approntare la propria difesa. 1.2. Manifestamente infondato, reiterativo, generico e aspecifico è il secondo motivo di ricorso. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente, non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia a seguito della rinnovazione della misura ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a meno che non siano contestati all'indagato fatti nuovi, idonei ad incidere significativamente sull'episodio addebitato, rendendolo diverso o ulteriore (si veda per tutte, da ultimo, Sez. 6, n. 3169 del 23/11/2021 - dep. il 2022, Pannaci, Rv. 282746: fattispecie in cui la Corte ha escluso che le sopravvenute dichiarazioni rese da un coindagato rendessero necessaria la rinnovazione dell'interrogatorio, in quanto meramente confermative di elementi di fatto già acquisiti). Dall'analisi degli elementi indiziari a fondamento dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trieste non si ricava alcunché di diverso rispetto a quanto indicato nell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], risultando la comunicazione indicata dalla difesa rielaborativa di dati che già erano in atti al pari delle videoriprese e che comunque non avevano alcuna valenza decisiva, come emerge dalla disamina svolta dalla stessa ordinanza di riesame, con la quale il motivo di ricorso non si confronta. 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' vero che il Tribunale del riesame in più punti riprende le valutazioni compiute sia dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che dal G.i.p. del Tribunale di Trieste in sede di conferma, queste ultime assorbenti rispetto alle prime svolte dal giudice territorialmente incompetente. • Ma è anche vero che ciò avviene solo a fini espositivi, con una metodologia redazionale che non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem. Va a tale riguardo anche considerato che, in tema di misure cautelari emesse ex art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente ben può motivare per relationem con riferimento all'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, p- urchè la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità (Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, P.m. in proc. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266557 e conf. sent. nn. 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466 del 2016, n.m.). 1.4. Manifestamente infondate e aspecifiche sono le censure di cui al quarto motivo di ricorso alla luce delle stesse argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dell'ordinanza impugnata. Non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione complessivamente considerata (si veda per tutte Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 - dep. 12/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275500). Nel caso in esame il Tribunale del riesame riporta sia la ricostruzione giuridica operata dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ritenuto di ravvisare il dolo omicidiario nella forma del dolo alternativo, sia quella compiuta dal G.i.p. del Tribunale di Trieste, che ha ricondotto alla fattispecie del tentato omicidio coloro per i quali vi sia la prova dell'utilizzo di un'arma da fuoco, mentre per coloro che vi abbiano partecipato brandendo attrezzi da edilizia ha preferito fare ricorso alla fattispecie delle lesioni personali, sia quella a fondamento dell'atto di appello del P.m. presso il Tribunale di Trieste, il quale ha sostenuto che gli elementi indiziari imponessero una qualificazione a norma dell'art. 116 cod. pen. evidenziando anche che pure coloro che, in quell'episodio, non risultano avere utilizzato armi da fuoco hanno comunque agito con efferata violenza e che il soggetto, le cui condizioni cliniche sono apparse più gravi, non è stato attinto da colpi d'arma da fuoco quanto da bastonate, dovendo pertanto tutti rispondere di tentato omicidio. All'esito di detta disamina il suddetto Tribunale ritiene che sia condivisibile la critica che il Pubblico ministero appellante ha condotto nel suo gravame e che ben possa astrattamente ravvisarsi il concorso quantomeno nella forma dell'art. 116 cod. pen. di tutti i partecipanti nella condotta di chi abbia commesso il reato più grave (tentato omicidio). Ugualmente però non ritiene di dovere addivenire ad una formale riqualificazione della condotta ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA]; e ciò sia perché la stessa non comporterebbe alcuna diretta conseguenza sul piano cautelare, giacché anche la diversa e meno grave qualificazione ritenuta dal G.i.p. egualmente legittimerebbe l'adozione della misura cautelare più grave, giustificata dall'entità dei fatti, sia perché sarebbe prematura rispetto allo stato delle indagini. Mancando una riqualificazione le censure non sembrano supportate da alcun interesse e comunque non colgono nel segno, incorrendo nella aspecificità oltre che nella manifesta infondatezza, laddove lamentano un mancato confronto con la ricostruzione giuridica offerta dal G.i.p. del Tribunale di Trieste ovvero con i rilievi difensivi. 1.5. Manifestamente infondate, aspecifiche e reiterative sono anche le doglianze di cui al quinto motivo. Evidenzia, invero, il Tribunale del riesame che, ferma restando la qualificazione giuridica delle condotte poste in essere da Arton e [OSCURATO:PERSONA] riferita al reato di lesioni pluriaggravate, la pericolosità dei predetti non può essere differenziata in ragione della partecipazione alla precedente aggressione del 7 luglio 2021, come invece risulta avere fatto il G.i.p. del Tribunale di Trieste (diversamente da quello di [OSCURATO:PERSONA] che optava per la custodia in carcere per entrambi i prevenuti). Rileva che, se, come sostiene il G.i.p. di Trieste, è l'aggressione del 4 settembre 2021 a rappresentare il vero salto di qualità nella determinazione criminale, è proprio a questa vicenda che occorre dare rilievo per delineare i contorni della pericolosità dei prevenuti e non a quella che precede, apparendo sostanzialmente pari la pericolosità dei suddetti e apparendo, pertanto, per entrambi la sola misura cautelare massima idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva specifica e il pericolo di fuga. Sottolinea, ancora detto Tribunale, come il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia ormai da tempo radicato sul territorio nazionale, svolgendo la sua funzione di contabile e addetto alla sicurezza dei cantieri alle dipendenze delle imprese di famiglia, non escluda la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, in considerazione del comportamento tenuto nell'immediatezza dallo stesso, il quale, diversamente dagli altri correi (recatisi subito dopo il fatto nelle proprie case), insieme .ad [OSCURATO:PERSONA] fuggiva verso Monfalcone in modo da far perdere le tracce e poter poi in un secondo momento riparare all'estero, fidando nell'allentamento dell'allarme e delle ricerche a seguito del trascorrere del tempo. Conclude per l'accoglimento, quanto alla sussistenza di siffatto pericolo di fuga, escluso in ultimo dal G.i.p. di Trieste (mentre il G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] convalidava il fermo ritenendolo sussistente), dell'appello del P.m. Rileva a tale riguardo che il riconoscimento di detto pericolo non richiede che la fuga sia diretta verso un paese estero, potendo bastare un comportamento che altrimenti riveli, in concreto, l'intento di sottrarsi al processo e alle sue eventuali conseguenze sanzionatorie. Il Tribunale del riesame, valorizzando il comportamento tenuto dal prevenuto nell'immediatezza del fatto e comunque il particolare profilo di pericolosità, collegato altresì alla gravi modalità e alle conseguenze dell'aggressione posta in essere, non senza avere considerato la circostanza che la difesa assume ignorata del radicamento sul territorio italiano, ritiene adeguata e proporzionata la sola misura custodiale massima, lungi dal non approfondire il criterio di adeguatezza e proporzionalità ovvero la concretezza e attualità dei pericula libertatis che ancora una volta il motivo di ricorso assume essere stati trascurati incorrendo nella aspecificità e nella manifesta infondatezza. 2. L'inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen., ai motivi nuovi, che pertanto non potranno essere presi in considerazione ancorché richiamati nelle conclusioni difensive. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.Vanno disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e con