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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09929/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Frosinone il 10/12/2020, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata dal detenuto in relazione ai quattro semestri oggetto di vaglio.

Il provvedimento impugnato veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che l'istante aveva scontato la pena il 12/07/2020, con la conseguenza che il suo reclamo, mirando a ottenere la liberazione anticipata in relazione a una pena detentiva già espiata, risultava sprovvisto di legittimazione a ricorrere per carenza di interesse.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti della liberazione anticipata, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma facendo erronea applicazione dei principi che governano il beneficio penitenziario invocato.

Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere l'istanza di liberazione anticipata presentata da Raffaele, non aveva tenuto conto dell'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che gli riconosceva un "credito di pena", che avrebbe potuto utilizzare, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. peri., in relazione a un successivo, eventuale, periodo di detenzione.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. In via preliminare, deve esaminarsi il profilo della legittimazione a ricorrere di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento impugnato, riguardante l'istanza di liberazione anticipata presentata in relazione ai quattro semestri presupposti, che devono essere valutato alla luce del fatto che il ricorrente aveva interamente espiato la pena il 12/07/2020.,r Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva eminentemente utilitaristica.

Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione, che, nel nostro caso, riguarda l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01).

Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita, nel caso di specie, dalla legittimità della pretesa del ricorrente di essere scarcerato prima della data individuata quale fine pena, stabilita per il 12/07/2020.

Tale requisito presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo al ricorrente, la cui attualità doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno - al contrario di quanto si è verificato nel caso in esame, in conseguenza della scarcerazione di Riccardo - per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv, 265131-01).

In questa cornice, non appaiono pertinenti i riferimenti a un possibile "credito di pena", atteso che le frazioni detentive per le quali il condannato richiede la fungibilità in sede esecutiva non possono precedére il reato, ma solo seguirlo, con la conseguenza che tale disciplina non può essere applicata per un reato che non risulta ancora commesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8109 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzolaio, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, dep. 09/06/2000, Palomba, Rv. 216418-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Frosinone il 10/12/2020, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata dal detenuto in relazione ai quattro semestri oggetto di vaglio. Il provvedimento impugnato veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che l'istante aveva scontato la pena il 12/07/2020, con la conseguenza che il suo reclamo, mirando a ottenere la liberazione anticipata in relazione a una pena detentiva già espiata, risultava sprovvisto di legittimazione a ricorrere per carenza di interesse. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti della liberazione anticipata, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma facendo erronea applicazione dei principi che governano il beneficio penitenziario invocato. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere l'istanza di liberazione anticipata presentata da Raffaele, non aveva tenuto conto dell'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che gli riconosceva un "credito di pena", che avrebbe potuto utilizzare, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. peri., in relazione a un successivo, eventuale, periodo di detenzione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, deve esaminarsi il profilo della legittimazione a ricorrere di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento impugnato, riguardante l'istanza di liberazione anticipata presentata in relazione ai quattro semestri presupposti, che devono essere valutato alla luce del fatto che il ricorrente aveva interamente espiato la pena il 12/07/2020.,r Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione, che, nel nostro caso, riguarda l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita, nel caso di specie, dalla legittimità della pretesa del ricorrente di essere scarcerato prima della data individuata quale fine pena, stabilita per il 12/07/2020. Tale requisito presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo al ricorrente, la cui attualità doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno - al contrario di quanto si è verificato nel caso in esame, in conseguenza della scarcerazione di Riccardo - per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv, 265131-01). In questa cornice, non appaiono pertinenti i riferimenti a un possibile "credito di pena", atteso che le frazioni detentive per le quali il condannato richiede la fungibilità in sede esecutiva non possono precedére il reato, ma solo seguirlo, con la conseguenza che tale disciplina non può essere applicata per un reato che non risulta ancora commesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8109 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzolaio, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, dep. 09/06/2000, Palomba, Rv. 216418-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022.
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