CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on rinvio dell’impugnato provvedimentoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 5 marzo2026, ha accolto il reclamo proposto dal detenuto XXXXXXXXXXX avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanzadi concessione di un permesso di necessità di quattro ore per potere incontrarepresso una struttura esterna la moglie e la figlia, entrambe sofferenti di svariatepatologie.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Sassari per violazione dell’art. 30 Ord. pen e vizio dimotivazione.Il permesso di necessità ha come indefettibile presupposto un eventofamiliare di tale gravità da incidere nell’esperienza umana del detenuto inmaniera tale da imporre la sua presenza.La eventuale cronicità della situazione familiare non può consentire chequello che è un beneficio eccezionale diventi una concessione reiterabile.Osserva il ricorrente che non è provata la sussistenza di patologie cheimpediscano la fruizione di colloqui in presenza; la concessione annuale di talepermesso finisce per rendere strutturale ciò che invece deve essere eccezionale,realizzando proprio il risultato che questa Corte vuole scongiurare.Inoltre, non è stato chiarito se vi fosse o meno la possibilità di mantenere irapporti tramite video colloqui.Il ricorrente sottolinea che la circostanza che i cognati del detenuto, fratellidella moglie, siano tutti soggetti di spicco di un clan camorristico avrebbe dovutoindurre a maggiori approfondimenti, così come la concessione del permesso inNapoli-Barra, anziché a [OSCURATO:PERSONA] come il precedente, è del tuttoimmotivata; il Procuratore generale ricorrente sottolinea che erroneamente ilTribunale ha ritenuto poco rilevante la criticità consistita nel fatto che, nel corsodel precedente permesso, il detenuto aveva incontrato un soggetto pregiudicato,asseritamente il fidanzato della figlia, violando il divieto di incontrare personediverse dai familiari.2. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.L’art. 30 comma 2 Ord. pen. stabilisce che permessi analoghi a quelliconcedibili nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di unconvivente possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari diparticolare gravità.Il permesso di necessità, disciplinato dall'art. 30 Ord. pen., è istituto alla cuiconformazione concorrono - come da questa Corte più volte rimarcato (Sez. 1, n.15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01; Sez. 1, n. 46035 del21/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261274-01) - i tre requisiti dell'eccezionalità dellaconcessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e dellacorrelazione dello stesso con la vita familiare.Circa il concetto di evento vi è stata una evoluzione ermeneutica che hapreso le mosse da Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Ribisi, Rv. 275250-01 cheaffermava che sono estranee all'applicazione dell'art. 30 Ord. pen. fattispecie, incui rilevavano malattie di familiari, ancorché gravi e progressive, aventi naturacronica, o cronicizzata; tale condizione patologica, connotata da protrazioneindefinita nel tempo, è stata ritenuta non conciliabile con il caratterestraordinario della misura.Come sottolineato da Sez. 1, Sentenza n. 39608 del 2019 n.m., il rigore diuna tale impostazione meritava di essere temperato, in funzione di una più latatutela del principio di umanità della pena, in sintonia con i principi espressidall'art. 27, terzo comma, Cost.In tale direzione si era posta Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv.274655-01, che ha, in particolare, accolto nella nozione di «eccezionalità» di cuiall'art. 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione che,all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini diparticolare gravità per la vita familiare del detenuto, come, nella specie, è stataconsiderata l'assenza di visite di un familiare, da tempo protrattasi, a causa dioggettive difficoltà del medesimo di raggiungere il luogo di detenzione.Nella stessa ottica, Sez. 1, n. 36329 del 27/11/2015, dep. 2016, Lovreglio,ha ritenuto legittimo il rilascio di un permesso di necessità funzionale alla visitadi uno stretto congiunto affetto da grave disabilità psichica.[OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 56195 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg, Rv. 274655 – 01 si è posta nelmedesimo solco interpretativo, affermando che «nulla pertanto impedisce diconsiderare nella categoria normativa di "evento", ai fini della concedibilità delpermesso di cui all'articolo 30 ord. pen., la strutturazione diacronicamenteprogressiva di una condizione che, all'esito di un periodo particolarmente lungocome nel caso ora in esame e cioè di oltre due anni, si faccia apprezzare intermini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto.A ben considerare, del resto, l'etimologia del termine "evento" non giustificainterpretazioni che identifichino soltanto nei fatti singolarmente apprezzabili,quelli che in qualche modo segnano una discontinuità con la situazionepregressa, il titolo capace di giustificare la concessione del permesso.Evento è ciò che viene fuori, e quindi anche quel dato collegato allacondizione preesistente; occorre però che esso sia tale da imporsifenomenicamente, anche soltanto per una maggiore e significativa intensità deicaratteri già riscontrabili nello status quo ante.»L’attuale punto di approdo delle linee ermeneutiche di questa Corte circa ilpermesso di necessità afferma che ai fini della concessione del permesso dinecessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., « l'evento familiare diparticolare gravità» può consistere anche nella progressiva strutturazione neltempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché,per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere icontatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella suavicenda umana (Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C., Rv. 289633 - 01: inmotivazione, la Corte ha indicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalitàdell'evento, ai fini della reiterabilità del permesso per il medesimo accadimentofamiliare, l'intensità del legame affettivo, la possibilità di tenere contatti con ilfamiliare con modalità alternative e il tempo intercorso dall'ultimo contatto).Dunque, l’evento familiare che consente la concessione del permesso non èsolo un accadimento puntuale, ma può essere correlato ad una situazionepatologica cronica.In questo senso si era già espressa questa Corte con Sez. 1, n. 30555 del18/05/2023, Zagaria, n.m., affermando che «la definizione lessicale di eventorimanda a "fatto o avvenimento determinante nei confronti di una situazionesoggettiva od oggettiva", accezione che non valorizza il dato dell'unicità osingolarità del fatto, bensì a quello del rilievo decisivo in relazione ad unasituazione, che, nel caso in esame, è quella delle relazioni familiari. Dunque,costituisce "evento familiare di particolare gravità" quella situazione storicamenteindividuata, che può manifestarsi in un accadimento unico ovvero in unacondizione stabilizzata, che abbia la valenza di segnare l'intensità della relazionefamiliare»; circa poi il requisito della eccezionalità ha affermato che «l'ulteriorerequisito inerente alla frequenza della concessione ("eccezionalmente") haspecifico significato - e ciò conferma l'interpretazione data - proprio con lesituazioni consolidate, di tal che in presenza di una condizione stabilizzata che siadi particolare rilievo nelle relazioni familiari il permesso di necessità potrà essereconcesso una tantum o, comunque, con una frequenza che non lo renda"ordinario".»La già menzionata pronuncia Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C. evidenzacome la questione interpretativa si accentri «sul modo di declinare l'eccezionalitàstessa e sul rapporto tra stabilità della condizione familiare e reiterabilità dellaconcessione, imponendo al giudice un accertamento rigoroso ma non aprioristico,ancorato, in generale, alla concreta intensità del legame affettivo, all'effettivaimpossibilità di modalità alternative di contatto, al tempo trascorso dallaprecedente fruizione del beneficio e al rischio di trasformazione del permesso inprassi ordinaria, secondo una valutazione complessiva coerente con la funzioneumanizzante dell'art. 30, comma 2, ord. pen.».2. In ragione di tale coordinate ermeneutiche - che non escludonoaprioristicamente la reiterabilità del beneficio in presenza di una situazionecronica e dunque, tendenzialmente stabile, ma che impongono - proprio per lanecessità di non snaturare la natura eccezionale del beneficio, intesa come limitealla frequenza della concessione del medesimo - la valutazione approfondita diuna serie di condizioni, che possono essere esemplificate nell'accertamentoeffettivo dell'intensità e della concretezza del legame affettivo, nella realepossibilità di mantenere il rapporto affettivo attraverso strumenti alternativi, neltempo intercorso dall'ultimo contatto o dalla precedente fruizione del permesso -il provvedimento impugnato si appalesa erroneo.Infatti, per rispettare il requisito della eccezionalità della concessione delpermesso, punto fermo non può non rimanere il carattere isolato - se nonpropriamente unico e non rinnovabile - della stessa, ribadito e rispettato dalledecisioni testé menzionate (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39608 del 2019). Ilsuperamento di tale presupposto snaturerebbe significato e funzione dell'istituto,assegnandogli ordinaria valenza ordinamentale, e di reinserimento sociale, al cuisoddisfacimento sono viceversa destinate, in relazione agli sviluppi deltrattamento, le normali misure premiali.Nel caso in esame, come sottolineato dal ricorrente, manca unadocumentazione che attesti che le patologie di cui sono affette le congiunte deldetenuto non consentano alle medesime di effettuare colloqui di persona; inoltreè pacificamente ammessa la possibilità di mantenere contatti in altra maniera,con i video-colloqui.Inoltre, nell’impugnato provvedimento è affermato espressamente che ipermessi di necessità vengono concessi con cadenza prestabilita (uno all’anno):ciò crea una reiterazione di fatto dei medesimi che da eccezionali si sonotrasformati in ordinari; tale prassi si pone in aperto contrasto con la lettera dellanorma, anche per come interpretata da questa Corte, che richiede comunquel’eccezionalità della concessione, eccezionalità che è la misura in primis allafrequenza con cui il medesimo viene concesso.Altrettanto fondati appaiono i rilievi relativi alle criticità verificatesi inoccasione della fruizione del precedente permesso, stante il fatto che il detenutoha incontrato una persona che, indipendentemente dal legame con le congiuntedel detenuto, Prisco non era autorizzato ad incontrare.Di tali criticità vien dato atto nel provvedimento impugnato che le superacon una motivazione del tutto incongrua, poiché ritiene non rilevante laviolazione delle prescrizioni in ragione del fatto che la persona incontrata sarebbestato il fidanzato della figlia, senza negare che si trattava di persona che ildetenuto non era autorizzato ad incontrare.2. Per le sopra esposte ragioni il provvedimento impugnato deve essereannullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Sassari.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.