CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42502/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5.24-ifi 1 e conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che dopo breve discussione ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che il 7 novembre 2020 ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dallo stesso ricorrente avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino che il 28/9/2020 aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ad una pluralità di imputazioni: partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "[OSCURATO:PERSONA]", aggravata dalla disponibilità di armi (capo 1), partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, pluriaggravata dalla disponibilità di armi, dalla finalità di agevolare l'attività mafiosa e dal metodo mafioso (capo 29), concorso nella detenzione di armi e di munizionamento, nonché di arma clandestina e ricettazione di questa, aggravate dalla finalità di agevolare l'attività mafiosa (capi 5, 6 e 7), concorso in detenzione di armi da guerra (capo 9), estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo 11) e spaccio continuato di stupefacenti (capo n. 53). 2. Il ricorso del Malandrino si articola in due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio dell'autonoma valutazione del giudice, per non avere l'ordinanza impugnata in alcun modo considerato i rilievi esposti nel ricorso difensivo, riportandosi alle medesime considerazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari mediante il pedissequo ricalco della richiesta del pubblico ministero e della CNR conclusiva. Senza alcuna valutazione dei rilievi difensivi, a dire del ricorrente, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare stralci di captazioni telefoniche ed ambientali richiamate prima dal pubblico ministero e poi dal giudice per le indagini preliminari. 2.2. Violazione dell'art. 416 bis cod. pen. per essersi riconosciuta la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del Malandrino pur nel difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, non essendo emersa alcuna interlocuzione dello stesso con aderenti al sodalizio oggetto di indagini, se non con il Caniglia, ritenuto farne parte, non comprendendosi dall'ordinanza impugnata quale possa essere stato il contributo del Mandarino al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi generici o manifestamente infondati, comunque non consentiti nella presente sede. 3.1. Con un percorso argomentativo ampio ed articolato il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto, infatti, del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza del Malandrino in ordine a ciascuno dei reati addebitatigli, con una descrizione della genesi del sodalizio di stampo mafioso di cui si tratta, degli elementi indicativi della partecipazione del ricorrente allo stesso e dei diversi reati fine contestati, peraltro in diversi passaggi replicando espressamente ad argomentazioni difensive. Così, a mero titolo di esempio, alla pag. 4 dell'ordinanza impugnata si considerano le argomentazioni difensive secondo cui vi sarebbe una discrasia tra la costituzione delle due associazioni - quella di stampo mafioso e quella dedita al traffico di stupefacenti - e la commissione dei reati fine, e si replica che la nascita dell'associazione dedita al narcotraffico non sarebbe riconducibile ad un summit del 23/9/2019, bensì ad epoca precedente, avendo avuto il predetto summit una funzione meramente ricognitiva. Analogamente, ancora replicando ad argomentazioni difensive, l'intero paragrafo n. 3.2. di cui alle pagg. 7 e 8 dell'ordinanza impugnata è dedicato alla elencazione e descrizione degli indici di mafiosità del sodalizio, quali la formazione di una sorta di quadriumvirato conseguente ad un patto tra quattro esponenti apicali, ciascuno dei quali munito di una sua "batteria" di fedeli, la segretezza del vincolo, il carattere gerarchico di questo, con divisione dei ruoli, i rapporti di comparaggio, il controllo del territorio, il patto mutualistico tra gli associati, l'assistenza economica ai detenuti, il regime di intimidazione volto ad ottenere l'omertà, e la disponibilità di un vero e proprio arsenale militare. L'ordinanza ha, quindi, descritto come grazie all'attività intercettiva in corso, la polizia giudiziaria sia riuscita a sequestrare un vero e proprio arsenale di armi custodito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello di questo, Maurizio, presso l'abitazione del suocero, [OSCURATO:PERSONA], per conto del capo dei predetti [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato, quindi, ha descritto gli elementi gravemente indiziari della colpevolezza del Malandrino in relazione al concorso nell'estorsione consumata di cui al capo n. 11, sottolineando la sua partecipazione alle visite dei sodali alla persona offesa alla quale veniva offerta "protezione" in cambio di una percentuale sui proventi ricavati dalla sua attività, che corrispondeva settimanalmente nelle mani del Malandrino e di suo fratello. Infine, ha dato conto dell'attività intercettiva che ha visto il Malandrino coinvolto in numerosissimi colloqui aventi ad oggetto l'illecito traffico di stupefacenti che lo avrebbero reso protagonista del sodalizio dedito, appunto, al narcotraffìco. A fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata ampia, articolata e logicamente corretta, che ha dato conto anche delle ragioni per cui sono state disattese argomentazioni difensive, il primo motivo del ricorso del Malandrino è inammissibile per la sua assoluta genericità in quanto, premesso che non avanza alcuna contestazione in ordine alle accuse inerenti l'estorsione aggravata e spaccio stupefacenti che si assume svolto per conto di sodalizio ex art. 74 dpr 309/90, non specifica in alcun modo quali possano essere stati i rilievi difensivi non considerati dall'ordinanza in parola, né quali possano essere state le captazioni riportate nell'ordinanza valutate dal tribunale del riesame in modo "non autonomo" rispetto ai provvedimentio al suo esame. In tal modo, il motivo è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile perché esorbita - peraltro, con argomentazioni aspecifiche - dal controllo di legittimità sui provvedimenti in tema di libertà personale devoluti a questa Corte, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del 11/8/2014, Rv. 261400): l'ordinanza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto delle ragioni del provvedimento, evidenziando indizi granitici, già dinanzi ricordati, del carattere mafioso del sodalizio criminoso di cui il Caniglia risulta capo e promotore, del potere di intimidazione di questo e della disponibilità di armi, evidenziando anche la disponibilità, da parte del predetto Caniglia, di una "batteria" di compartecipi tra i quali il Malandrino ed il fratello risultano uomini di particolare fiducia. Gli indizi emersi dalle intercettazioni di conversazioni del ricorrente o del fratello con il Caniglia hanno trovato, infatti, inequivocabili riscontri nelle armi dagli stessi custodite a casa del suocero, il cui rinvenimento è stato consentito proprio da tali captazioni, nelle visite effettuate nel circolo della vittima dell'estorsione aggravata contestata, con la ricezione dei proventi settimanali dell'estorsione medesima, e perfino nella partecipazione ad incontri tra il Caniglia e [OSCURATO:PERSONA], da poco uscito dal carcere, volti a chiarire l'autorizzazione ai fratelli Malandrino a spacciare stupefacenti nel territorio di Manduria. Si tratta di argomentazioni che soddisfano ampiamente i requisiti di insindacabilità del provvedimento da parte del giudice di legittimità, con i quali, peraltro, il ricorso nemmeno si confronta, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio in parola conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'artt. 94 di •. a