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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 07711/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21922-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.

VICO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 4120/2020 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 29/6/2020; F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a saldo dell’opera professionale prestata, quale advisor finanziario, nell’ambito della situazione di crisi in cui la società si era venuta a creare prima di essere dichiarata insolvente.

2. Il Tribunale di Verona, a seguito dell’opposizione presentata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], riteneva che il saldo (pari a € 35.000) non corrisposto dell’intero compenso (di € 100.000) pattuito per l’ “incarico di prestare l’attività necessaria per la soluzione della crisi mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo ovvero mediante accordo di ristrutturazione” non fosse dovuto, risultando fondate tanto l’eccezione di pagamento, in relazione alla reale consistenza della prestazione compiuta, quanto l’eccezione di inadempimento sollevate dalla procedura.

3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 29 giugno 2020, ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per l’assenza di una motivazione o il carattere meramente apparente della stessa, sia in relazione Ric. 2020 n. 21922 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 - 2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 all’individuazione dell’obiettivo primario del mandato professionale, sia rispetto alla pretesa remuneratività degli acconti versati.

Nel contempo il mezzo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dei canoni ermeneutici di interpretazione del contratto: il Tribunale – a dire del ricorrente – ha liquidato la tesi secondo cui il fine dell’incarico professionale era la salvaguardia della continuità aziendale, suffragata dall’espresso contenuto del mandato professionale conferito, limitandosi a sostenere che la stessa non era convincente e senza aggiungere alcun ulteriore argomento.

Il raggiungimento di tale obiettivo imponeva di ritenere dovuto l’intero compenso pattuito.

Il provvedimento impugnato non spiega neppure – aggiunge il ricorrente – perché il 65% di quanto pattuito dovrebbe ritenersi remunerativo della reale consistenza dell’attività professionale prestata. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2233, commi 1 e 2, cod. civ., 13 l. 247/2012 e 13, comma 6, D.M. 55/2014 con riferimento all’eccezione di corrispettività tra attività compiuta e compenso dovuto: il conseguimento dell’obiettivo prioritario del mandato, il notevole impegno professionale profuso e l’elevato grado di complessità delle questioni trattate imponevano – in tesi - il riconoscimento dell’integrale compenso pattuito, nel rispetto di principio di corrispettività.

Peraltro, anche a voler accedere alla tesi secondo cui il mandato non sarebbe stato portato a termine dal professionista, il Tribunale doveva attenersi alle pattuizioni delle parti, secondo cui ai professionisti era dovuto un importo minimo di € 80.000. 4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 1460 e 1176, comma 2, cod. civ., con riferimento all’eccezione di inesatto Ric. 2020 n. 21922 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 - 3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 adempimento, e la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: il Tribunale, nel considerare la diversa valorizzazione degli assets aziendali contenuta nella memoria di chiarimenti e modifica della proposta concordataria del 19 aprile 2017, ha ritenuto che una simile emenda dimostrasse una complessiva inattendibilità dei dati attestati.

In questo modo era stato qualificato come inadempimento quello che, in realtà, era un atteggiamento collaborativo tenuto dai professionisti allo scopo di allineare prudenzialmente il piano alle indicazioni del commissario giudiziale.

La contestazione concernente la mancata verifica della conformità alle linee guida di settore dei criteri utilizzati dagli esperti estimatori, onde rilevare eventuali incongruenze ed illogicità nelle stime degli assets aziendali, costituiva poi un profilo di inadempimento diverso da quello allegato dalla procedura e valorizzato dal Tribunale di propria iniziativa, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

5. Il primo motivo di ricorso risulta in parte inammissibile, in parte infondato. 5.1 Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di pagamento sollevata dalla procedura perché la corresponsione del 65% del compenso pattuito doveva reputarsi remunerativa della reale consistenza dell’attività prestata.

Ciò in considerazione del fatto che l’attività professionale si era arrestata ancor prima dell’ammissione del concordato, in conseguenza della rinuncia alla relativa domanda depositata dopo che il Tribunale aveva fissato udienza ex art. 162, comma 2, l. fall..

In ogni caso, quand’anche si fosse voluto accedere alla tesi del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fine primario dell’incarico conferito era la salvaguardia della continuità aziendale, si sarebbe dovuto constatare come un simile mandato non fosse stato portato a termine, dato che il professionista Ric. 2020 n. 21922 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 - 4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 non aveva preso parte ad alcuno degli atti posti in essere dalla società nella fase successiva al concordato.

Si tratta di due ordini di argomentazioni, tra loro distinti e autonomi, singolarmente idonei a sorreggere, su un piano logico e giuridico, l’accertamento dell’esistenza di un adempimento soltanto parziale dell’incarico conferito e della conseguente impossibilità per il professionista di pretendere il pagamento integrale del compenso pattuito.

L'omessa impugnazione dell’ultima delle ragioni offerte rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla prima, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza. (Cass. 9752/2017). 5.2 Né è possibile sostenere una mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per cui il 65% della somma pattuita doveva ritenersi remunerativa della reale consistenza dell’attività prestata.

Il decreto impugnato, infatti, esibisce una motivazione senz’altro eccedente la soglia del minimo costituzionale, laddove, una volta offerta una ben comprensibile lettura della regola di necessaria corrispettività fra attività compiuta e compenso dovuto, con il conseguente obbligo di parametrare il credito del professionista alla reale consistenza della prestazione compiuta, osserva che nel caso di specie il pagamento del 65% di quanto pattuito “deve ritenersi remunerativo della reale consistenza di un’attività arrestatasi ancor prima dell’ammissione”.

La valorizzazione di un simile arresto dell’attività in epoca antecedente all’ammissione del concordato deve poi essere rapportata, per una sua piena comprensione in termini dimostrativi del mancato conseguimento del nucleo principale dell’incarico, alle due ipotesi interpretative fatte, subito dopo, dal collegio di merito rispetto alla natura dell’incarico Ric. 2020 n. 21922 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 - 5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 conferito al [OSCURATO:PERSONA], considerando, dunque, tanto il caso in cui il mandato avesse avuto ad oggetto il positivo esito della procedura concordataria, quanto l’eventualità che il professionista fosse stato chiamato a perseguire la salvaguardia della continuità aziendale (attività a cui il professionista, stando agli accertamenti del collegio di merito, non aveva preso parte).

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, deduce formalmente una violazione di norme di legge ma, nel fare questo, sostiene che il compito professionale affidato fosse stato completamente assolto, mirando così a rivedere la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito tramite una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. 8758/2017).

Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta, poi, che la questione concernente la necessità di corrispondere l’importo minimo stabilito in contratto sia mai stata sottoposta al vaglio del collegio dell’opposizione.

Il che comporta l’inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass.7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006), che trova applicazione anche in materia di opposizione allo stato passivo (Cass. 22006/2017), che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

7. Dai superiori rilievi discende l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, che investe le valutazioni compiute dal Tribunale rispetto all’eccezione di inadempimento sollevata dalla procedura.

In vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla Ric. 2020 n. 21922 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 - 6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 sul piano logico e giuridico (come nel caso di specie, dato che il Tribunale ha disatteso la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] vuoi perché il pagamento già avvenuto doveva considerarsi satisfattivo della reale consistenza della prestazione compiuta, vuoi per l’inesatto adempimento della prestazione professionale), la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.100, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 3 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 21922 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 - 7- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21922-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 4120/2020 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 29/6/2020; F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a saldo dell’opera professionale prestata, quale advisor finanziario, nell’ambito della situazione di crisi in cui la società si era venuta a creare prima di essere dichiarata insolvente. 2. Il Tribunale di Verona, a seguito dell’opposizione presentata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], riteneva che il saldo (pari a € 35.000) non corrisposto dell’intero compenso (di € 100.000) pattuito per l’ “incarico di prestare l’attività necessaria per la soluzione della crisi mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo ovvero mediante accordo di ristrutturazione” non fosse dovuto, risultando fondate tanto l’eccezione di pagamento, in relazione alla reale consistenza della prestazione compiuta, quanto l’eccezione di inadempimento sollevate dalla procedura. 3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 29 giugno 2020, ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per l’assenza di una motivazione o il carattere meramente apparente della stessa, sia in relazione Ric. 2020 n. 21922 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 all’individuazione dell’obiettivo primario del mandato professionale, sia rispetto alla pretesa remuneratività degli acconti versati. Nel contempo il mezzo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dei canoni ermeneutici di interpretazione del contratto: il Tribunale – a dire del ricorrente – ha liquidato la tesi secondo cui il fine dell’incarico professionale era la salvaguardia della continuità aziendale, suffragata dall’espresso contenuto del mandato professionale conferito, limitandosi a sostenere che la stessa non era convincente e senza aggiungere alcun ulteriore argomento. Il raggiungimento di tale obiettivo imponeva di ritenere dovuto l’intero compenso pattuito. Il provvedimento impugnato non spiega neppure – aggiunge il ricorrente – perché il 65% di quanto pattuito dovrebbe ritenersi remunerativo della reale consistenza dell’attività professionale prestata. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2233, commi 1 e 2, cod. civ., 13 l. 247/2012 e 13, comma 6, D.M. 55/2014 con riferimento all’eccezione di corrispettività tra attività compiuta e compenso dovuto: il conseguimento dell’obiettivo prioritario del mandato, il notevole impegno professionale profuso e l’elevato grado di complessità delle questioni trattate imponevano – in tesi - il riconoscimento dell’integrale compenso pattuito, nel rispetto di principio di corrispettività. Peraltro, anche a voler accedere alla tesi secondo cui il mandato non sarebbe stato portato a termine dal professionista, il Tribunale doveva attenersi alle pattuizioni delle parti, secondo cui ai professionisti era dovuto un importo minimo di € 80.000. 4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 1460 e 1176, comma 2, cod. civ., con riferimento all’eccezione di inesatto Ric. 2020 n. 21922 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 adempimento, e la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: il Tribunale, nel considerare la diversa valorizzazione degli assets aziendali contenuta nella memoria di chiarimenti e modifica della proposta concordataria del 19 aprile 2017, ha ritenuto che una simile emenda dimostrasse una complessiva inattendibilità dei dati attestati. In questo modo era stato qualificato come inadempimento quello che, in realtà, era un atteggiamento collaborativo tenuto dai professionisti allo scopo di allineare prudenzialmente il piano alle indicazioni del commissario giudiziale. La contestazione concernente la mancata verifica della conformità alle linee guida di settore dei criteri utilizzati dagli esperti estimatori, onde rilevare eventuali incongruenze ed illogicità nelle stime degli assets aziendali, costituiva poi un profilo di inadempimento diverso da quello allegato dalla procedura e valorizzato dal Tribunale di propria iniziativa, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. 5. Il primo motivo di ricorso risulta in parte inammissibile, in parte infondato. 5.1 Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di pagamento sollevata dalla procedura perché la corresponsione del 65% del compenso pattuito doveva reputarsi remunerativa della reale consistenza dell’attività prestata. Ciò in considerazione del fatto che l’attività professionale si era arrestata ancor prima dell’ammissione del concordato, in conseguenza della rinuncia alla relativa domanda depositata dopo che il Tribunale aveva fissato udienza ex art. 162, comma 2, l. fall.. In ogni caso, quand’anche si fosse voluto accedere alla tesi del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fine primario dell’incarico conferito era la salvaguardia della continuità aziendale, si sarebbe dovuto constatare come un simile mandato non fosse stato portato a termine, dato che il professionista Ric. 2020 n. 21922 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 non aveva preso parte ad alcuno degli atti posti in essere dalla società nella fase successiva al concordato. Si tratta di due ordini di argomentazioni, tra loro distinti e autonomi, singolarmente idonei a sorreggere, su un piano logico e giuridico, l’accertamento dell’esistenza di un adempimento soltanto parziale dell’incarico conferito e della conseguente impossibilità per il professionista di pretendere il pagamento integrale del compenso pattuito. L'omessa impugnazione dell’ultima delle ragioni offerte rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla prima, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza. (Cass. 9752/2017). 5.2 Né è possibile sostenere una mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per cui il 65% della somma pattuita doveva ritenersi remunerativa della reale consistenza dell’attività prestata. Il decreto impugnato, infatti, esibisce una motivazione senz’altro eccedente la soglia del minimo costituzionale, laddove, una volta offerta una ben comprensibile lettura della regola di necessaria corrispettività fra attività compiuta e compenso dovuto, con il conseguente obbligo di parametrare il credito del professionista alla reale consistenza della prestazione compiuta, osserva che nel caso di specie il pagamento del 65% di quanto pattuito “deve ritenersi remunerativo della reale consistenza di un’attività arrestatasi ancor prima dell’ammissione”. La valorizzazione di un simile arresto dell’attività in epoca antecedente all’ammissione del concordato deve poi essere rapportata, per una sua piena comprensione in termini dimostrativi del mancato conseguimento del nucleo principale dell’incarico, alle due ipotesi interpretative fatte, subito dopo, dal collegio di merito rispetto alla natura dell’incarico Ric. 2020 n. 21922 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 conferito al [OSCURATO:PERSONA], considerando, dunque, tanto il caso in cui il mandato avesse avuto ad oggetto il positivo esito della procedura concordataria, quanto l’eventualità che il professionista fosse stato chiamato a perseguire la salvaguardia della continuità aziendale (attività a cui il professionista, stando agli accertamenti del collegio di merito, non aveva preso parte). 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, infatti, deduce formalmente una violazione di norme di legge ma, nel fare questo, sostiene che il compito professionale affidato fosse stato completamente assolto, mirando così a rivedere la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito tramite una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. 8758/2017). Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta, poi, che la questione concernente la necessità di corrispondere l’importo minimo stabilito in contratto sia mai stata sottoposta al vaglio del collegio dell’opposizione. Il che comporta l’inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass.7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006), che trova applicazione anche in materia di opposizione allo stato passivo (Cass. 22006/2017), che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito. 7. Dai superiori rilievi discende l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, che investe le valutazioni compiute dal Tribunale rispetto all’eccezione di inadempimento sollevata dalla procedura. In vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla Ric. 2020 n. 21922 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21922/2020 Numero sezionale 1334/2022 Numero di raccolta generale 7711/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 sul piano logico e giuridico (come nel caso di specie, dato che il Tribunale ha disatteso la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] vuoi perché il pagamento già avvenuto doveva considerarsi satisfattivo della reale consistenza della prestazione compiuta, vuoi per l’inesatto adempimento della prestazione professionale), la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012). 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.100, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 3 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 21922 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 7- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f
Decreto Cassazione n. 07711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris