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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33945/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle seguenti condanne: a) sentenza emessa il 06/02/2015 dalla Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, passata in giudicato il 30/01/2017, che lo ha condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commessi in Caserta, Marcianise, [OSCURATO:PERSONA], Maddaloni, Casapulla e [OSCURATO:PERSONA], fino al mese di febbraio del 2008; b) sentenza emessa il 21/02/2019 dalla Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 27/10/2017, passata in giudicato il 13/04/2021, che lo ha condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. stup., commessi in Maddaloni, con condotta perdurante fino al mese di aprile del 2015.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., censurando in particolare la inadeguata considerazione delle argomentazioni addotte nella richiesta difensiva e lamentando, al contrario, la valorizzazione della sola distanza temporale esistente fra i fatti e della differente composizione soggettiva delle due compagini delinquenziali, delle quali ha fatto parte il condannato.

3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate.

Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione.

In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni.

Trattasi, infatti, di condotte che si collocano in differenti contesti spaziali e temporali e che di volta in volta rampollano, inoltre, dalla intraneità del Maiello a differenti sodalizi criminali.

La motivazione adottata dal Giudice dell'esecuzione, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle seguenti condanne: a) sentenza emessa il 06/02/2015 dalla Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, passata in giudicato il 30/01/2017, che lo ha condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commessi in Caserta, Marcianise, [OSCURATO:PERSONA], Maddaloni, Casapulla e [OSCURATO:PERSONA], fino al mese di febbraio del 2008; b) sentenza emessa il 21/02/2019 dalla Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 27/10/2017, passata in giudicato il 13/04/2021, che lo ha condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. stup., commessi in Maddaloni, con condotta perdurante fino al mese di aprile del 2015. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., censurando in particolare la inadeguata considerazione delle argomentazioni addotte nella richiesta difensiva e lamentando, al contrario, la valorizzazione della sola distanza temporale esistente fra i fatti e della differente composizione soggettiva delle due compagini delinquenziali, delle quali ha fatto parte il condannato. 3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione. In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni. Trattasi, infatti, di condotte che si collocano in differenti contesti spaziali e temporali e che di volta in volta rampollano, inoltre, dalla intraneità del Maiello a differenti sodalizi criminali. La motivazione adottata dal Giudice dell'esecuzione, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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