CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza del 5 dicembre 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale e due condotte di bancarotta semplice, condotte tutte unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti su detta aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la durata delle pene accessorie parificandola a quella della pena principale e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 30 settembre 2014, distratto la somma complessiva di euro 451.713,59 per finanziare le attività delle collegate [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], che già versavano in difficoltà economiche e senza conseguire alcun vantaggio (capo 1). Inoltre, al Magaletta si contesta di avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere, nella suddetta qualità, il fallimento della società (capo 2) e di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo irregolare o incompleto (capo 3). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in conseguenza del travisamento del contenuto della relazione di consulenza tecnica. Già il giudice di primo grado era incorso in un duplice travisamento. Il primo travisamento era consistito nell'omettere alcuni dati particolarmente rilevanti e le conclusioni del consulente. Quest'ultimo aveva evidenziato che il saldo creditorio della fallita nei confronti delle collegate si era ridotto alla data del fallimento, per effetto delle restituzioni ricevute, da euro 451.713,59 ad euro 171.883,70, un importo che era coperto dal valore dell'immobile di cui era intestataria una delle società collegate. Inoltre, il Tribunale non aveva considerato che le somme erogate dalla fallita alle società controllate erano state restituite da queste e dal Magaletta. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto le restituzioni un post factum irrilevante, ma tale conclusione era dovuta ad un'erronea lettura della consulenza che si era poi ripercossa sulla decisione del Giudice. Sul punto la Corte di appello non si è espressa, limitandosi ad accogliere acriticamente la motivazione della sentenza impugnata, incorrendo in tal modo nel medesimo errore del Giudice di primo grado ed ignorando che le risultanze della consulenza tecnica erano difformi dalle risultanze contabili.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216, primo comma, e 219 r.d. n. 267 del 1942 in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ed illogicità della motivazione in relazione alle motivazioni delle operazioni asseritamente distrattive. I giudici del merito avevano affermato che le operazioni di finanziamento erano distrattive, perché non effettuate nell'interesse della fallita, ma avevano valutato la sussistenza di vantaggi compensativi con un giudizio ex post, mentre la valutazione andava effettuata ex ante. L'interdipendenza tra le varie società risultava anche dai rapporti di reciproco finanziamento che emergevano dalla relazione di consulenza tecnica e la società controllante, ossia la fallita, non era indifferente alle sorti delle controllate, il cui fallimento si sarebbe inevitabilmente ripercosso sulla controllante, trattandosi di società con ragioni sociali similari costituenti espressione dello stesso gruppo familiare ed operanti in un contesto provinciale. E', quindi, illogica la motivazione della sentenza laddove si afferma che egli ha agito nel suo personale interesse o nell'interesse dei suoi familiari e non per la società poi fallita, specie ove si considerino le somme utilizzate dall'imputato per coprire i debiti della società. I finanziamenti erano diretti a tamponare situazioni contingenti delle società controllate e non a garantire vantaggi personali all'imputato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 216, primo comma, e 219 r.d. n. 267 del 1942 in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Dalla condotta del Magaletta non può ricavarsi la volontà di sottrarre garanzie ai creditori, perché egli aveva agito nell'interesse del gruppo di società; diversamente ragionando, anche le operazioni di restituzione attuate dalle società collegate integrerebbero condotte distrattive. L'unico criterio valido era quello del vantaggio compensativo, sicuramente esistente in virtù dei rapporti di interdipendenza tra le varie società e reso evidente dalla reciprocità dei finanziamenti, dal comune oggetto sociale, dal medesimo contesto territoriale. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta semplice documentale. Le irregolarità riscontrate nelle scritture contabili consistevano nell'omessa annotazione delle restituzioni dei finanziamenti ricevuti dalle controllate e tale omissione non recava pregiudizio ai creditori, ma al Magaletta; né veniva chiarito come detta omissione avesse inciso sulla possibilità di verificare la «regolarità sostanziale» del movimento degli affari ed in cosa consistesse detta «regolarità sostanziale». Il delitto non poteva ritenersi sussistente sol perché non erano stati rispettati requisiti puramente formali nella tenuta della contabilità, essendo comunque possibile la ricostruzione del patrimonio sociale. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Nel caso di specie, il travisamento della relazione del consulente tecnico non era stato dedotto con l'appello, cosicché il motivo di ricorso, in applicazione del principio sopra esposto, risulta inammissibile. 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, risultano inammissibili perché manifestamente infondati. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo gruppo, dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545). E' ben vero che, qualora il fatto distrattivo si riferisca a rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo, il reato deve ritenersi insussistente se, operando una valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883). Nel caso di specie, invece, il ricorrente intende sostenere la sussistenza di vantaggi compensativi sol per effetto della appartenenza della società fallita e delle società beneficiarie dei finanziamenti al medesimo gruppo societario. Peraltro, egli stesso ammette che i finanziamenti erano volti esclusivamente a tamponare crisi di liquidità che avrebbero potuto condurre al fallimento le società collegate e quindi sostanzialmente ammette l'assenza di benefici compensativi e la sussistenza di vantaggi solo per le società beneficiarie. Né il ricorrente ha specificato nel ricorso quali sarebbero i vantaggi compensativi che la fallita avrebbe potuto conseguire attraverso la concessione di finanziamenti a favore di società già in crisi. Si consideri che integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse infra-gruppo, ossia tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245136). Ne consegue, quanto all'elemento soggettivo, che è del tutto irrilevante che il Magaletta abbia agito allo scopo di arrecare benefici ad altre società del gruppo, ben sapendo egli che tali benefici venivano ad esse apportati arrecando pregiudizio alle ragioni dei creditori della società poi fallita. 3. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso inammissibile per manifesta infondatezza. In tema di bancarotta semplice documentale, deve osservarsi che è punito il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili. Trattasi di reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori (Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Albini, Rv. 215985). In tema di bancarotta semplice documentale, è invece estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942 il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, r.d. cit. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729). Ne consegue che del tutto correttamente i giudici dei merito, non avendo il Magaletta correttamente tenuto le scritture contabili della fallita e consentendo, tuttavia, le stesse la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, hanno ritenuto sussistente il delitto di bancarotta semplice documentale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa