CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giangrande, come in atti domiciliato,[OSCURATO:PERSONA] X, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 181/22 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 3 febbraio 2022;udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.1. Con sentenza n. 181/22, pubblicata in data 3 febbraio2022, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana haNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026accolto parzialmente -e, segnatamente, reputando nontassabili le aree scoperte- l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato quello del Comune di Pescia avverso lasentenza n. 68/10 della [OSCURATO:PERSONA] diPistoia, con la quale -giusta riunione- erano stati accoltiparzialmente i ricorsi della contribuente -essendo staterideterminate le sanzioni, da calcolare in base al criterio delcumulo giuridico e non del cumulo materiale- avverso gli avvisidi accertamento TARSU, annualità 2012, TARES, annualità2013, e TARI, annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, aventi adoggetto locali ed aree scoperte concessi in comodato da unente religioso alla contribuente ed ubicati nel territoriocomunale.2. Il Comune di Pescia ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a duemotivi di impugnazione.3. L’[OSCURATO:PERSONA] X ha resistito ed ha proposto,altresì, ricorso incidentale, affidato a tre motivi diimpugnazione, depositando, successivamente, memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è, nei termini di seguito specificati,fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.2. Con il primo motivo il ricorrente principale, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato laviolazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, deld.l. n. 328 del 1997 e del d.l. n. 8 del 1999, per essere stataesclusa la tassabilità delle aree scoperte non operativepertinenziali ed accessorie a locali tassabili, in mancanza,peraltro, di una denuncia o richiesta, in tal senso, da partedella contribuente.Numero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/20263. Il motivo è fondato.3.1. E’ opportuno rammentare, innanzi tutto, che la corteregionale toscana, sul presupposto che non fosse indiscussione “la natura non operativa delle aree scoperte”, quali“cortili interni, aree a verde, parcheggi, ecc.”, ha reputatosuscettibili di esenzione le aree de quibus (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4).3.2. Quanto alla non imponibilità delle aree scopertepertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione dellearee scoperte operative, deve evidenziarsi che si tratta di unacausa di esclusione del tributo di risalente impianto, entrata neltessuto normativo (cfr. l’art. 14, comma 4, d.l. n. 201 del2011, come sostituito dall’art. 10, comma 3, lett. a), d.l. n. 35del 2013, conv. dalla legge n. 6410 del 2013) in sostanzialerecepimento di quanto già previsto dall’art. 269, secondocomma, r.d. n. 1175 del 1931, come sostituito dall’art. 21d.P.R. n. 915 del 1982, e, successivamente, nella vigenza delregime relativo alla TARSU (cfr. l’art. 62, comma 1, d.lgs. n.507 del 1993), da una sequenza di decreti legge (cfr. l’art. 2,comma 4-bis, d.l. n. 599 del 1996, conv. dalla legge n. 5 del1997, l’art. 6 d.l. n. 328 del 1997, conv. dalla legge n. 410 del1997, l’art. 1, comma 3, d.l. n. 8 del 1999, conv. dalla legge n.75 del 1999), che ne hanno stabilizzato la disciplina adecorrere dal 1997 (cfr., con riferimento alla TIA, l’art. 49,comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 e, con riferimento alla TIA2,l’art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, conriferimento alla TARI, l’art. 1, comma 641, legge n. 147 del2013).Avuto riguardo a questo panorama normativo, è statoaffermato, nel segno di una sostanziale e complessivaNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026continuità delle discipline dettate in materia di TARSU, TIA,TARES e TARI, aventi tutte struttura autoritativa e nonsinallagmatica, con conseguente estensione dei principiinformatori dell’imposizione e generale doverosità dellaprestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica(cfr. Cass. n. 8088/20, Cass. n. 21490/22 e Cass. n.19631/2024), che, ai fini della tassabilità delle aree scoperte,rileva esclusivamente la loro natura operativa, intesa qualeidoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale ed all’areaprincipale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazionefunzionale, non rappresentano una mera estensione.La tassazione è esclusa, infatti, solo perle aree scoperte che, a mente della disciplina civilistica,abbiano le caratteristiche della pertinenza soggettiva edoggettiva rispetto al locale o all’area principale e purché nonsiano operative, tali dovendosi intendere quelle inidonee aprodurre rifiuti ulteriori rispetto al locale ed all’area principaleche già versa il tributo e che non rappresentano, dunque,un’estensione dell’attività svolta (cfr. Cass. n. 14257/25).3.3. Invero, sia pure con varianti lessicali, che, nelladisposizione di cui all’art. 14, comma 4, d.l. n. 201 del 2001,hanno trovato una più chiara formula espressiva -laddove èevidente che le “aree scoperte operative” legittimanoall’esercizio del potere impositivo, ancorché con riferimento asuperfici in rapporto di connessione funzionale con “localitassabili”- la fattispecie di esclusione de qua è stata ricondottada questa Corte, in precedenti arresti attinenti al regime dellaTARSU, alla disposizione di cui all’art. 62, comma 2, d.lgs. n.507 del 1993, essendosi rilevato che tale disposizione,nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali eNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare usocui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che siaprovata dal contribuente non solo la stabile destinazionedell’area ad un determinato uso, ma anche la circostanza chetale uso non comporta la produzione di rifiuti (cfr. Cass. n.5047/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 18500/17).Più di recente, in tema di TARES, è stato ribadito che latassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensidella disciplina dettata dal codice civile, presentano lecaratteristiche della pertinenza soggettiva ed oggettiva rispettoal locale o all’area principale e purché non siano operative,tenuto conto del fatto che l’operatività -come si è già avutomodo di accennare- consiste nell’idoneità aprodurre rifiuti ulteriori rispetto al locale ed all’area principalegià assoggettata a tassazione, non rappresentando, quindi,un’estensione dell’attività svolta (cfr. Cass. n. 14718/23).Il nesso di pertinenzialità, infatti, non esclude ex sel’imponibilità, allorquando involga un’area da considerarsioperativa come luogo di esercizio di un’attività funzionale allosvolgimento di quella principale, alla quale si raccordaprecipuamente lo stesso nesso pertinenziale (cfr. Cass. n.29247/25).3.4. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hannoaffermato la sussistenza del diritto all’esenzione sulla scortadella mera natura delle aree scoperte, tanto è vero che hannofatto riferimento a “cortili interni, aree a verde, parcheggi,ecc.”, senza effettuare un accertamento in concreto circa laloro idoneità alla produzione di rifiuti, in tal modo ponendosi incontrasto con i principi ai quali si è fatto testé cenno, vieppiùconsiderando che, in subiecta materia, le circostanze idonee adNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026escludere la produttività e la tassabilità devono essere -e, alriguardo, all’autorità giudiziaria adita è rimesso il relativoaccertamento- dedotte nella denuncia originaria o in quella divariazione e debitamente comprovate in base ad elementiobiettivi direttamente riscontrabili o ad idonea documentazione(cfr. Cass. n. 31460/19, Cass. n. 37022/22, Cass. n.13613/23, Cass. n. 24964/24, Cass. n. 32584/25 e Cass. n.7639/26).Ed, infatti, pur valendo il principio secondo il quale èl’amministrazione a dover fornire la prova della fontedell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente,viceversa, dimostrare la sussistenza delle condizioni perbeneficiare della riduzione della superficie tassabile ovverodell’esenzione, trattandosi di ipotesi eccezionali rispetto allaregola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbaninelle zone del territorio comunale (cfr. Cass. n. 12979/19,Cass. n. 21335/22, Cass. n. 5433/23 e Cass. n. 4710/25).4. Con il secondo motivo il ricorrente principale, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha prospettato laviolazione o falsa applicazione dei principi di diritto vigenti inmateria di continuazione -quali enucleabili dall’art. 12 d.lgs. n.472 del 1997- con riguardo alle sanzioni irrogate, in relazionealle quali non poteva reputarsi applicabile il principio dellacontinuazione, con conseguente necessità di applicare ilcumulo materiale e non giuridico.5. Il motivo è infondato.5.1. L’istituto della continuazione, di cui all’art. 12, comma5, d.lgs. n. 472 del 1997, prevede una fattispecie autonoma dicumulo giuridico, sicché è applicabile, oltre all’ipotesi di omessadichiarazione, anche a quella di incompleta oNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026infedele dichiarazione e si interrompe solo in caso dicontestazione della violazione (cfr. Cass. n. 998/23, Cass. n.12433/23, Cass. n. 15640/23, Cass. n. 27022/23, Cass. n.28036/23, Cass. n. 3885/24 e Cass. n. 6773/26).Invero, qualora l’originaria denuncia sia stata omessa,incompleta o infedele, l’obbligo di formularla si rinnovaannualmente, giacché ad ogni anno solare corrispondeun’obbligazione tributaria, con la conseguenza chel’inottemperanza al suddetto obbligo è suscettibile di esseresanzionata anche per gli anni successivi al primo (cfr. Cass. n.21337/08, Cass. n. 18122/09 e Cass. n. 25063719), né è lecitonutrire soverchi dubbi riguardo all’applicabilità dell’istituto dellacontinuazione, quale delineato dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n.427 del 1997, in materia di sanzioni tributarie previste per itributi locali (cfr., in tema di ICI, Cass. n. 19650/08, Cass. n.3265/12 e Cass. n. 26077/15 ed, in tema di TARSU/TARI,Cass. n. 2821/05, Cass. n. 12268/10, Cass. n. 13869/10,Cass. n. 27970/11, Cass. n. 13486/19, Cass. n. 3885/24 eCass. n. 16105/24).5.2. L’orientamento progressivamente consolidatosi in temadi ICI -ma con estensione valevole anche in tema di tassa suirifiuti- è incentrato, infatti, sul principio secondo il quale, incaso di più violazioni per omesso o insufficiente versamentodell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti adidentici accertamenti per più annualità successive, si applica ilregime della continuazione di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n.472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione con ilrelativo aumento (cfr. Cass. n. 11432/22).E, per effetto della succitata norma, in caso di violazioniriguardanti periodi di imposta diversi, l’amministrazione, inNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026sede di notifica dell’atto di irrogazione, deve procedere allaricostruzione di un’unica serie progressiva, che comprendeanche le violazioni antecedentemente considerate e contestate,e deve tenere conto, nel determinare l’importo della sanzione,di quello già indicato nell’originario atto notificato.5.3. Lo stesso principio, d’altronde, opera in campoprocessuale, in quanto, allorché siano pendenti più giudizi, nonriuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimentoad una serie di violazioni suscettibili di unificazione, l’autoritàgiudiziaria a cui è devoluta la cognizione dell’ultimo degli atti diirrogazione per una delle violazioni contestate può procedere, aseguito di ricognizione di tutte le sentenze intervenute neisingoli processi non riuniti, ad una ricostruzione unitaria, ovene sussistano i presupposti, dell’intera serie di violazioni,secondo le regole fissate dal più volte menzionato art. 12,comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, rideterminando, quindi, lasanzione unica applicabile (cfr. Cass. n. 14257/25).6. Il ricorso incidentale è, nei termini di seguito specificati,fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.7. Con il primo motivo la ricorrente incidentale ha dedotto, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione dei principi di diritto attinenti alla prova perpresunzioni di cui agli artt. 2727-2729 c.c., nonché all’oneredella prova di cui all’art. 2967 c.c., con riferimento all’art. 1,comma 641, legge n. 157 del 2013, in quanto l’onere didimostrare l’infedeltà della dichiarazione incombeva sull’enteimpositore, il quale era a conoscenza del fatto che l’edificiofosse occupato solamente in parte (per 237 m²), come erapossibile desumere anche da una precedente dichiarazione,risalente all’anno 1999.Numero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/20268. Il motivo è fondato.8.1. La corte regionale toscana, infatti, ha reputato chel’onere della prova inerente alla superficie effettivamenteoccupata gravasse sulla contribuente, sostenendo, in unpassaggio della motivazione, che atterrebbe a fatti estintivi oimpeditivi della pretesa tributaria esercitatadall’amministrazione (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 3e 4), quando, invece, l’occupazione di locali ed aree -e larelativa estensione- integra uno dei presupposti costitutivi dellatassazione, di cui l’ente impositore deve fornire ladimostrazione.Ed, invero, al cospetto di una dichiarazione della partecontribuente, relativa all’occupazione di una determinatasuperficie, la pretesa tributaria ancorata all’affermazione dellasussistenza di maggiori aree occupate o di aree occupate dimaggiore estensione consiste nel sostenere che l’occupazioneriguarda, appunto, spazi più ampi o per niente considerati, conla conseguenza che l’onere della prova è a caricodell’amministrazione.8.2. È stato rimarcato, a questo proposito, che, in relazioneal presupposto impositivo dell’occupazione di aree nel territoriocomunale, l’onere della prova dei fatti costitutividell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione (cfr.Cass. n.14482/22, Cass. n. 14718/23 e Cass. n. 18715/24),non potendosi confondere questa ipotesi con quella -in cuil’onere della prova è a carico del contribuente- in cuiquest’ultimo invochi esenzioni o riduzioni, in relazione alle qualipure può porsi un problema di determinazione dell’estensionedelle superfici tassabili (a titolo esemplificativo, percircoscrivere le zone in cui si producono rifiuti da quelle in cuiNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026non si producono, per individuare le zone in cui si produconorifiuti speciali, ecc.), ma sempre a condizione che sia stataeffettivamente dimostrata l’occupazione di aree insistenti sulterritorio comunale ed astrattamente assoggettabili atassazione.8.3. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado, ponendosial di fuori del perimetro assiologico fin qui tratteggiato, hannosostenuto, prendendo le mosse dagli “atti prodotti dall’enteproprietario della struttura immobiliare mediante proceduraDOCFA, dalla quale risultava una superficie copertacomplessiva di 4.624 m², all’interno della quale insistevaun’occupazione da parte dell’associazione ricorrente”, chespettasse a quest’ultima dimostrare che l’occupazione fosselimitata solamente ad una parte del compendio immobiliare,contrariamente a quanto era avvenuto, non essendo statareputata utile la “documentazione grafica e fotografica”prodotta in giudizio e stante l’insussistenza di un contrattoscritto di comodato o di “altri atti da parte della proprietà dellastruttura attestanti l’effettiva minore superficie oggetto dioccupazione”, a maggior ragione tenendo a mente che lastessa contribuente aveva fatto cenno allo stato di decoro incui manteneva “molti spazi” non facenti parte della superficieoriginariamente dichiarata (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 3 e 4).In tal modo, però, la corte di merito ha violato i principioperanti in materia di riparto dell’onere della prova, in quanto,a fronte della dichiarazione della contribuente, la quale harappresentato di occupare solamente in parte la struttura (enon, quindi, la sua intera superficie, quale risultante dallaprocedura DOCFA), sarebbe stato onere dell’ente impositoreNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026dimostrare -e compito del giudice di merito accertare, sullascorta degli elementi complessivamente sottoposti alla suaparametrare ad essa l’imposizione.Né poteva trarsi conferma all’infedeltà della denuncia dallerisultanze della dichiarazione DOCFA presentata nell’anno 2007dalla proprietaria dell’intero fabbricato e dalla manutenzioneoccasionale della contribuente in ordine ad alcuni spazi noncompresi nella porzione detenuta. Difatti, sul piano logico, talicircostanze non sono univocamente significative diun’estensione della detenzione all’intero fabbricato o,comunque, ad una porzione maggiore rispetto a quelladichiarata dalla contribuente, facendo difetto un solido nesso diderivazione probabilistica dai fatti noti (dichiarazione DOCFA emanutenzione occasionale) al fatto noto (detenzione di unamaggiore superficie) a causa della scarsa e insufficienteverosimiglianza sul piano della connessione teleologica e delragionamento inferenziale.9. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale halamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 112 c.p.c., per non essere stata resa alcunapronuncia sul motivo di appello concernente la nullità degliavvisi di accertamento TARES 2012 e TARI 2013 e 2016, peromessa detrazione delle imposte già assolte con riferimentoalla superficie effettivamente occupata (237 m²).10. Il motivo è infondato.10.1. E, infatti, qualora l’autorità giudiziaria adita si siapronunciata nel merito dell’appello, con decisione sfavorevolealla parte contribuente, deve reputarsi implicitamente disattesoNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026il motivo di gravame inerente alla validità dell’avviso diaccertamento.E’ stato affermato, a questo proposito, che, in tema dicontenzioso tributario, allorché il giudice sia passato all’esamedel rapporto sostanziale, nonostante l’eccezione di nullitàdell’atto impugnato, deve ritenersi che abbia reputato taleeccezione implicitamente infondata, avuto riguardo allastruttura del giudizio davanti alle commissioni tributarie, che,sebbene avente ad oggetto l’accertamento del rapportosostanziale, è formalmente costruito come giudizio diimpugnazione dell’atto impositivo, che costituisce il “veicolo diaccesso” allo scrutinio del merito, al quale si perviene solo peril tramite della succitata impugnazione, con la conseguenza chequando ricorrono vizi dell’atto, tali da condurre alla suainvalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia,rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitatala giurisdizione attribuitagli (cfr. Cass. n. 31827/24, Cass. n.14562/25 e Cass. n. 18941/25).10.2. E, quindi, facendo leva su questi principi, deveescludersi, nella fattispecie qui riguardata, la stessaipotizzabilità di un’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112c.p.c., tenendo a mente, non di meno, che ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanzadi un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria latotale pretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto, sicché tale vizionon ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazioneNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026(cfr. Cass. n. 2153/20, Cass. n. 7662/20, Cass. n. 2151/21,Cass. n. 23672/23, Cass. n. 22775/24 e Cass. n. 19240/25).Peraltro, l’implicito rigetto dell’eccezione di nullità degliavvisi di accertamento TARES 2012 e TARI 2013 e 2016 èriconducibile alla precisazione dell’ente impositore -che trovaespresso riscontro nella motivazione degli atti impugnati (cfr.,allegati in copia al fascicolo del ricorrente principale, gli avvisidi accertamento tacciati di nullità dalla contribuente)- chel’importo versato per il tributo maturato negli anni diriferimento era stato scomputato dai corrispondenti attiimpositivi (cfr. il ricorso principale, alle pagg. 25 e 26).11. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale harappresentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essere stataresa alcuna pronuncia sul motivo di appello concernentel’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni e degli interessimoratori, ai sensi dell’art. 10 legge n. 212 del 2000, in ragionedel legittimo affidamento sulla “regolarità della propriaposizione tributaria”, conseguente alla “prolungata inerzia”dell’ente impositore ed il costante invio per oltre vent’anni diavvisi da pagamento puntualmente adempiuti.12. Il motivo è infondato.12.1. È vero, infatti, che il collegio di seconde cure si èpronunciato soltanto sul cumulo giuridico delle sanzioni e nonha considerato la questione preliminare dedotta dallacontribuente, la cui decisione sarebbe stata logicamentepregiudiziale, ma valgono anche in questo caso i principipoc’anzi richiamati, in forza dei quali, più che un’ipotesi diomessa pronuncia, deve ravvisarsi un’ipotesi di rigettoimplicito.Numero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/202612.2. Peraltro, in applicazione di un consolidatoorientamento di questa Corte, secondo il quale -tenuto contodei principi di economia processuale e della ragionevole duratadel processo, nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell’art. 384 c.p.c.- il giudice di legittimità, una voltaaccertata la sussistenza di un’ipotesi di omessa pronuncia, nonè tenuto a cassare con rinvio la sentenza impugnata e puòdecidere la causa nel merito, laddove si tratti di una questionedi diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (cfr.Cass. n. 21968/15, Cass. n. 14878/16, Cass. n. 16171/17,Cass. n. 10217/18, Cass. n. 13128/19, Cass. n. 28903/20,Cass. n. 14208/21, Cass. n. 22605/22, Cass. n. 17416/23,Cass. n. 6128/24 e Cass. n. 791/25), si perverrebbe comunquealla reiezione delle tesi sostenute, con il motivo in esame, dallaricorrente incidentale.Il legittimo affidamento, infatti, postula una condottadell’ente impositore che abbia incolpevolmente indotto ilcontribuente ad un errore nell’adempimento dell’obbligazionetributaria, che non è ravvisabile nel mero silenzio o nella merainerzia a fronte del reiterato pagamento di precedenti annualitàin misura inferiore al dovuto.13. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale,essendo infondato il secondo motivo, e deve essere accolto ilprimo motivo del ricorso incidentale, essendo infondati irestanti motivi; per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio dellacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana, in diversa composizione, affinché, tenendo conto deiprincipi sunteggiati nelle pagine che precedono, effettui unNumero registro generale 21077/2022Numero sezionale 4492/2026Numero di raccolta generale 17348/2026Data pubblicazione 01/06/2026nuovo giudizio, in relazione ai motivi accolti, e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivodel ricorso principale; accoglie il primo motivo e rigetta irestanti motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]