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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 32653/2025

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PDFBox: AULA 'A' 4182 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7589-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2393/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/01/2024 R.G.N. 218/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.7589/2024 Cron.

Rep.

Ud 14/10/2025 Numero registro generale 7589/2024 Numero sezionale 4182/2025 Numero di raccolta generale 32653/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 La Corte di appello di Bari aveva rigettato l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui il tribunale di Foggia aveva parzialmente accolto la domanda da quest’ultima proposta, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato con decorrenza dal 1.1.2011 , anche dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, a tempo indeterminato, ed ordinando alla società la riammissione della lavoratrice in servizio ed il pagamento dell’indennità pari a quattro mensilità.

La Corte di merito aveva ritenuto, per quanto qui in interesse, che il contratto a tempo determinato non conteneva la causale giustificatrice del termine, e non era accoglibile l’eccezione posta da parte datoriale circa la inapplicabilità del D.lgs n. 368/2001 poiché la lavoratrice rivestiva una posizione di dipendente apicale, categoria per la quale era esclusa la tutela ex art. 10 co.4 D.Lgs n 368/01.

Il giudice d’appello aveva valutato che, come accertato dal tribunale, la Terlizzi non poteva essere considerata dirigente apicale, in quanto rimaste indimostrate autonomia e responsabilità dirigenziale.

Aggiungeva che la documentazione allegata provava la sottoposizione della lavoratrice alle direttive impartite dalla Direzione sanitaria.

La corte valutava poi che alle tutele riconosciute, in particolare a quella restitutoria, non fosse di ostacolo la circostanza che la lavoratrice avesse, nelle more del giudizio, trovato nuova occupazione, potendo comunque scegliere di tornare a lavorare per la società ricorrente.

Avverso detta decisione proponeva ricorso l’Ospedale con due motivi cui resisteva con controricorso la lavoratrice.

Con atto successivamente depositato l’[OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza rinunciava al ricorso anche allegando l’accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo la compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7589/2024 Numero sezionale 4182/2025 Numero di raccolta generale 32653/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 La Corte, preso atto della rinuncia al giudizio risultante dalla documentazione in atti allegata e della conseguente accettazione della rinuncia da parte della lavoratrice, dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese, come richiesto.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7589/2024 Numero sezionale 4182/2025 Numero di raccolta generale 32653/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Numero registro generale 7589/2024 Numero sezionale 4182/2025 Numero di raccolta generale 32653/2025 Data pubblicazione 15/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 4182 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7589-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2393/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/01/2024 R.G.N. 218/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.7589/2024 Cron. Rep. Ud 14/10/2025 Numero registro generale 7589/2024 Numero sezionale 4182/2025 Numero di raccolta generale 32653/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 La Corte di appello di Bari aveva rigettato l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui il tribunale di Foggia aveva parzialmente accolto la domanda da quest’ultima proposta, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato con decorrenza dal 1.1.2011 , anche dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, a tempo indeterminato, ed ordinando alla società la riammissione della lavoratrice in servizio ed il pagamento dell’indennità pari a quattro mensilità. La Corte di merito aveva ritenuto, per quanto qui in interesse, che il contratto a tempo determinato non conteneva la causale giustificatrice del termine, e non era accoglibile l’eccezione posta da parte datoriale circa la inapplicabilità del D.lgs n. 368/2001 poiché la lavoratrice rivestiva una posizione di dipendente apicale, categoria per la quale era esclusa la tutela ex art. 10 co.4 D.Lgs n 368/01. Il giudice d’appello aveva valutato che, come accertato dal tribunale, la Terlizzi non poteva essere considerata dirigente apicale, in quanto rimaste indimostrate autonomia e responsabilità dirigenziale. Aggiungeva che la documentazione allegata provava la sottoposizione della lavoratrice alle direttive impartite dalla Direzione sanitaria. La corte valutava poi che alle tutele riconosciute, in particolare a quella restitutoria, non fosse di ostacolo la circostanza che la lavoratrice avesse, nelle more del giudizio, trovato nuova occupazione, potendo comunque scegliere di tornare a lavorare per la società ricorrente. Avverso detta decisione proponeva ricorso l’Ospedale con due motivi cui resisteva con controricorso la lavoratrice. Con atto successivamente depositato l’[OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza rinunciava al ricorso anche allegando l’accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo la compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7589/2024 Numero sezionale 4182/2025 Numero di raccolta generale 32653/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 La Corte, preso atto della rinuncia al giudizio risultante dalla documentazione in atti allegata e della conseguente accettazione della rinuncia da parte della lavoratrice, dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese, come richiesto. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7589/2024 Numero sezionale 4182/2025 Numero di raccolta generale 32653/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Numero registro generale 7589/2024 Numero sezionale 4182/2025 Numero di raccolta generale 32653/2025 Data pubblicazione 15/12/2025
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