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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06757/2022

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o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: ASSANTE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 mano 1960; IONESCU Adina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rom) il 20 dicembre 1984; VIERU Vasile, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 novembre 1989; avverso la sentenza n. 6903/20 della Corte di appello Napoli del 21 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ria rsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -e generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiar3zione di inammissibilità di tutti i ricorsi; sentiti, altresì, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv.

An:onio SORBILLI, del foro di Napoli; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, e per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Salerno, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 ottobre 2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato, per quanto ora interessa, la sentenza del GUP del Tribunale di .

Napoli del 28 ottobre 201.9 con la quale, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, era stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 291-bis e 291-ter, lettera e), del dPR n. 43 del 1973, per avere, in concorso fra loro ed in concorso con altri soggetti (taluni dei quali sono, peraltro, stati assolti dalla Corte territoriale mentre per altri si è proceduto con il rito ordinario), trasportato e detenuto kg 8990 di Tle di contrabbando, e gli stessi sono stati condannati, escluse le circostanze attenuanti generiche, rispettivamente alta pena di anni 3 di reclusione e di euro 29.966.666,00 di multa, oltre accessori.

Va detto che mentre già il Tribunale aveva escluso la sussistenza fra tutti gli originari imputati di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di contrabbando di tabacchi, la Corte territoriale ha assolto dalla medesima imputazione contestata ai tre predetti imputati, altri due soggetti ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto.

Sulla scorta degli accertamenti svolti nel corso delle indagini preliminari la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione del fatto addebitato altre imputati, rilevando che costoro avrebbero, in concorso fra loro ed in concorso con i soggetti che hanno optato per il giudizio ordinario, architettato una ipotesi di contrabbando realizzata attraverso la introduzione nel territorio nazionale di un container, proveniente dalla Romania, contenente la citata quantità di Tle, sostenendo che lo stesso era destinato al mercato estero extracomunitario, in particolare la Libia, sicchè, dovendo esso solamente transitare dal territorio nazionale, lo stesso non era soggetto al pagamento delle accise; l'attività delittuosa sarebbe, però, consistita nel fatto che, in realtà, per la Libia sarebbe partito, dal porto di Napoli un altro container, recante tutt'altro carico sebbene avente le medesime caratteristiche formali e di identificazione del precedente, mentre quello con il Tle al suo interno sarebbe rimasto in Italia, ovviamente senza che si fosse provveduto al pagamento delle accise.

Tale progetto non era stato realizzato in quanto sventato dalla Guardia di Finanza prima che il container falso potesse salpare per la Libia.Così sinteticamente ricostruita l'ipotesi criminosa attribuita ai citati imputati, rileva la Corte che costoro hanno interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le proprie doglianze,,p7ad un solo motivo di impugnazione con il quale ha lamentato la circostanza che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato il motivo di impugnazione da lui proposto con il quale egli aveva sostenuto che il fatto a lui addebitato era qualificabile come tentativo e non come reato consumato, atteso che, al momento dell'intervento della Guardia di Finanza, il container all'interno del quale si trovavano i Tle era ancora sigillato, sicchè le merci in questione non potevano ancora dirsi entrate, sotto il profilo dell'insorgenza della obbligazione fiscale relativa al pagamento delle accise, nel territorio nazionale; esse si trovavano ancora in regime di sospensione tributaria, per cui il reato non era ancora giunto alla fase della consumazione dell'evento, consistente nell'omesso pagamento dei tributi dovuti.

A sua volta [OSCURATO:PERSONA], il quale è il soggetto che ha materialmente fatto entrare, conducendo dalla Romania il camion che recava il container il Tle in Italia e che era in procinto di portare il container falso al porto dì Napoli perché fosse caricato sulla nave diretta in Libia, ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione; con il primo ha lamentato che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che egli, mero dipendente della dìtta che doveva eseguire il trasporto nulla sapeva della circostanza che il container sarebbe stato sostituito con altro container, sicchè la sua condotta non era tale da integrare il reato a lui contestato; con il secondo ha lamentato la circostanza che, in violazione di legge ed in assenza di motivazione, il trattamento sanzionatorio a lui applicato è stato determinato in misura esagerata e non gli siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Il terzo ricorso per cassazione è stato redatto dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], funzionaria della società che in Romania aveva provveduto alla vendita del Tle e che ne aveva seguito dall'Italia le vicende legate alla sua successiva apparente spedizione in Libia; la Ionescu ha articolato tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione di legge in quanto i giudici del merito avrebbero ritenuto integrato il reato, sebbene in realtà nel caso in esame non sia maturata alcuna obbligazione tributaria avente ad oggetto le accise sul Tle in questione in quanto lo stesso è sempre stato in Italia in regime di sospensione fiscale essendo destinato alla esportazione in territorio extracomunitario ed essendo, quindi rientrato, nella sua massima parte, in Romania a seguito del dissequestro disposto dalla Autorità giudiziaria italiana, senza essere stato immesso al consumo in Italia ed essendo state versate le accise riguardanti la parte di Tle non riportate in Romania in quanto immesse nel consumo in Italia.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, non avendo i giudici del gravame dato esauriente risposta alle doglianze dalla medesima formulate sia in punto di contributo causale dalla stessa fornito alla realizzazione del reato sia in punto di sussistenza da parte della medesma del necessario elemento soggettivo.

Con il terzo motivo la Ionescu lamenta il fatto che il giudice dell'impugnazione abbia confermato la sentenza di primo grado in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, senza avere tenuto conto delle doglianze dalla medesima formulate avverso la originaria dosimetria penale e senza avere considerato la ragioni che la stessa aveva addotto a sostegno della sua meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Tutti e tre i ricorsi sono inammissibili e, pertanto, per tali vanno dichiarati.

Partendo dal ricorso formulato dalla difesa del Vieru, si rileva come lo stesso si palesi evidentemente inammissibile in quanto volto a far valere un profilo di vizio della sentenza impugnata del tutto irrilevante.

Con esso, infatti, parte ricorrente si duole, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione, del fatto che i giudici del merito ed in ispecie la Corte territoriale, pur compulsati sul punto, abbiano ritenuto di considerare perfezionato il reato contestato agli imputati sulla base del dato legato al solo avvenuto ingresso sul territorio nazionale del Tle, senza considerare che lo stesso era rimasto, sino all'intervento della Guardia di Finanza, all'interno di un container destinato, secondo le apparenze, solo a transitare per il territorio italiano.

Avrebbe, pertanto, errato il giudice del merito a non qualificare la condotta non siccome un reato consumato ma solamente come un reato tentato. 4 ‘tet 01.7 Al riguardo si osserva, senza dovere neppure entrare nel merito della censura formulata dalla difesa del Vieru, che ai sensi dell'art. 293 del dPR n. 43 del 1973, il tentativo di contrabbando è equiparato all'analogo reato consumato.

E sul fatto che la condotta posta in essere, fra gli altri, da Vieru sia tale da integrare, quanto meno, la ipotesi del delitto tentato, la giurisprudenza si è già espressa, esaminando un caso analogo al presente, rilevando che nell'ipotesi in cui la merce di cui non sia legittimo il libero commercio all'interno dello Stato, perché destinata a paesi extraunitari, venga, invece introdotta nel territorio nazionale in violazione della disciplina stabilita per il semplice transito, è configurabile il reato di contrabbando, quanto meno nella forma del tentativo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 novembre 1996, n. 3214).

Così definita la posizione del primo ricorrente e passando, a questo punto, all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato su due motivi di doglianza, va detto che il primo motivo, afferente al vizio di violazione di legge e di motivazione, per non avere i giudici del merito dato adeguata risposta al motivo di appello concernente la attribuzione all'Assante della responsabilità penale per i fatti a lui ascritti, è inammissibile.

Lo stesso, infatti, lungi dall'evidenziare una lacuna motivazionale nel provvedimento impugnato ovvero un vizio nella applicazione o, infine, nella interpretazione normativa, si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, in base alla quale l'Assante, mero dipendente della ditta che stava eseguendo il trasporto dei container, non sarebbe stato partecipe del disegno criminoso, potendo, semmai, pensare che la volontà del soggetto alle dipendenze del quale lavorava fosse quella di impossessarsi autonomamente del carico trasportato, cioè, in altre parole, di rubarlo.

Tesi, oltre che ad essere decisamente fantasiosa (essendo del tutto inspiegato come avrebbe poi fatto il citato datore di lavoro a giustificare il furto del carico senza evidenziare un proprio coinvolgimento in esso), si limita a contrappore a quella dei giudici del merito una diversa prospettazione, senza, con ciò, evidenziare alcun effettivo vizio della sentenza impugnata.

E', invece il caso di osservare che questa, avendo posto in luce il fattivo interessamento dell'Assante per la buona riuscita dell'"affare" (interessamenti che, peraltro, nulla avrebbero avuto a che fare con una condotte indirizzata verso la mera sottrazione del carico), ha chiaramente illustrato i profili di partecipazione dell'Assante alla complessa operazione volta ad introdurre al commercio illecitamente sul territorio dello Stato la quantità di Tle contenuta 0-14 nel container importato dalla Romania, in tal modo dimostrando la sua fattiva adesione al programma criminoso.

Del tutto generica è in fine la doglianza in ordine ad una presunta insufficienza motivazionale della sentenza impugnata in punto di affermazione della sua responsabilità penale, avendo del tutto trascurato parte ricorrente di segnalare quali elementi siano stati posti all'attenzione della Corte di merito onde smentire le conclusione del giudice di primo grado in relazione alla colpevolezza dell'Assante che la detta Corte non ha considerato in occasione della motivazione della sentenza impugnata.

Passando all'esame del secondo motivo di ricorso presentato dall'Assante si osserva che anche questo non è destinato a miglior fortuna, avendo esso ad oggetto il trattamento sanzionatorio e la negatoria delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto a tale secondo aspetto, si osserva che le stesse non sono state motivatamente attribuite al ricorrente sulla base del dato offerto dalla mancanza di qualsivoglia presa di coscienza da parte del prevenuto della gravità del proprio comportamento, evidenziata dalla mancanza di una sua collaborazione con gli organi inquirenti.

A fronte di tali considerazioni, sicuramente sufficienti ad evidenziare il non arbitrario uso della discrezionalità di cui il giudicante è ampiamente dotato in occasione della opzione fra il riconoscere o non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, si rileva che parte ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta allegazione di alcun fattore che, pur sottoposto alla valutazione dei giudici del merito al fine di diversamente orientare la scelte che costoro avrebbero dovuto operare sul punto, sia stato da questi immotivatamente disatteso ovvero illogicamente sottovalutato.

Quanto poi alla determinazione della pena inflitta, la stessa è stata più che adeguatamente giustificata nella sua commisurazione - non identica, sebbene prossima, al minimo edittale - in ragione, oltre che dalla complessità della macchinazione ideata, frutto evidentemente di un ben radicato elemento soggettivo, della notevole entità delle merci illegalmente introdotte nel territorio dello Stato, indice di una certa professionalità nella gestione degli affari criminali.

Anche nel caso dell'Assante, pertanto, il ricorso è inammissibile.Passando, infine, al ricorso della Ionescu, articolato su tre motivi, si osserva, riguardo al primo di essi, concernente la pretesa violazione di legge per avere i giudici del merito ritenuto integrato il reato, pur essendo state restituite alla stazione venditrice le quantità di Tle non commercializzate in Italia per effetto della scoperta della trama criminosa ed essendo stata versata l'accisa corrispondente alla piccola parte di merce non restituita, valgono anche in questo caso i rilievi dianzi fatti in relazione alla equiparazione, in materia di contrabbando, del reato tentato, del quale - come detto affrontando la posizione del Vieru - sono chiaramente emersi gli estremi, a quello consumato.

Deve, al riguardo segnalarsi come siano fattori non incidenti, evidentemente, sul realizzarsi della condotta criminosa le circostanze allegate dalla ricorrente difesa afferenti al fatto che dopo l'interrompersi della condotta criminosa sono stati limitati i danni cagionati dal reato attraverso la restituzione alla Stato di esportazione della merce illecitamente introdotta in quello italiano ed il versamento delle imposte riguardanti quella non riconsegnata; si tratta, infatti, di condotte irrilevanti essendo intervenute post facta.

Riguardo al secondo motivo di impugnazione, riferito al preteso difetto di motivazione in ordine al contributo causale fornito dalla Ionescu in occasione della commissione di reato, va detto che si tratta di doglianze non ammissibili nella presente sede in quanto aventi ad oggetto elementi riferibili alla sola ricostruzione fattuale dell'episodio in esame; peraltro la lettura della sentenza impugnata permette di mettere in luce i plurimi dati istruttori - costituiti sia da conversazioni fra terzi che da conversazioni delle quali la Ionescu era direttamente partecipe - da cui, in termini di adeguata certezza, i giudici del merito hanno desunto la piena adesione e partecipazione della ricorrente alla intesa criminosa per cui è ora processo.

Da ultimo, anche la Ionescu si è lamentata del fatto che la Corte non abbia adeguatamente dato risposta alle sue doglianze in tema di riconoscibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria sanzionatoria: si tratta di censure manifestamente infondate.

Infatti, quanto alla mancata attribuzione alla imputata delle circostanze attenuanti generiche si rileva che le ragioni che in sede di ricorso sono state valorizzate dalla difesa della prevenuta onde dimostrare la ingiustificata scelta dei giudici del merito di non riconoscere in favore della Ionescu il ricordato beneficio, sono del tutto prive di un'adeguata forza dimostrativa, atteso che esse riguardano condotte (quali, secondo la elencazione che è compresa nell'atto di impugnazione della Ionescu: rispondere all'interrogatorio di L2 't n 9.4 garanzia; reperire e produrre documentazione a riprova della, asserita, propria estraneità ai fatti; partecipare attivamente al processo; rendere dichiarazioni a chiarimento della propria posizione sia nella fase delle indagini che in quella del giudizio a prova contratta) la cui finalità principale è la autodifesa processuale, di modo che esse costituiscono null'altro che l'esercizio di un diritto.

Per cui non è censurabile la scelta fatta dalla Corte partenopea di considerarli elementi non significativi a fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto, poi, alla dosimetria penale vale quanto già riferito riguardo alla posizione dell'Assante in relazione alla insindacabilità della opzione del giudice del merito di non contenere la pena del minimo ma - a cagione dei sopra richiamati motivi, di determinarla in misura, sia pure modesta, superiore a detto minimo, trattandosi di decisione frutto di una logica valutazione della gravità dei fatti commessi.

Conclusivamente tutti e tre i ricorsi sono inammissibili ed i tre ricorrenti, visto l'art. 614 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: ASSANTE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 mano 1960; IONESCU Adina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rom) il 20 dicembre 1984; VIERU Vasile, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 novembre 1989; avverso la sentenza n. 6903/20 della Corte di appello Napoli del 21 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ria rsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -e generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiar3zione di inammissibilità di tutti i ricorsi; sentiti, altresì, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. An:onio SORBILLI, del foro di Napoli; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, e per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Salerno, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 ottobre 2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato, per quanto ora interessa, la sentenza del GUP del Tribunale di . Napoli del 28 ottobre 201.9 con la quale, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, era stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 291-bis e 291-ter, lettera e), del dPR n. 43 del 1973, per avere, in concorso fra loro ed in concorso con altri soggetti (taluni dei quali sono, peraltro, stati assolti dalla Corte territoriale mentre per altri si è proceduto con il rito ordinario), trasportato e detenuto kg 8990 di Tle di contrabbando, e gli stessi sono stati condannati, escluse le circostanze attenuanti generiche, rispettivamente alta pena di anni 3 di reclusione e di euro 29.966.666,00 di multa, oltre accessori. Va detto che mentre già il Tribunale aveva escluso la sussistenza fra tutti gli originari imputati di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di contrabbando di tabacchi, la Corte territoriale ha assolto dalla medesima imputazione contestata ai tre predetti imputati, altri due soggetti ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto. Sulla scorta degli accertamenti svolti nel corso delle indagini preliminari la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione del fatto addebitato altre imputati, rilevando che costoro avrebbero, in concorso fra loro ed in concorso con i soggetti che hanno optato per il giudizio ordinario, architettato una ipotesi di contrabbando realizzata attraverso la introduzione nel territorio nazionale di un container, proveniente dalla Romania, contenente la citata quantità di Tle, sostenendo che lo stesso era destinato al mercato estero extracomunitario, in particolare la Libia, sicchè, dovendo esso solamente transitare dal territorio nazionale, lo stesso non era soggetto al pagamento delle accise; l'attività delittuosa sarebbe, però, consistita nel fatto che, in realtà, per la Libia sarebbe partito, dal porto di Napoli un altro container, recante tutt'altro carico sebbene avente le medesime caratteristiche formali e di identificazione del precedente, mentre quello con il Tle al suo interno sarebbe rimasto in Italia, ovviamente senza che si fosse provveduto al pagamento delle accise. Tale progetto non era stato realizzato in quanto sventato dalla Guardia di Finanza prima che il container falso potesse salpare per la Libia.Così sinteticamente ricostruita l'ipotesi criminosa attribuita ai citati imputati, rileva la Corte che costoro hanno interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le proprie doglianze,,p7ad un solo motivo di impugnazione con il quale ha lamentato la circostanza che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato il motivo di impugnazione da lui proposto con il quale egli aveva sostenuto che il fatto a lui addebitato era qualificabile come tentativo e non come reato consumato, atteso che, al momento dell'intervento della Guardia di Finanza, il container all'interno del quale si trovavano i Tle era ancora sigillato, sicchè le merci in questione non potevano ancora dirsi entrate, sotto il profilo dell'insorgenza della obbligazione fiscale relativa al pagamento delle accise, nel territorio nazionale; esse si trovavano ancora in regime di sospensione tributaria, per cui il reato non era ancora giunto alla fase della consumazione dell'evento, consistente nell'omesso pagamento dei tributi dovuti. A sua volta [OSCURATO:PERSONA], il quale è il soggetto che ha materialmente fatto entrare, conducendo dalla Romania il camion che recava il container il Tle in Italia e che era in procinto di portare il container falso al porto dì Napoli perché fosse caricato sulla nave diretta in Libia, ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione; con il primo ha lamentato che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che egli, mero dipendente della dìtta che doveva eseguire il trasporto nulla sapeva della circostanza che il container sarebbe stato sostituito con altro container, sicchè la sua condotta non era tale da integrare il reato a lui contestato; con il secondo ha lamentato la circostanza che, in violazione di legge ed in assenza di motivazione, il trattamento sanzionatorio a lui applicato è stato determinato in misura esagerata e non gli siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Il terzo ricorso per cassazione è stato redatto dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], funzionaria della società che in Romania aveva provveduto alla vendita del Tle e che ne aveva seguito dall'Italia le vicende legate alla sua successiva apparente spedizione in Libia; la Ionescu ha articolato tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione di legge in quanto i giudici del merito avrebbero ritenuto integrato il reato, sebbene in realtà nel caso in esame non sia maturata alcuna obbligazione tributaria avente ad oggetto le accise sul Tle in questione in quanto lo stesso è sempre stato in Italia in regime di sospensione fiscale essendo destinato alla esportazione in territorio extracomunitario ed essendo, quindi rientrato, nella sua massima parte, in Romania a seguito del dissequestro disposto dalla Autorità giudiziaria italiana, senza essere stato immesso al consumo in Italia ed essendo state versate le accise riguardanti la parte di Tle non riportate in Romania in quanto immesse nel consumo in Italia. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, non avendo i giudici del gravame dato esauriente risposta alle doglianze dalla medesima formulate sia in punto di contributo causale dalla stessa fornito alla realizzazione del reato sia in punto di sussistenza da parte della medesma del necessario elemento soggettivo. Con il terzo motivo la Ionescu lamenta il fatto che il giudice dell'impugnazione abbia confermato la sentenza di primo grado in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, senza avere tenuto conto delle doglianze dalla medesima formulate avverso la originaria dosimetria penale e senza avere considerato la ragioni che la stessa aveva addotto a sostegno della sua meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Tutti e tre i ricorsi sono inammissibili e, pertanto, per tali vanno dichiarati. Partendo dal ricorso formulato dalla difesa del Vieru, si rileva come lo stesso si palesi evidentemente inammissibile in quanto volto a far valere un profilo di vizio della sentenza impugnata del tutto irrilevante. Con esso, infatti, parte ricorrente si duole, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione, del fatto che i giudici del merito ed in ispecie la Corte territoriale, pur compulsati sul punto, abbiano ritenuto di considerare perfezionato il reato contestato agli imputati sulla base del dato legato al solo avvenuto ingresso sul territorio nazionale del Tle, senza considerare che lo stesso era rimasto, sino all'intervento della Guardia di Finanza, all'interno di un container destinato, secondo le apparenze, solo a transitare per il territorio italiano. Avrebbe, pertanto, errato il giudice del merito a non qualificare la condotta non siccome un reato consumato ma solamente come un reato tentato. 4 ‘tet 01.7 Al riguardo si osserva, senza dovere neppure entrare nel merito della censura formulata dalla difesa del Vieru, che ai sensi dell'art. 293 del dPR n. 43 del 1973, il tentativo di contrabbando è equiparato all'analogo reato consumato. E sul fatto che la condotta posta in essere, fra gli altri, da Vieru sia tale da integrare, quanto meno, la ipotesi del delitto tentato, la giurisprudenza si è già espressa, esaminando un caso analogo al presente, rilevando che nell'ipotesi in cui la merce di cui non sia legittimo il libero commercio all'interno dello Stato, perché destinata a paesi extraunitari, venga, invece introdotta nel territorio nazionale in violazione della disciplina stabilita per il semplice transito, è configurabile il reato di contrabbando, quanto meno nella forma del tentativo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 novembre 1996, n. 3214). Così definita la posizione del primo ricorrente e passando, a questo punto, all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato su due motivi di doglianza, va detto che il primo motivo, afferente al vizio di violazione di legge e di motivazione, per non avere i giudici del merito dato adeguata risposta al motivo di appello concernente la attribuzione all'Assante della responsabilità penale per i fatti a lui ascritti, è inammissibile. Lo stesso, infatti, lungi dall'evidenziare una lacuna motivazionale nel provvedimento impugnato ovvero un vizio nella applicazione o, infine, nella interpretazione normativa, si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, in base alla quale l'Assante, mero dipendente della ditta che stava eseguendo il trasporto dei container, non sarebbe stato partecipe del disegno criminoso, potendo, semmai, pensare che la volontà del soggetto alle dipendenze del quale lavorava fosse quella di impossessarsi autonomamente del carico trasportato, cioè, in altre parole, di rubarlo. Tesi, oltre che ad essere decisamente fantasiosa (essendo del tutto inspiegato come avrebbe poi fatto il citato datore di lavoro a giustificare il furto del carico senza evidenziare un proprio coinvolgimento in esso), si limita a contrappore a quella dei giudici del merito una diversa prospettazione, senza, con ciò, evidenziare alcun effettivo vizio della sentenza impugnata. E', invece il caso di osservare che questa, avendo posto in luce il fattivo interessamento dell'Assante per la buona riuscita dell'"affare" (interessamenti che, peraltro, nulla avrebbero avuto a che fare con una condotte indirizzata verso la mera sottrazione del carico), ha chiaramente illustrato i profili di partecipazione dell'Assante alla complessa operazione volta ad introdurre al commercio illecitamente sul territorio dello Stato la quantità di Tle contenuta 0-14 nel container importato dalla Romania, in tal modo dimostrando la sua fattiva adesione al programma criminoso. Del tutto generica è in fine la doglianza in ordine ad una presunta insufficienza motivazionale della sentenza impugnata in punto di affermazione della sua responsabilità penale, avendo del tutto trascurato parte ricorrente di segnalare quali elementi siano stati posti all'attenzione della Corte di merito onde smentire le conclusione del giudice di primo grado in relazione alla colpevolezza dell'Assante che la detta Corte non ha considerato in occasione della motivazione della sentenza impugnata. Passando all'esame del secondo motivo di ricorso presentato dall'Assante si osserva che anche questo non è destinato a miglior fortuna, avendo esso ad oggetto il trattamento sanzionatorio e la negatoria delle circostanze attenuanti generiche. Quanto a tale secondo aspetto, si osserva che le stesse non sono state motivatamente attribuite al ricorrente sulla base del dato offerto dalla mancanza di qualsivoglia presa di coscienza da parte del prevenuto della gravità del proprio comportamento, evidenziata dalla mancanza di una sua collaborazione con gli organi inquirenti. A fronte di tali considerazioni, sicuramente sufficienti ad evidenziare il non arbitrario uso della discrezionalità di cui il giudicante è ampiamente dotato in occasione della opzione fra il riconoscere o non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, si rileva che parte ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta allegazione di alcun fattore che, pur sottoposto alla valutazione dei giudici del merito al fine di diversamente orientare la scelte che costoro avrebbero dovuto operare sul punto, sia stato da questi immotivatamente disatteso ovvero illogicamente sottovalutato. Quanto poi alla determinazione della pena inflitta, la stessa è stata più che adeguatamente giustificata nella sua commisurazione - non identica, sebbene prossima, al minimo edittale - in ragione, oltre che dalla complessità della macchinazione ideata, frutto evidentemente di un ben radicato elemento soggettivo, della notevole entità delle merci illegalmente introdotte nel territorio dello Stato, indice di una certa professionalità nella gestione degli affari criminali. Anche nel caso dell'Assante, pertanto, il ricorso è inammissibile.Passando, infine, al ricorso della Ionescu, articolato su tre motivi, si osserva, riguardo al primo di essi, concernente la pretesa violazione di legge per avere i giudici del merito ritenuto integrato il reato, pur essendo state restituite alla stazione venditrice le quantità di Tle non commercializzate in Italia per effetto della scoperta della trama criminosa ed essendo stata versata l'accisa corrispondente alla piccola parte di merce non restituita, valgono anche in questo caso i rilievi dianzi fatti in relazione alla equiparazione, in materia di contrabbando, del reato tentato, del quale - come detto affrontando la posizione del Vieru - sono chiaramente emersi gli estremi, a quello consumato. Deve, al riguardo segnalarsi come siano fattori non incidenti, evidentemente, sul realizzarsi della condotta criminosa le circostanze allegate dalla ricorrente difesa afferenti al fatto che dopo l'interrompersi della condotta criminosa sono stati limitati i danni cagionati dal reato attraverso la restituzione alla Stato di esportazione della merce illecitamente introdotta in quello italiano ed il versamento delle imposte riguardanti quella non riconsegnata; si tratta, infatti, di condotte irrilevanti essendo intervenute post facta. Riguardo al secondo motivo di impugnazione, riferito al preteso difetto di motivazione in ordine al contributo causale fornito dalla Ionescu in occasione della commissione di reato, va detto che si tratta di doglianze non ammissibili nella presente sede in quanto aventi ad oggetto elementi riferibili alla sola ricostruzione fattuale dell'episodio in esame; peraltro la lettura della sentenza impugnata permette di mettere in luce i plurimi dati istruttori - costituiti sia da conversazioni fra terzi che da conversazioni delle quali la Ionescu era direttamente partecipe - da cui, in termini di adeguata certezza, i giudici del merito hanno desunto la piena adesione e partecipazione della ricorrente alla intesa criminosa per cui è ora processo. Da ultimo, anche la Ionescu si è lamentata del fatto che la Corte non abbia adeguatamente dato risposta alle sue doglianze in tema di riconoscibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria sanzionatoria: si tratta di censure manifestamente infondate. Infatti, quanto alla mancata attribuzione alla imputata delle circostanze attenuanti generiche si rileva che le ragioni che in sede di ricorso sono state valorizzate dalla difesa della prevenuta onde dimostrare la ingiustificata scelta dei giudici del merito di non riconoscere in favore della Ionescu il ricordato beneficio, sono del tutto prive di un'adeguata forza dimostrativa, atteso che esse riguardano condotte (quali, secondo la elencazione che è compresa nell'atto di impugnazione della Ionescu: rispondere all'interrogatorio di L2 't n 9.4 garanzia; reperire e produrre documentazione a riprova della, asserita, propria estraneità ai fatti; partecipare attivamente al processo; rendere dichiarazioni a chiarimento della propria posizione sia nella fase delle indagini che in quella del giudizio a prova contratta) la cui finalità principale è la autodifesa processuale, di modo che esse costituiscono null'altro che l'esercizio di un diritto. Per cui non è censurabile la scelta fatta dalla Corte partenopea di considerarli elementi non significativi a fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto, poi, alla dosimetria penale vale quanto già riferito riguardo alla posizione dell'Assante in relazione alla insindacabilità della opzione del giudice del merito di non contenere la pena del minimo ma - a cagione dei sopra richiamati motivi, di determinarla in misura, sia pure modesta, superiore a detto minimo, trattandosi di decisione frutto di una logica valutazione della gravità dei fatti commessi. Conclusivamente tutti e tre i ricorsi sono inammissibili ed i tre ricorrenti, visto l'art. 614 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i r
Sentenza Cassazione n. 06757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris