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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08522/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 marzo 2021, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 45942 del 9 ottobre 2013, che aveva annullato una precedente ordinanza del 29 giugno 2012, la Corte di appello di Napoli ha respinto il ricorso col quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sospensione dell'ordine di demolizione dell'immobile situato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA), via [OSCURATO:PERSONA] n.8.

2. Risulta dagli atti che, con sentenza del 3 marzo 2003 (irrevocabile il 18 giugno 2005), [OSCURATO:PERSONA] fu condannata dalla Corte di appello di Napoli per violazione dell'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Ai sensi dell'art. 31, comma 9, del citato d.P.R., con la sentenza di condanna fu disposta la demolizione del fabbricato realizzato in assenza di permesso a costruire.

In data 4 agosto 1998, quando l'illecito era stato accertato, il Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alla Schettino un ordine di sospensione immediata dei lavori in corso ingiungendole di demolire o rimuovere il fabbricato.

Poiché la demolizione non era stata «altrimenti eseguita», il 19 giugno 2006, al fine di dare esecuzione alla sentenza divenuta irrevocabile, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli emise una ingiunzione a demolire che fu regolarmente notificata alla Schettino e non fu ottemperata.

Un primo incidente di esecuzione, proposto dall'interessata il 6 novembre 2006 e volto a ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione per essere stata presentata una domanda di condono, fu respinto dalla Corte di appello di Napoli il 9 giugno 2008.

Il 3 marzo 2011 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] comunicò alla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli di aver negato alla Schettino il permesso a costruire in sanatoria e, in data 4 marzo 2011, la Procura generale incaricò il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla demolizione del manufatto abusivo.

A seguito della persistente inerzia del Comune, il 5 aprile 2012 tale incarico fu conferito alla Regione Campania e, infine, a un commissario ad acta.

In data 14 agosto 2014, questi trasmise una relazione finale sulle attività svolte nella quale spiegava che, con delibera del Consiglio Comunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio 2014, l'immobile era stato destinato ad "housing sociale" in base alla legge Regione Campania n. 5 del 2013 sicché i presupposti per procedere alla demolizione erano venuti meno.

2.1. L'incidente di esecuzione che si è concluso con l'ordinanza del 23 marzo 2021 fu aperto il 19 aprile 2012, quando [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte di appello di Napoli la sospensione dell'ordine di demolizione.

L'istanza fu respinta con ordinanza del 29 giugno 2012 che fu annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9 ottobre 2013.

Al giudice di rinvio fu chiesto di verificare se, sulla base della documentazione allegata all'istanza (che attestava, tra l'altro, l'avvio della procedura per la dichiarazione dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici ostativi alla demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 6, d.P.R. n. 380/01), fosse possibile prevedere entro tempi ragionevoli l'adozione di provvedimenti amministrativi incompatibili con la demolizione ed esistesse quindi, in concreto, una situazione tale da giustificare la sospensione.

Nuovamente investita dell'istanza di sospensione quale giudice di rinvio la Corte di Appello di Napoli ha acquisito presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] documentazione valutata utile ai fini della decisione e ha esaminato, oltre ai motivi posti a fondamento della originaria richiesta, numerose memorie difensive contenenti motivi nuovi.

La difesa ha sostenuto tra l'altro (e per quanto rileva in questa sede) che l'immobile è stato acquisito al patrimonio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], sicché l'ordine di demolizione emesso in sede giudiziaria costituisce violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 4 prot. 7 della CEDU.

Ha sostenuto, inoltre, che la sanzione amministrativa della demolizione è soggetta al termine di prescrizione previsto dall'art. 173 cod. pen. e quel termine è ormai decorso.

Si deve riferire ancora che, mentre il procedimento di esecuzione era in corso (precisamente il 9 dicembre 2018), la condannata [OSCURATO:PERSONA] è deceduta e la Corte di appello ha ammesso a concludere il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha dichiarato di essere l'erede di [OSCURATO:PERSONA]).

Come risulta dall'ordinanza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto che il difensore della Martino fosse legittimato a stare in giudizio avendo ricevuto mandato ad «insistere nel ricorso» (pag. 5 della ordinanza).

È necessario, infine, sottolineare che la Corte di appello ha ritenuto di dover integrare il contraddittorio ordinando la citazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non è comparso in giudizio.

3. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 23 marzo 2021.

Il ricorso si articola in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo, il difensore della ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata esclusa la violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 4 prot. 7 della CEDU.

La difesa osserva che, come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 149 del 10 maggio 2022, la garanzia convenzionale del ne bis in idem non è volta ad evitare solo che per lo stesso fatto siano inflitte due sanzioni ma, ancor prima, ad evitare che, chi sia stato giudicato per un determinato fatto in sede penale o amministrativa, subisca, per il medesimo fatto, un secondo processo nella sede amministrativa o in quella penale, e tale situazione si sarebbe verificata nel caso di specie.

Sostiene che, per il medesimo fatto storico, sarebbero stati avviati a carico della Schettino due procedimenti: uno amministrativo e uno penale, in violazione dell'art. 4 prot. 7 CEDU come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza della Grande Camera, dell'8 giugno 1976 (causa Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA]) e nella sentenza del 4 marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia.

Secondo la difesa, poiché consente tale doppio giudizio, l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 dovrebbe essere considerato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 prot. 7 CEDU.

2.2. Col secondo motivo, la ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 173 cod. pen. sostiene che, atteso il carattere sanzionatorio della demolizione, alla stessa dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia di estinzione della pena per decorso del tempo.

Sottolinea che, con la sentenza pronunciata il 27 febbraio 2008 nella causa Hamer c.

Belgio, la Corte EDU ha riconosciuto il carattere sanzionatorio della demolizione per abuso edilizio.

2.3. Col terzo e ultimo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001.

Sostiene che l'ordine di demolizione notificato ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto inefficace per morte dell'interessata e non potrebbe dunque essere fatto valere nei confronti dell'erede, alla quale non è mai stato notificato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e osservando che l'ordinanza impugnata si è adeguata alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità sia per quanto riguarda la questione relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, che con riferimento alla possibilità di applicare l'art. 173 cod. pen.

Quanto al terzo motivo, il Procuratore generale osserva che è stato dedotto per la prima volta con il ricorso e, per questo, non è ammissibile.

Anche in tema di incidente di esecuzione, infatti, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni sulle quali il giudice di merito non sia stato chiamato a decidere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché non autosufficiente in relazione all'interesse a proporlo e alla conseguente legittimazione della parte ricorrente.2.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, quello secondo cui «l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato» (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403).

Muovendo da queste premesse si è sottolineato che l'ordine di demolizione opera anche nei confronti dell'erede o avente causa del condannato; conserva quindi la sua efficacia anche se il condannato è defunto o ha ceduto il bene e può essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (così Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 - 01).

Con la sentenza n. 18576 del 04/12/2019, dep. 2020, Mattera, Rv. 279501, la terza sezione penale di questa Corte ha chiarito che «in tema di reati edilizi, la notifica della sentenza che dispone l'ordine di demolizione non è dovuta all'erede dell'imputato deceduto, nel frattempo divenuto titolare del bene, in quanto il provvedimento che dispone la demolizione, allo stesso ritualmente notificato nella qualità di terzo interessato, contiene tutti gli estremi idonei ad identificare la sentenza di condanna».

A corollario di questo principio, con la sentenza n. 18990 del 23/02/2022, Portello, Rv. 283135 la terza sezione ha affermato che, in caso di morte del condannato, l'ordine di demolizione delle opere abusive «deve essere notificato all'erede o al suo avente causa, divenuti, nelle more, titolari di un diritto reale sul bene affinché possa essere eseguito nei loro confronti».

3. I principi esposti assumono particolare rilievo nel presente procedimento.

Si deve infatti subito osservare che l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione decisa dall'ordinanza impugnata era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannata con sentenza definitiva per violazione dell'art. 44 d.P.R. n.380/2001, alla quale tale ordine di esecuzione fu notificato nel lontano 2006, ma il ricorso contro questa ordinanza è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale erede della Schettino.

Come si è detto, la morte della condannata non ha determinato l'inefficacia dell'ordine di demolizione (destinato ad operare nei confronti di chiunque vanti un diritto reale o personale di godimento sul bene), avrebbe richiesto, però, che quell'ordine fosse notificato all'attuale proprietario (il che non è avvenuto) e, soprattutto, avrebbe imposto una valutazione in ordine alla possibilità per l'erede della condannata deceduta di coltivare l'incidente di esecuzione dalla stessa proposto, tanto più in una situazione in cui, essendo controversa (come meglio si dirà più avanti) la persistente titolarità in capo alla Schettino del diritto di proprietà sul bene, era inevitabilmente controversa anche la possibilità per la stessa di trasmetterlo agli eredi.

La Corte territoriale ha pretermesso questi temi e la Martino è stata ammessa a partecipare all'incidente di esecuzione in luogo della madre.

Di conseguenza, il ricorso in esame è stato proposto dalla Martino, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], senza che la ricorrente abbia documentato in alcun modo di aver acquisito iure successionis la proprietà dell'immobile.

4. L'ordinanza impugnata ha dato atto che è controverso se il fabbricato del quale è stata ordinata la demolizione sia stato acquisito al patrimonio immobiliare del Comune di [OSCURATO:PERSONA] o la Schettino ne sia rimasta proprietaria.

Ha riferito delle opposte tesi sostenute dai difensori dell'istante e dalla Procura generale, ma non ha sciolto il nodo.

Si è limitata, infatti, a osservare che, nel primo caso, l'incidente di esecuzione avrebbe dovuto essere proposto dal nuovo proprietario e, nel secondo caso, ogni argomentazione sulla necessità di sospendere la demolizione per attendere il perfezionamento della procedura amministrativa sarebbe infondata.

Ha riferito di aver provveduto, proprio per questo motivo, ad integrare il contraddittorio citando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il quale, però, non è comparso in giudizio, né per associarsi alla richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione, né per chiederne il rigetto.

Si deve ricordare allora che, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, «in tema di reati edilizi, a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato al condannato per l'esecuzione dell'ordine di demolizione, viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune» (Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133).

Coerentemente con tale indirizzo si è sostenuto che «l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito» (Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500).

A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, tra gli argomenti spesi per sostenere la necessità di sospendere o revocare l'ordine di demolizione c'era l'avvio da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della procedura prevista dalla legge della Regione Campania 6 maggio 2013 n. 5 e anche su questo punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità affermando che «il proprietario di un immobile abusivo, destinatario dell'ordine di demolizione, non ha interesse a far valere, per mezzo di incidente di esecuzione, l'applicabilità dell'art. 1, comma 65, della legge Regione Campania n. 5 del 2013 - secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare - in quanto tale norma presuppone che egli abbia perso la titolarità del manufatto, ormai acquisito al patrimonio comunale» (Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 278260).

5. La giurisprudenza citata rede evidente che è preliminare alla valutazione della legittimazione a proporre il presente ricorso e della conseguente ammissibilità dello stesso l'identificazione dell'attuale proprietario dell'immobile.

La ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in proposito: ha riferito di essere erede della Schettino, ma non ha documentato di essere divenuta proprietaria dell'immobile per averlo da lei ereditato né ha fornito documentazione idonea a dimostrare che il fabbricato non sia entrato a far parte del patrimonio comunale sostenendo, anzi, in giudizio la tesi contraria.

Ed invero, come risulta dall'ordinanza impugnata, nel corso del giudizio di merito, i difensori della Schettino hanno sostenuto che l'immobile non poteva essere demolito perché acquisito al patrimonio comunale per essere destinato a finalità di edilizia pubblica; ciò che sarebbe avvenuto il 22 aprile 2014, ben prima del decesso della condannata, verificatosi il 9 dicembre 2018.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Non è noto, infatti se, quale erede della Schettino, [OSCURATO:PERSONA] sia titolare di un interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione.

6. Nel merito, peraltro, il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte di legittimità ha già chiarito che «in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia del 4 marzo 2014» (Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128).

Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva» (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540).

A ciò deve aggiungersi che è già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte di legittimità la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Si è ritenuto, infatti, che la mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna non fosse in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. perché «le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU».

Ed invero, alla luce di tali considerazioni, è possibile escludere sia l'irragionevolezza della differenza di disciplina tra la sanzione in esame e le sanzioni penali o amministrative soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (cfr. Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977; sull'argomento anche: Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra s.r.I., Rv. 275850).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 marzo 2021, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 45942 del 9 ottobre 2013, che aveva annullato una precedente ordinanza del 29 giugno 2012, la Corte di appello di Napoli ha respinto il ricorso col quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sospensione dell'ordine di demolizione dell'immobile situato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA), via [OSCURATO:PERSONA] n.8. 2. Risulta dagli atti che, con sentenza del 3 marzo 2003 (irrevocabile il 18 giugno 2005), [OSCURATO:PERSONA] fu condannata dalla Corte di appello di Napoli per violazione dell'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ai sensi dell'art. 31, comma 9, del citato d.P.R., con la sentenza di condanna fu disposta la demolizione del fabbricato realizzato in assenza di permesso a costruire. In data 4 agosto 1998, quando l'illecito era stato accertato, il Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alla Schettino un ordine di sospensione immediata dei lavori in corso ingiungendole di demolire o rimuovere il fabbricato. Poiché la demolizione non era stata «altrimenti eseguita», il 19 giugno 2006, al fine di dare esecuzione alla sentenza divenuta irrevocabile, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli emise una ingiunzione a demolire che fu regolarmente notificata alla Schettino e non fu ottemperata. Un primo incidente di esecuzione, proposto dall'interessata il 6 novembre 2006 e volto a ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione per essere stata presentata una domanda di condono, fu respinto dalla Corte di appello di Napoli il 9 giugno 2008. Il 3 marzo 2011 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] comunicò alla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli di aver negato alla Schettino il permesso a costruire in sanatoria e, in data 4 marzo 2011, la Procura generale incaricò il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla demolizione del manufatto abusivo. A seguito della persistente inerzia del Comune, il 5 aprile 2012 tale incarico fu conferito alla Regione Campania e, infine, a un commissario ad acta. In data 14 agosto 2014, questi trasmise una relazione finale sulle attività svolte nella quale spiegava che, con delibera del Consiglio Comunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio 2014, l'immobile era stato destinato ad "housing sociale" in base alla legge Regione Campania n. 5 del 2013 sicché i presupposti per procedere alla demolizione erano venuti meno. 2.1. L'incidente di esecuzione che si è concluso con l'ordinanza del 23 marzo 2021 fu aperto il 19 aprile 2012, quando [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte di appello di Napoli la sospensione dell'ordine di demolizione. L'istanza fu respinta con ordinanza del 29 giugno 2012 che fu annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9 ottobre 2013. Al giudice di rinvio fu chiesto di verificare se, sulla base della documentazione allegata all'istanza (che attestava, tra l'altro, l'avvio della procedura per la dichiarazione dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici ostativi alla demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 6, d.P.R. n. 380/01), fosse possibile prevedere entro tempi ragionevoli l'adozione di provvedimenti amministrativi incompatibili con la demolizione ed esistesse quindi, in concreto, una situazione tale da giustificare la sospensione. Nuovamente investita dell'istanza di sospensione quale giudice di rinvio la Corte di Appello di Napoli ha acquisito presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] documentazione valutata utile ai fini della decisione e ha esaminato, oltre ai motivi posti a fondamento della originaria richiesta, numerose memorie difensive contenenti motivi nuovi. La difesa ha sostenuto tra l'altro (e per quanto rileva in questa sede) che l'immobile è stato acquisito al patrimonio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], sicché l'ordine di demolizione emesso in sede giudiziaria costituisce violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 4 prot. 7 della CEDU. Ha sostenuto, inoltre, che la sanzione amministrativa della demolizione è soggetta al termine di prescrizione previsto dall'art. 173 cod. pen. e quel termine è ormai decorso. Si deve riferire ancora che, mentre il procedimento di esecuzione era in corso (precisamente il 9 dicembre 2018), la condannata [OSCURATO:PERSONA] è deceduta e la Corte di appello ha ammesso a concludere il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha dichiarato di essere l'erede di [OSCURATO:PERSONA]). Come risulta dall'ordinanza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto che il difensore della Martino fosse legittimato a stare in giudizio avendo ricevuto mandato ad «insistere nel ricorso» (pag. 5 della ordinanza). È necessario, infine, sottolineare che la Corte di appello ha ritenuto di dover integrare il contraddittorio ordinando la citazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non è comparso in giudizio. 3. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 23 marzo 2021. Il ricorso si articola in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il difensore della ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata esclusa la violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 4 prot. 7 della CEDU. La difesa osserva che, come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 149 del 10 maggio 2022, la garanzia convenzionale del ne bis in idem non è volta ad evitare solo che per lo stesso fatto siano inflitte due sanzioni ma, ancor prima, ad evitare che, chi sia stato giudicato per un determinato fatto in sede penale o amministrativa, subisca, per il medesimo fatto, un secondo processo nella sede amministrativa o in quella penale, e tale situazione si sarebbe verificata nel caso di specie. Sostiene che, per il medesimo fatto storico, sarebbero stati avviati a carico della Schettino due procedimenti: uno amministrativo e uno penale, in violazione dell'art. 4 prot. 7 CEDU come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza della Grande Camera, dell'8 giugno 1976 (causa Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA]) e nella sentenza del 4 marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia. Secondo la difesa, poiché consente tale doppio giudizio, l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 dovrebbe essere considerato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 prot. 7 CEDU. 2.2. Col secondo motivo, la ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 173 cod. pen. sostiene che, atteso il carattere sanzionatorio della demolizione, alla stessa dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia di estinzione della pena per decorso del tempo. Sottolinea che, con la sentenza pronunciata il 27 febbraio 2008 nella causa Hamer c. Belgio, la Corte EDU ha riconosciuto il carattere sanzionatorio della demolizione per abuso edilizio. 2.3. Col terzo e ultimo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001. Sostiene che l'ordine di demolizione notificato ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto inefficace per morte dell'interessata e non potrebbe dunque essere fatto valere nei confronti dell'erede, alla quale non è mai stato notificato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e osservando che l'ordinanza impugnata si è adeguata alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità sia per quanto riguarda la questione relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, che con riferimento alla possibilità di applicare l'art. 173 cod. pen. Quanto al terzo motivo, il Procuratore generale osserva che è stato dedotto per la prima volta con il ricorso e, per questo, non è ammissibile. Anche in tema di incidente di esecuzione, infatti, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni sulle quali il giudice di merito non sia stato chiamato a decidere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché non autosufficiente in relazione all'interesse a proporlo e alla conseguente legittimazione della parte ricorrente.2. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, quello secondo cui «l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato» (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403). Muovendo da queste premesse si è sottolineato che l'ordine di demolizione opera anche nei confronti dell'erede o avente causa del condannato; conserva quindi la sua efficacia anche se il condannato è defunto o ha ceduto il bene e può essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (così Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 - 01). Con la sentenza n. 18576 del 04/12/2019, dep. 2020, Mattera, Rv. 279501, la terza sezione penale di questa Corte ha chiarito che «in tema di reati edilizi, la notifica della sentenza che dispone l'ordine di demolizione non è dovuta all'erede dell'imputato deceduto, nel frattempo divenuto titolare del bene, in quanto il provvedimento che dispone la demolizione, allo stesso ritualmente notificato nella qualità di terzo interessato, contiene tutti gli estremi idonei ad identificare la sentenza di condanna». A corollario di questo principio, con la sentenza n. 18990 del 23/02/2022, Portello, Rv. 283135 la terza sezione ha affermato che, in caso di morte del condannato, l'ordine di demolizione delle opere abusive «deve essere notificato all'erede o al suo avente causa, divenuti, nelle more, titolari di un diritto reale sul bene affinché possa essere eseguito nei loro confronti». 3. I principi esposti assumono particolare rilievo nel presente procedimento. Si deve infatti subito osservare che l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione decisa dall'ordinanza impugnata era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannata con sentenza definitiva per violazione dell'art. 44 d.P.R. n.380/2001, alla quale tale ordine di esecuzione fu notificato nel lontano 2006, ma il ricorso contro questa ordinanza è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale erede della Schettino. Come si è detto, la morte della condannata non ha determinato l'inefficacia dell'ordine di demolizione (destinato ad operare nei confronti di chiunque vanti un diritto reale o personale di godimento sul bene), avrebbe richiesto, però, che quell'ordine fosse notificato all'attuale proprietario (il che non è avvenuto) e, soprattutto, avrebbe imposto una valutazione in ordine alla possibilità per l'erede della condannata deceduta di coltivare l'incidente di esecuzione dalla stessa proposto, tanto più in una situazione in cui, essendo controversa (come meglio si dirà più avanti) la persistente titolarità in capo alla Schettino del diritto di proprietà sul bene, era inevitabilmente controversa anche la possibilità per la stessa di trasmetterlo agli eredi. La Corte territoriale ha pretermesso questi temi e la Martino è stata ammessa a partecipare all'incidente di esecuzione in luogo della madre. Di conseguenza, il ricorso in esame è stato proposto dalla Martino, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], senza che la ricorrente abbia documentato in alcun modo di aver acquisito iure successionis la proprietà dell'immobile. 4. L'ordinanza impugnata ha dato atto che è controverso se il fabbricato del quale è stata ordinata la demolizione sia stato acquisito al patrimonio immobiliare del Comune di [OSCURATO:PERSONA] o la Schettino ne sia rimasta proprietaria. Ha riferito delle opposte tesi sostenute dai difensori dell'istante e dalla Procura generale, ma non ha sciolto il nodo. Si è limitata, infatti, a osservare che, nel primo caso, l'incidente di esecuzione avrebbe dovuto essere proposto dal nuovo proprietario e, nel secondo caso, ogni argomentazione sulla necessità di sospendere la demolizione per attendere il perfezionamento della procedura amministrativa sarebbe infondata. Ha riferito di aver provveduto, proprio per questo motivo, ad integrare il contraddittorio citando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il quale, però, non è comparso in giudizio, né per associarsi alla richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione, né per chiederne il rigetto. Si deve ricordare allora che, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, «in tema di reati edilizi, a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato al condannato per l'esecuzione dell'ordine di demolizione, viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune» (Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133). Coerentemente con tale indirizzo si è sostenuto che «l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito» (Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500). A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, tra gli argomenti spesi per sostenere la necessità di sospendere o revocare l'ordine di demolizione c'era l'avvio da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della procedura prevista dalla legge della Regione Campania 6 maggio 2013 n. 5 e anche su questo punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità affermando che «il proprietario di un immobile abusivo, destinatario dell'ordine di demolizione, non ha interesse a far valere, per mezzo di incidente di esecuzione, l'applicabilità dell'art. 1, comma 65, della legge Regione Campania n. 5 del 2013 - secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare - in quanto tale norma presuppone che egli abbia perso la titolarità del manufatto, ormai acquisito al patrimonio comunale» (Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 278260). 5. La giurisprudenza citata rede evidente che è preliminare alla valutazione della legittimazione a proporre il presente ricorso e della conseguente ammissibilità dello stesso l'identificazione dell'attuale proprietario dell'immobile. La ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in proposito: ha riferito di essere erede della Schettino, ma non ha documentato di essere divenuta proprietaria dell'immobile per averlo da lei ereditato né ha fornito documentazione idonea a dimostrare che il fabbricato non sia entrato a far parte del patrimonio comunale sostenendo, anzi, in giudizio la tesi contraria. Ed invero, come risulta dall'ordinanza impugnata, nel corso del giudizio di merito, i difensori della Schettino hanno sostenuto che l'immobile non poteva essere demolito perché acquisito al patrimonio comunale per essere destinato a finalità di edilizia pubblica; ciò che sarebbe avvenuto il 22 aprile 2014, ben prima del decesso della condannata, verificatosi il 9 dicembre 2018. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Non è noto, infatti se, quale erede della Schettino, [OSCURATO:PERSONA] sia titolare di un interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione. 6. Nel merito, peraltro, il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha già chiarito che «in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 4 marzo 2014» (Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128). Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva» (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540). A ciò deve aggiungersi che è già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte di legittimità la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Si è ritenuto, infatti, che la mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna non fosse in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. perché «le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU». Ed invero, alla luce di tali considerazioni, è possibile escludere sia l'irragionevolezza della differenza di disciplina tra la sanzione in esame e le sanzioni penali o amministrative soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (cfr. Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977; sull'argomento anche: Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra s.r.I., Rv. 275850). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
Sentenza Cassazione n. 08522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris