CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19833/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95 presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 317/2020 della Corte di appello di Salerno depositata il 21 luglio 2020. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3568/2021 Numero sezionale 3063/2022 Numero di raccolta generale 19833/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Salerno ha accolto l’appello proposto dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, dichiarando non dovuti i contributi dovuti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2008; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo ricevuto in data 27 giugno 2014, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 20 giugno 2009, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione; 3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; 4. l’arch. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3568/2021 Numero sezionale 3063/2022 Numero di raccolta generale 19833/2022 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. Data pubblicazione 20/06/2022proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. l’arch. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, comma 26 e ss., della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR; 2. il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che, già nella enunciazione del fatto, si rinvengono riferimenti a soggetto differente dalla odierna controricorrente (tale [OSCURATO:PERSONA]) per un’annualità diversa da quella in contestazione (anno 2010) e con una differente richiesta di pagamento ai fini interruttivi (effettuata in data 21/09/2011), riferimenti erronei che vengono ripetuti anche in sede di proposizione del motivo di ricorso; 3. è evidente, pertanto, che il ricorso, benché proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 317 del 2020, non è correttamente riferibile alla posizione contributiva della predetta professionista né alla sentenza impugnata, contenendo indicazioni non correlate ai fatti di causa; 4. le rilevate carenze del ricorso conducono alla declaratoria di inammissibilità, in coerenza con la natura di impugnazione a critica F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3568/2021 Numero sezionale 3063/2022 Numero di raccolta generale 19833/2022 limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del Data pubblicazione 20/06/2022 giudizio di legittimità (rif. Cass. Sez. L, 30 gennaio 2020, n. 27), atteso che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato (Cass. Sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29093); 5. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e con distrazione; 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :