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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 34654/2022

Testo disponibile della fonte

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. 7479/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Filippo Corridoni23 -controricorrente - avverso la sentenza n. 744/2016 della Corte d’ appello d i Firenze, depositata il 4 ottobre2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile perché tardivo l’appello proposto dal Ministero della difesa sul rilievo che l’amministrazione si era difesa in primo grado ex art. 417 bis cod. proc. civ.a mezzo di propri funzionari, che non avevano eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Firenze, sicché, correttamente, la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per impugnare era stata effettuata in cancelleria in data 23 settembre 2015 mentre l’appello risultava depositato solo in data 18 novembre2015;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della difesa articolando due motivi , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell ’ art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 18/10/2012, conv. in l. n. 221 del 17/12/2012, in vigore dal 25 giugno 2014 e dunque applicabile all’epoca della notifica eseguita in data 23 settembre 2015, considerato che, alla predetta data, l’amministrazione risultava dotata di indirizzo PEC, come da attestazione rilasciata dal Ministero della giustizia;

2. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denu ncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 18/10/2012, conv. in l. n. 221 del 17/12/2012, che prescrive che le notificazioni vadanoeffettuate all’indirizzo censito nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 cit., quale unico indirizzo valido nel caso di amministrazioni rappresentate in giudizio a mezzo di propri dipendenti, risultando così superato, per effetto della innovazione legislativa già in vigore al momento della notificazione della sentenza, il pregresso orientamento giurisprudenziale, secondo cui la notificazione doveva avere luogo presso il funzionario costituito in giudizio e non nei confronti dell’amministrazione;

3. i motivi di ricorso, unitariamente considerati in quanto intesi a censurare l’erronea applicazione da parte della Corte territoriale delle disposizioni sul domicilio digitale della P.A. rappresentata in giudizio dai propri funzionari, ex art. 417 bis cod. proc. civ., sono fondati, dovendosi dare continuità all’interpretazione resa da questa Corte, secondo cui «Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all’entrata in vigore dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all’indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell’art. 16 citato (nella formulazione “ ratione temporis ” applicabile), restando, pertanto, ammissibile la notificazione presso la cancelleria non già nel caso di mancata elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (inapplicabile ai funzionari della P.A. cui sia demandata la difesa in giudizio), bensì nella sola ipotesi di impossibilità di procedere alla notifica telematica, imputabile alla P.A. medesima» (Cass. Sez.

L, 05/11/2021, n. 32166);

4. va qui anche ribadito che l’art. 16sexies del d.l. n. 179 cit. è stato ritenutoda questa Corte di imme diata applicazione per gli atti compiuti successivamente allavigenza del d.l. n. 90 del 2014 (Cass. Sez. 6 - 3, 14/12/2017, n. 30139, che, inmotivazione, ha chiarito che l’art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012,cit., è entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trova immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio del tempus regit actum, non derogato dalla stessa legge n. 114 del 2014 attraverso l’indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata norma processuale);

5. nella specie, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., è stata effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Firenze in d ata 23 settembre 2015, e,dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione suldomicilio digitale, dovendosi precisare, secondo quanto già affermato da questa Corte, che non rileva l’epoca di introduzione del giudizio ovvero di redazione dell’atto di costituzione in giudizio, bensì l’epoca del compimento del singolo atto in discussione, e, segnatamente, del compimento della notifica, quale atto cui la stessa introduzione del domicilio digitale è preordinata (Cass. Sez. 6-L, 04/10/2022, n. 28779);

6. fermo restando quanto previsto dal r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, l’indirizzo di postaelettronica censito nel registro delle PP.AA., di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 cit., è il domicilio digitale dell’amministrazione rilevante ai fini processuali per le notificazioni giudiziarie –perché ricompreso nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012– anche nel caso di costituzione in giu dizio a mezzo di propri funzionari, considerato che solo per effetto della modifica del predetto comma 12, disposta con l’art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120., è stata prevista la facoltà (e non già l’obbligo) per le PP.AA.,per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, di comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio, innovazione che conforta ulteriormente l’interpretazione resa da questa Corte nel citato precedente ( Cass. Sez.

L n. 32166 del 2021, cit. ) , alla cui ampia ed articolata motivazione, condivisa sul punto dal Collegio,si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.;

7. pertanto, non essendosi la Corte territoriale attenuta al principio di diritto indicato al par. 3, considerato che l’argomentazione svolta nella sentenza impugnata in ordine alla ritualità della notificazione eseguita presso la cancelleria per mancanza di elezione nel circondario è certamente errata, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche sulle spese del giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 7479/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Filippo Corridoni23 -controricorrente - avverso la sentenza n. 744/2016 della Corte d’ appello d i Firenze, depositata il 4 ottobre2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile perché tardivo l’appello proposto dal Ministero della difesa sul rilievo che l’amministrazione si era difesa in primo grado ex art. 417 bis cod. proc. civ.a mezzo di propri funzionari, che non avevano eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Firenze, sicché, correttamente, la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per impugnare era stata effettuata in cancelleria in data 23 settembre 2015 mentre l’appello risultava depositato solo in data 18 novembre2015; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della difesa articolando due motivi , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell ’ art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 18/10/2012, conv. in l. n. 221 del 17/12/2012, in vigore dal 25 giugno 2014 e dunque applicabile all’epoca della notifica eseguita in data 23 settembre 2015, considerato che, alla predetta data, l’amministrazione risultava dotata di indirizzo PEC, come da attestazione rilasciata dal Ministero della giustizia; 2. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denu ncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 18/10/2012, conv. in l. n. 221 del 17/12/2012, che prescrive che le notificazioni vadanoeffettuate all’indirizzo censito nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 cit., quale unico indirizzo valido nel caso di amministrazioni rappresentate in giudizio a mezzo di propri dipendenti, risultando così superato, per effetto della innovazione legislativa già in vigore al momento della notificazione della sentenza, il pregresso orientamento giurisprudenziale, secondo cui la notificazione doveva avere luogo presso il funzionario costituito in giudizio e non nei confronti dell’amministrazione; 3. i motivi di ricorso, unitariamente considerati in quanto intesi a censurare l’erronea applicazione da parte della Corte territoriale delle disposizioni sul domicilio digitale della P.A. rappresentata in giudizio dai propri funzionari, ex art. 417 bis cod. proc. civ., sono fondati, dovendosi dare continuità all’interpretazione resa da questa Corte, secondo cui «Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all’entrata in vigore dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all’indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell’art. 16 citato (nella formulazione “ ratione temporis ” applicabile), restando, pertanto, ammissibile la notificazione presso la cancelleria non già nel caso di mancata elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (inapplicabile ai funzionari della P.A. cui sia demandata la difesa in giudizio), bensì nella sola ipotesi di impossibilità di procedere alla notifica telematica, imputabile alla P.A. medesima» (Cass. Sez. L, 05/11/2021, n. 32166); 4. va qui anche ribadito che l’art. 16sexies del d.l. n. 179 cit. è stato ritenutoda questa Corte di imme diata applicazione per gli atti compiuti successivamente allavigenza del d.l. n. 90 del 2014 (Cass. Sez. 6 - 3, 14/12/2017, n. 30139, che, inmotivazione, ha chiarito che l’art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012,cit., è entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trova immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio del tempus regit actum, non derogato dalla stessa legge n. 114 del 2014 attraverso l’indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata norma processuale); 5. nella specie, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., è stata effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Firenze in d ata 23 settembre 2015, e,dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione suldomicilio digitale, dovendosi precisare, secondo quanto già affermato da questa Corte, che non rileva l’epoca di introduzione del giudizio ovvero di redazione dell’atto di costituzione in giudizio, bensì l’epoca del compimento del singolo atto in discussione, e, segnatamente, del compimento della notifica, quale atto cui la stessa introduzione del domicilio digitale è preordinata (Cass. Sez. 6-L, 04/10/2022, n. 28779); 6. fermo restando quanto previsto dal r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, l’indirizzo di postaelettronica censito nel registro delle PP.AA., di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 cit., è il domicilio digitale dell’amministrazione rilevante ai fini processuali per le notificazioni giudiziarie –perché ricompreso nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012– anche nel caso di costituzione in giu dizio a mezzo di propri funzionari, considerato che solo per effetto della modifica del predetto comma 12, disposta con l’art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120., è stata prevista la facoltà (e non già l’obbligo) per le PP.AA.,per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, di comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio, innovazione che conforta ulteriormente l’interpretazione resa da questa Corte nel citato precedente ( Cass. Sez. L n. 32166 del 2021, cit. ) , alla cui ampia ed articolata motivazione, condivisa sul punto dal Collegio,si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.; 7. pertanto, non essendosi la Corte territoriale attenuta al principio di diritto indicato al par. 3, considerato che l’argomentazione svolta nella sentenza impugnata in ordine alla ritualità della notificazione eseguita presso la cancelleria per mancanza di elezione nel circondario è certamente errata, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche sulle spese del giu
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