CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 21597/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30839 /2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].NA.EVOLUTION S. R . L . , in persona del legale rappresentante p.t. AvalloneMaria Rosaria ; –intimata – nonché Oggetto:impugnativa estrattidi ruol o [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentantepro tempore ; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania , sez. staccata di Salerno , n. 2577 / 9 / 1 8 , depositata il20.3.2018 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 6 giugno 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia,sez. staccata di Salerno, veniva accolto l’appello propost o da lla societàEL.NA. EVOLUTION S. r . l avverso la sentenza della Commis- sioneTributaria Provinciale di Avellino n. 1 480 / 4 /201 6 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente, avente ad oggetto estratti di ruolo cui erano sottese le cartelle di pagamento n. 01220140001486014e n. 01220140007156986, entrambe riferite a impostedirette e IVA per l’anno di imposta 2010. Ilgiudice di prime cure rigettava il ricorso di parte, ritenendo corretta lanotifica delle cartelle di pagamento e legittimo l'operato dell'Ufficio siaformalmente che nel merito. La CTR riformava la decisione con- siderandoillegittima la notifica delle cartelle. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- zia delle Entrate , affidato a d un motiv o , mentre l a contribuente e l’agentedella r iscossione non ha nno svolto difese. Consideratoche: 1.Il motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospettala violazione e falsa applicazione dell’art. 60 comma 1 lett. e)del d.P.R. n. 600/73, dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod.civ. con riferimento alla decisione da parte del giudice di illegit- timitàdelle notificazioni delle cartelle di pagamento e conseguente annullamentodegli estratti di ruolo impugnati.2.In via pregiudiziale alla disamina dell e censure sollevate da parte ricorrente,va rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo è inammis- sibile. Nellasentenza impugnata e nel ricorso stesso si legge che nella pre- sente controversia vengono chiaramente impugnat i gli estratti di ruolo e, per ess i , le cartelle di pagamento sottese, che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui [OSCURATO:PERSONA] è legale rappre- sentante, assume non essere stat e ritualmente notificat e , avendo appresodella loro esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo. 3. D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoroe per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bisil quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - ancheunitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non le- gittimamentenotificate - se non a determinate, specifiche, condi- zioni. 4.La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.». 5. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 6. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit. , non ha smentito l’operato delle Sezioni Unitestabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammis- sibili:il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottesealla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legisla- tore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anchemolto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente lapossibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ». 7.In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo , questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine , la causa non poteva essereproposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ. . 8.Nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza dicostituzione